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Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 183

"Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2004 - Supplemento Ordinario n. 127



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'allegato B;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 6 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261;

Vista la Convenzione di Ginevra del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 289;

Vista la direttiva n. 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

Vista la decisione della Commissione del 19 marzo 2004, concernente gli orientamenti della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 aprile 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentito il Ministro delle attività produttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione e finalità

1. Il presente decreto legislativo, stabilisce, per l'inquinante ozono:
a) i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia di allarme e la soglia di informazione, al fine di prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente;
b) i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni di ozono e per la valutazione delle concentrazioni dei precursori dell'ozono nell'aria;
c) le misure volte a consentire l'informazione del pubblico in merito alle concentrazioni di ozono;
d) le misure volte a mantenere la qualità dell'aria laddove la stessa risulta buona in relazione all'ozono, e le misure dirette a consentirne il miglioramento negli altri casi;
e) le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini della riduzione dei livelli di ozono.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) precursori dell'ozono: sostanze che contribuiscono alla formazione di ozono a livello del suolo;
b) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo, espressa secondo l'unità di misura indicata negli allegati da I a VI;
c) misurazione in siti fissi: misurazione effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
d) valore bersaglio: livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo;
e) obiettivo a lungo termine: concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso. Tale obiettivo e' conseguito nel lungo periodo, sempreche' sia realizzabile mediante misure proporzionate, al fine di fornire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;
f) soglia di allarme: livello oltre il quale vi e' un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste dall'articolo 5;
g) soglia di informazione: livello oltre il quale vi e' un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste dall'articolo 5;
h) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici, diversi dal metano, provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, i quali possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare.

2. Per quanto non previsto dal comma 1 si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

Art. 3.
Valori bersaglio

1. I valori bersaglio, per i livelli di ozono nell'aria ambiente da conseguire, per quanto possibile, a partire dal 2010, sono stabiliti all'allegato I, parte II.

2. Le regioni e le province autonome competenti, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, definiscono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria superano i valori bersaglio di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome competenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano, nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 2, un piano o programma coerente con il piano nazionale delle emissioni predisposto in attuazione della direttiva 2001/81/CE, al fine di raggiungere i valori bersaglio previsti al comma 1, sempreche' il raggiungimento di detti valori bersaglio sia realizzabile attraverso misure proporzionate.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro delle attività produttive e sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3 ed i criteri per l'individuazione delle misure proporzionate previste allo stesso comma.

5. Qualora le zone e gli agglomerati di cui al comma 2 coincidono, anche in parte, con zone e agglomerati nei quali sono adottati, ai sensi dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, piani o programmi per inquinanti diversi dall'ozono, le regioni e le province autonome competenti, se necessario, al fine di conseguire il valore bersaglio di cui al comma 1, adottano piani o programmi integrati per l'ozono e per detti inquinanti.

6. I piani o programmi di cui ai commi 3 e 5 contengono almeno le informazioni descritte nell'allegato V del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

Art. 4.
Obiettivi a lungo termine

1. Gli obiettivi a lungo termine per i livelli di ozono nell'aria sono stabiliti all'allegato I, parte III.

2. Le regioni e le province autonome competenti definiscono, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria superano gli obiettivi a lungo termine di cui al comma 1, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Al fine di conseguire gli obiettivi a lungo termine previsti al comma 1, le regioni e le province autonome competenti individuano e attuano nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 2 misure efficaci dal punto di vista dei costi, purche' proporzionate.

4. Le misure di cui al comma 3 sono almeno coerenti con i piani o i programmi di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, con le misure previste dal programma nazionale delle emissioni predisposto in attuazione della direttiva 2001/81/CE e con le misure stabilite dalle altre disposizioni vigenti in materia.

5. Le regioni e le province autonome competenti definiscono, sulla base delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6, un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria sono conformi agli obiettivi a lungo termine di cui al comma 1.

6. Le regioni e le province autonome competenti, per quanto possibile, tenuto conto della natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e delle condizioni meteorologiche, mantengono, nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 5, i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine previsti al comma 1 e adottano misure proporzionate, al fine di preservare la migliore qualità dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile e con un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Art. 5.
Soglie di allarme e soglie di informazione

1. Le soglie di allarme e le soglie di informazione per le concentrazioni di ozono nell'aria sono stabiliti all'allegato II, parte I.

2. L'autorità individuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' l'autorità competente per la gestione dei piani di azione previsti al comma 3 e per le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Nelle zone in cui, sulla base delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6, sussiste un rischio di superamento della soglia di allarme, le regioni e le province autonome competenti adottano piani d'azione che indicano le misure specifiche da adottare a breve termine, tenendo conto delle circostanze locali particolari, qualora vi sia un potenziale significativo di riduzione di tale rischio o della durata o gravità dei superamenti della soglia di allarme. Detti piani possono prevedere, secondo i casi, misure di controllo graduali ed economicamente valide e, ove risulti necessario, misure di riduzione o di sospensione di talune attività che contribuiscono alle emissioni che determinano il superamento della soglia di allarme, in particolare del traffico di autoveicoli, nonche' misure efficaci connesse all'attività degli impianti industriali e all'utilizzazione di prodotti. Le regioni e le province autonome non sono tenute all'adozione del piano d'azione solo nel caso in cui accertano, con idonei studi, che non sussiste una possibilità significativa di ridurre il rischio, la durata o la gravità dei superamenti, tenuto conto delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche.

4. Tenuto conto delle particolari esigenze operative e di sicurezza, ai mezzi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le misure dei piani di cui al comma 3.

Art. 6.
Valutazione dei livelli di ozono e dei suoi precursori

1. Le regioni e le province autonome effettuano una valutazione preliminare della qualità dell'aria per l'ozono ai fini della prima individuazione delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 4, commi 2 e 5, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tale fine, ove non sono disponibili misure rappresentative dei livelli di ozono per tutte le zone e gli agglomerati, dette regioni e province autonome svolgono campagne di misurazioni rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonche' indagini o stime.

2. Successivamente alla valutazione preliminare di cui al comma 1, le regioni e le province autonome effettuano la valutazione della qualità dell'aria con riferimento all'ozono secondo quanto stabilito dal presente articolo.

3. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5, nelle quali, durante uno qualsiasi degli ultimi cinque anni di rilevamento, le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo termine di cui all'articolo 4, le misurazioni continue in siti fissi sono obbligatorie. Nel caso in cui siano disponibili esclusivamente dati relativi ad un periodo inferiore a cinque anni, l'accertamento dei superamenti degli obiettivi a lungo termine può essere effettuato mediante brevi campagne di misurazioni svolte in periodi e siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, integrate con inventari delle emissioni e con l'uso di modelli.

4. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3, nel caso in cui la misurazione continua in siti fissi sia l'unica fonte di informazioni per la valutazione della qualità dell'aria, il numero minimo di punti di campionamento ai fini della misurazione continua dell'ozono e' stabilito nell'allegato V, parte I.

5. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3, nelle quali la misurazione continua in siti fissi sia integrata da informazioni provenienti da tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, il numero complessivo di punti di campionamento stabilito nell'allegato V, parte I, può essere ridotto nel caso in cui sono rispettate le condizioni stabilite dalla parte II dello stesso allegato. Nei casi previsti dal presente comma si tiene conto dei risultati ottenuti con tecniche di modellizzazione e con misure indicative ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori bersaglio.

6. Per le zone e per gli agglomerati nei quali, durante tutti gli ultimi cinque anni di rilevamento, le concentrazioni di ozono non hanno superato gli obiettivi a lungo termine di cui all'articolo 4, il numero minimo di punti di campionamento ai fini della misurazione continua in siti fissi dell'ozono e' stabilito nell'allegato V, parte III.

7. I criteri per determinare la classificazione e l'ubicazione dei punti di campionamento ai fini della misurazione continua dell'ozono nell'aria ambiente in siti fissi sono stabiliti nell'allegato IV.

8. La misurazione dei precursori dell'ozono elencati nell'allegato VI e' effettuata presso uno o più punti di campionamento in siti fissi individuati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo quanto stabilito nell'allegato VI. Per la misurazione in siti fissi del biossido di azoto il numero minimo di punti di campionamento e' stabilito nell'allegato V.

9. Le regioni e le province autonome possono effettuare, nell'ambito dei propri programmi di monitoraggio, la misurazione dei precursori, secondo quanto stabilito nell'allegato VI.

10. I metodi di riferimento per l'analisi dell'ozono sono stabiliti nell'allegato VIII, parte I.

11. Le tecniche di modellizzazione dell'ozono sono stabilite nell'allegato VIII, parte II.

12. Gli obiettivi di qualità dei dati da utilizzare nei programmi di garanzia di qualità sono stabiliti nell'allegato VII.

Art. 7.
Informazioni al pubblico

1. In caso di superamento delle soglie di allarme e delle soglie di informazione previste all'articolo 5, comma 1, e, se possibile, anche nel caso in cui si prevede il superamento di dette soglie, l'autorità di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 fornisce al pubblico informazioni dettagliate che comprendono almeno gli elementi indicati nell'allegato II, parte II. In caso di superamento in corso o previsto delle soglie d'allarme, le informazioni di cui al presente comma sono comunicate con la massima tempestività alla popolazione interessata ed alle strutture sanitarie competenti.

2. Le regioni e le province autonome competenti mettono regolarmente a disposizione del pubblico informazioni sulle concentrazioni di ozono nell'aria, aggiornate con frequenza almeno giornaliera ovvero, se opportuno e possibile, con frequenza oraria. Dette informazioni includono almeno i casi di superamento dell'obiettivo a lungo termine riferito alla protezione della salute umana, i casi di superamento delle soglie di informazione e delle soglie di allarme, con la specificazione delle ore di superamento, nonche', se opportuno, una breve valutazione degli effetti sulla salute di tali casi di superamento.

3. Le regioni e le province autonome competenti mettono a disposizione del pubblico relazioni annuali dettagliate nelle quali sono indicati i casi di superamento del valore bersaglio e dell'obiettivo a lungo termine, riferiti alla protezione della salute umana, i casi di superamento delle soglie di informazione e delle soglie di allarme, per il periodo di mediazione pertinente di superamento, i casi di superamento del valore bersaglio e dell'obiettivo a lungo termine, riferiti alla protezione della vegetazione, nonche', se opportuno, una breve valutazione degli effetti di tali casi di superamento. Le relazioni possono, altresì, contenere, se opportuno, informazioni concernenti la protezione delle foreste, secondo quanto previsto dall'allegato III, parte I, ed informazioni concernenti i precursori dell'ozono.

4. Le informazioni e le relazioni annuali di cui al presente articolo sono rese in forma chiara, comprensibile ed accessibile e sono messe a disposizione del pubblico attraverso mezzi adeguati, quali radiotelevisione, stampa, pubblicazioni, pannelli informativi e reti informatiche.

5. Le regioni e le province autonome competenti mettono a disposizione del pubblico i piani o i programmi di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, i piani d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, le informazioni relative alla attuazione di detti piani d'azione, nonche' ogni studio connesso alla loro adozione.

Art. 8.
Inquinamento transfrontaliero

1. Nel caso in cui il superamento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine previsti dal presente decreto legislativo sia causato da emissioni di precursori dell'ozono verificatesi in altri Stati appartenenti alla Comunità europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle attività di valutazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome interessate, nonche' sulla base delle attività di monitoraggio effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, coopera con le autorità competenti di tali Stati al fine di predisporre, se opportuno, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5, piani o programmi concertati, contenenti misure proporzionate, finalizzate a raggiungere i valori bersaglio o gli obiettivi a lungo termine previsti dal presente decreto legislativo.

2. Nel caso in cui le zone di cui all'articolo 5, comma 3, confinino con altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle attività di valutazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome interessate, nonche' sulla base delle attività di monitoraggio effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003, coopera con le autorità competenti di detto Stato al fine di predisporre, se opportuno, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, piani d'azione congiunti da attuare nelle predette zone. Tali piani prevedono, altresì, le modalità dirette ad assicurare l'informazione del pubblico.

3. Nel caso di superamento della soglia di informazione o della soglia di allarme nelle zone di cui al comma 2, l'autorità individuata dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa l'autorità competente dello Stato confinante, appartenente alla Comunità europea, al fine di consentire l'informazione del pubblico di tali Stati.

4. Le attività di cooperazione di cui al presente articolo sono poste in essere, per quanto possibile, anche in relazione a Stati non appartenenti alla Comunità europea.

Art. 9.
Trasmissione di informazioni e di relazioni

1. Le regioni e le province autonome competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT:
a) entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i metodi seguiti per effettuare la valutazione preliminare della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonche' gli eventuali metodi utilizzati in attuazione dell'articolo 6, comma 9;
b) entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2005, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 4, commi 2 e 5;
c) entro diciotto mesi dalla fine del periodo in cui sono stati rilevati superamenti dei valori bersaglio, una relazione contenente la descrizione, in un quadro unitario, dei casi di superamento dei valori bersaglio stabiliti nell'allegato I, parte II, l'indicazione delle cause dei superamenti dei valori bersaglio stabiliti per la protezione della salute umana e delle circostanze in cui gli stessi si sono verificati, nonche' dei piani e programmi adottati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5;
d) ogni tre anni, una relazione concernente i progressi realizzati nell'ambito di ciascun piano o programma di cui alla lettera c);
e) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di ogni anno, a decorrere dal 2004:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo, per ogni giorno in cui si rilevano superamenti delle soglie di informazione e di allarme, le informazioni, formulate in via provvisoria, concernenti la data, la durata dell'episodio in ore, il valore o i valori massimi registrati in un'ora;
2) entro il 10 ottobre, le altre informazioni provvisorie, indicate nell'allegato III;
f) entro il 30 giugno di ogni anno civile, a decorrere dal 2005, con riferimento all'anno antecedente quello della comunicazione, le informazioni di cui all'allegato III, formulate in via definitiva, congiuntamente alle concentrazioni medie annuali dei precursori dell'ozono indicati nell'allegato VI;
g) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla fine di ciascun triennio, a decorrere dal 2007, le seguenti informazioni:
1) il riesame dei livelli di ozono osservati o valutati a seconda dei casi nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5;
2) le misure eventualmente predisposte e attuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
3) i piani d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, ed i relativi provvedimenti attuativi, nonche' una relazione che descriva gli effetti di detti piani.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, comunica alla Commissione europea:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le informazioni di cui al comma 1, lettera a);
b) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le informazioni di cui al comma 1, lettera b);
c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono stati rilevati i superamenti dei valori bersaglio di cui all'articolo 3, comma 1, la relazione di cui al comma 1, lettera c);
d) ogni tre anni, a partire dalla prima comunicazione effettuata ai sensi della lettera c), le informazioni di cui al comma 1, lettera d);
e) entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine previsto al comma 1, lettera e), numero 1), le informazioni di cui al citato comma e, entro il 30 ottobre di ogni anno, le informazioni di cui al comma 1, lettera e), numero 2);
f) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le informazioni di cui al comma 1, lettera f);
g) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun triennio, a decorrere dal 2007, nell'ambito della relazione prevista dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, le informazioni di cui al comma 1, lettera g).

Art. 10.
Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le disposizioni concernenti l'ozono contenute nei seguenti decreti:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;
b) decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;
c) decreto del Ministro dell'ambiente in data 6 maggio l992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;
d) decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
e) decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;
f) decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996.

2. Nelle more dell'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 continuano ad applicarsi i piani ed i provvedimenti emanati dalle regioni, dalle province e dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 3, comma 4, ai fini dell'elaborazione dei piani e dei programmi ivi previsti per il raggiungimento dei valori bersaglio si applicano i criteri stabiliti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261.

4. Ai fini dell'individuazione degli organismi incaricati di svolgere le funzioni tecniche previste dal presente decreto legislativo, inclusa l'attività di validazione di cui agli allegati VI, parte III, e VIII, parte II, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002. A tale fine i riferimenti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) contenuti nel citato decreto in data 20 settembre 2002 sono da intendersi effettuati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, e successive modificazioni, le disposizioni relative ai piani ed ai programmi previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono da intendere riferite anche ai piani ed ai programmi di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono modificati gli allegati al presente decreto in conformità alle variazioni apportate in sede comunitaria.

7. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le attività e le misure previste dal presente decreto rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.

Allegato I
(previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 4, comma 1)

Allegato II
(previsto dall'articolo 5, comma 1)

Allegato III
(previsto dall'articolo 9, comma 1, lettere e) e f) e comma 2, lettere e) e f))

Allegato IV
(previsto dall'articolo 6, comma 7)

Allegato V
(previsto dall'articolo 6, commi 4, 5 e 6)

Allegato VI
(previsto dall'articolo 6, comma 8)

Allegato VII
(previsto dall'articolo 6, comma 12)

Allegato VIII
(previsto dall'articolo 6, commi 10 e 11)