Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 51
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 30
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Vista la direttiva n. 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;
Visto li decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai tipi di zucchero di cui all'allegato I, destinati all'alimentazione umana.
2. Il presente decreto non si applica allo zucchero impalpabile, allo zucchero candito e allo zucchero in pani.
Art. 2.
Denominazioni di vendita e altre indicazioni
1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono recare, in aggiunta alla denominazione obbligatoria, altre specificazioni usuali a condizione che siano tali da non indurre in errore il consumatore sulla natura e sulla identità del prodotto, quale la specificazione «semolato» per i prodotti di cui all'allegato I, punti 2 e 3;
b) il termine «bianco» può essere utilizzato per:
1) lo zucchero liquido il cui colore della soluzione non superi le venticinque unità ICUMSA, determinate secondo il metodo di cui all'allegato II, lettera c);
2) lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito il cui contenuto di ceneri conduttimetriche non sia superiore allo 0,1 per cento e la cui colorazione della soluzione non superi le venticinque unità ICUMSA, determinate secondo il metodo di cui all'allegato II, lettera c);
c) l'etichettatura deve indicare il contenuto di sostanza secca e di zucchero invertito per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito;
d) l'etichettatura deve recare il termine «cristallizzato» per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione;
e) sui prodotti preconfezionati di peso inferiore a 20 grammi, non occorre indicare la quantità netta;
f) lo zucchero di fabbrica, lo zucchero bianco, lo zucchero raffinato e lo zucchero bianco raffinato possono essere posti in vendita o somministrati solo se preconfezionati. Sulle bustine, salvo quanto previsto alla lettera e), può essere riportata la sola denominazione di vendita;
g) i prodotti di cui ai punti 7 e 8 dell'allegato I, se contengono fruttosio in quantità superiore al 5 per cento in rapporto alla sostanza secca, nel rispetto della loro denominazione e in quanto ingredienti, sono etichettati rispettivamente come «sciroppo di glucosio-fruttosio» o «sciroppo di fruttosio-glucosio», e «sciroppo disidratato di glucosio-fruttosio» o «sciroppo disidratato di fruttosio-glucosio» a seconda che prevalga la componente glucosio o fruttosio.
3. Le denominazioni di vendita indicate all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi. La denominazione di cui al punto 2 dell'allegato I può essere anche utilizzata per designare il prodotto di cui al punto 3 del medesimo allegato.
Art. 3.
Abrogazioni
1. E' abrogata la legge 31 marzo 1980, n. 139.
Art. 4.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
Art. 5.
Norme transitorie
1. Gli zuccheri di cui all'articolo 1, comma 1, conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino all'11 luglio 2004.
2. Gli zuccheri di cui all'articolo 1, comma 1, etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati sino ad esaurimento.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO I
(articolo 1, comma 1)
Denominazione di vendita e definizione dei prodotti
1. Zucchero di fabbrica
il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle caratteristiche seguenti:
a) polarizzazione non meno di 99,5° Z
b) tenore dì- zucchero invertito non più dello 0,1 % in peso
c) perdita all'essiccazione non più dello 0,1 % in peso.
2. Zucchero o zucchero bianco
il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle caratteristiche seguenti:
a) polarizzazione non meno del 99,7° Z
b) tenore di zucchero invertito non più dello 0,04 % in peso
c) perdita all'essiccazione non più dello 0,06 % in peso.
d) tipo di colore non più di 9 punti determinati conformemente all'allegato II, lettera a).
3. Zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato
li prodotto rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2, lettere a), b) e c) e il cui numero totale di punti, determinato conformemente alle disposizioni dell'allegato Il non supera 8 nè:
- 4, per il tipo di colore
- 6, per il contenuto di ceneri
- 3, per la colorazione della soluzione.
4. Zucchero liquido
la soluzione acquosa di saccarosio rispondente alle caratteristiche seguenti:
a) sostanza secca non meno del 62 % in peso
b) tenore di zucchero invertito (quoziente dei fruttosio per il destrosio: 1± 0,2) non più del 3 % in peso sulla sostanza secca
c) ceneri conduttimetriche non più dello 0,1 % in peso sulla sostanza secca, determinate conformemente all'allegato II, lettera b)
d) colorazione della soluzione non più di 45 unità ICUMSA
5. Zucchero liquido invertito
la soluzione acquosa di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito non è preponderante e che risponde alle caratteristiche seguenti:
a) sostanza secca non meno del 62 % in peso
b) tenore di zucchero invertito (quoziente di fruttosio per il destrosio: 1± 0,1)
non meno del 3 % ma non più dei 50 % in peso sulla sostanza secca
c) ceneri conduttimetriche non più dello 0,4 % in peso sulla sostanza secca, determinato conformemente all'allegato II, lettera b).
6. Sciroppo di zucchero invertito
La soluzione acquosa, eventualmente cristallizzata, di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale il tenore di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: 1+/-0,1) deve essere superiore al 50 % in peso in rapporto alla sostanza secca e che soddisfa inoltre i requisiti di cui al punto 5, lettere a) e c).
7. Sciroppo di glucosio
la soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari, ottenuta da amido/fecola e/o da inulina e che risponde alle caratteristiche seguenti:
a) sostanza secca non meno del 70 % in peso
b) equivalente destrosio non meno del 20 % in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio
c) ceneri solfatate non più dell'1 % in peso sulla sostanza secca.
8. Sciroppo di glucosio disidratato
lo sciroppo di glucosio parzialmente essiccato con un tenore minimo di sostanza secca del 93 % in peso e che soddisfa i requisiti di cui al punto 7, lettere b) e c).
9. Destrosio o destrosio monoidrato
Il D-glucosio depurato e cristallizzato contenente una molecola d'acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:
a) destrosio (D-glucosio) non meno dei 99,5 % in peso sulla sostanza secca
b) sostanza secca non meno del 90 % in peso
c) ceneri solfatate non più dello 0,25 % in peso sulla sostanza secca.
10. Destrosio o destrosio anidro
D-glucosio depurato e cristallizzato non contenente acqua di cristallizzazione, con un tenore minimo di sostanza secca del 98 % in peso e che soddisfa i requisiti di cui al punto 9, lettere a) e c).
11. Fruttosio
D-fruttosio depurato e cristallizzato rispondente alle caratteristiche seguenti:
tenore di fruttosio min. 98 %
tenore di glucosio max. 0,5
perdita all'essiccazione non più dello 0,5 % in peso
ceneri conduttrimetriche non più dello 0,1 % in peso determinato conformemente all'allegato II, lettera b).
ALLEGATO II
(articolo 3, comma 3, lettera a), e allegato I)
Metodo di determinazione del tipo di colore, del contenuto di ceneri conduttimetriche e della colorazione della soluzione dello zucchero (bianco) e dello zucchero (bianco) ramato.
Un "punto" corrisponde:
a) per quanto riguarda il tipo di colore, a 0,5 unità determinate secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agraria e l'industria saccarifera di Braunschweig, di cui al capitolo A, punto 2, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1265/69 della Commissione, del 1 ° luglio 1969, relativo ai metodi di determinazione di qualità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi d'intervento;
b) per quanto riguarda il contenuto di ceneri, allo 0,0018 % determinato secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ICUMSA), di cui al capitolo A, punto 1, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1265/69;
c) per quanto riguarda la colorazione della soluzione, a 7,5 unità determinate secondo il metodo ICUMSA di cui al capitolo A, punto 3, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1265/69.