Decreto Legislativo 15 dicembre 2005, n. 294
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2003/92/CE, ricompresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;
Vista la legge 14 dicembre 1994, n. 686, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994, ed in particolare l'articolo 2, lettera a), del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, concernente le isole Åland;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con atto di adesione, allegati, protocolli, dichiarazioni, scambio di lettere e atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003, ed in particolare il Protocollo n. 3, Allegato, sezione II, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con il quale e' stato modificato, per quanto concerne la territorialità dell'imposta, l'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977;
Visti gli articoli 7, 17 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, il presupposto della territorialità, i soggetti passivi e l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione;
Visti gli articoli 38, comma 5, 40, comma 7, e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernenti, rispettivamente, gli acquisti intracomunitari, la territorialità delle operazioni intracomunitarie e le cessioni intracomunitarie non imponibili;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che definisce il sistema attraverso il quale il gas viene distribuito;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e delle attività produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla territorialità dell'imposta sul valore aggiunto e della disciplina relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica e dei relativi servizi di trasmissione e di trasporto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) nel primo comma, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-bis per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;»;
2) nel primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro.»;
3) nel secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) quando il cessionario e' un soggetto passivo rivenditore che ha il domicilio nel territorio dello Stato o e' ivi residente senza aver stabilito all'estero il domicilio o una stabile organizzazione destinataria dei beni ceduti, ovvero ha in Italia una stabile organizzazione, per la quale gli acquisti sono effettuati. Per soggetto passivo-rivenditore, si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità e' costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti e' trascurabile;
b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non e' di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti che hanno il domicilio nel territorio dello Stato o di soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, ovvero nei confronti di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.»;
4) nel quarto comma, lettera d), dopo le parole «a prestiti di personale,» sono inserite le seguenti: «la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati,»;
5) nel quarto comma, lettera f), dopo le parole: «di elaborazione e fornitura di dati e simili» sono inserite le seguenti: «la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati,»;
b) all'articolo 17, terzo comma, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.»;
c) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-bis) le importazioni di gas mediante sistemi di gas naturale e le importazioni di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica.».
2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 5, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante sistemi di gas naturale e di energia elettrica, di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»;
b) all'articolo 40, comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti, fatta eccezione per le prestazioni di trasporto di gas mediante sistemi di gas naturale o trasmissione di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica.»;
c) all'articolo 41, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro.».
Art. 2.
Periodo di applicazione
1. Restano fermi i comportamenti assunti dai contribuenti in conformità alla direttiva 2003/92/CE anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 3.
Disposizione finale
1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.