Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 giugno 2006;
Acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 luglio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Termini di efficacia
1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 1-bis 1-ter, le parole: «1° febbraio 2007», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2007»;
b) nel comma 1-bis, la lettera b) e' soppressa.
2. All'articolo 257, comma-2-bis, le parole: «1° febbraio 2007» sono sostituite dalle seguenti: 1° agosto 2007».
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui all'articolo 253, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso fino alla data del 31 luglio 2007.
Art. 2.
Disposizioni correttive
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, le parole: «genio militare» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa»;
b) all'articolo 10, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.»;
c) all'articolo 40, comma 4:
1) alla lettera c) le parole: «comma 3, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, lettera b)»;
2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;»;
d) all'articolo 49, nel comma 10 le parole: da «e l'impresa ausiliaria» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati»;
e) all'articolo 66, comma 7, e aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.»;
f) all'articolo 122, comma 5:
1) nel primo periodo le parole: «I bandi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi»;
2) nel secondo periodo la parola: «ovvero» e' sostituita dalla seguente: «e»;
3) nel terzo periodo dopo le parole: «I bandi» sono inserite le seguenti: «e gli avvisi di cui al comma 3»;
4) nel quarto periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonche' comma 7, terzo periodo.»;
g) all'articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: «nonche' comma 7, terzo periodo.»;
h) all'articolo 165, il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI.»;
i) all'articolo 189, comma 3, settimo periodo, le parole: «aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «aggiudicate con procedura di gara»;
l) all'articolo 196 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «del Genio militare» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero della difesa»;
2) al comma 4, dopo le parole: «In deroga all'art. 10,» sono inserite le seguenti: «limitatamente agli appalti pubblici di lavori,»;
3) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico- amministrative.»;
m) all'articolo 216, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, e' tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti.»;
Art. 3.
Disposizioni di coordinamento
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 3, comma 35, le parole: «e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42» sono soppresse;
b) all'articolo 9, comma 2, le parole: «e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)» sono soppresse;
c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «requisiti soggettivi» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di qualificazione»;
d) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 10, la parola: «associazione» e' sostituita dalla seguente: «raggruppamento»;
2) al comma 11, nel secondo periodo la parola: «disciplinate» e' sostituita dalla seguente: «disciplinati»;
e) all'articolo 54, comma 4, la parola: «affidare» e' sostituita dalla seguente: «aggiudicare»;
f) all'articolo 65, comma 1, dopo le parole: «inviano un avviso» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66»;
g) all'articolo 66, comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «forme aggiuntive pubblicita» sono sostituite dalle seguenti: «forme aggiuntive di pubblicita»;
h) all'articolo 73, comma 4, la parola: «offerte» e' sostituita dalla seguente: «domande»;
i) all'articolo 77, comma 5, secondo periodo, le parole: «e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)» sono soppresse;
l) all'articolo 87, comma 4, le parole: «per i quali non sia ammesso ribasso d'asta» sono soppresse;
m) all'articolo 89, comma 2, le parole: «26, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «26, comma 3»;
n) all'articolo 92, comma 6, dopo le parole: «criteri previsti nel regolamento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5»;
o) all'articolo 164, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
p) all'articolo 164, comma 4, terzo periodo, la parola: «integrato» e' sostituita dalle seguenti: «di progettazione ed esecuzione» e la parola: «unico» e' soppressa;
q) all'articolo 175, comma 5, le parole: «e' regolata dall'articolo 176» sono sostituite dalle seguenti: «e' regolata dall'articolo 177»;
r) all'articolo 207, comma 1, lettera b) le parole: «dall'autorità competente di uno Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità competente»;
s) all'articolo 222, comma 2, le parole: «dell'articolo 40» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 221»;
t) all'articolo 252, comma 8, le parole: «il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e» sono soppresse;
u) all'articolo 253 comma 15, le parole: «;per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facoltà e' esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data» sono soppresse;
v) all'articolo 253, comma 21, le parole: «di intesa con l'Autorita» sono sostituite dalle seguenti: «sentita l'Autorita»;
z) all'articolo 253, comma 27, lettera f), terzo periodo, dopo la parola: «appalto» e' soppressa la parola: «integrato»;
aa) all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato XXI, le parole: «articolo 143, comma 11,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 33, comma 3,»;
bb) la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture».
Art. 4.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.