Decreto Legislativo 19 dicembre 2003, n. 379
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Garanzia dell'adeguatezza della capacità produttiva
1. Il sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, disciplinato dal presente decreto, assicura il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, al fine di garantire la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva.
2. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 e' basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori ed e' regolato dai seguenti principi:
a) la remunerazione e' applicata alle unità di produzione di nuova realizzazione, nonche' al mantenimento, in esercizio efficiente, della capacità esistente;
b) la remunerazione e' commisurata agli obiettivi di capacità produttiva del sistema elettrico indicati dal Gestore della rete di trasmissione nazionale;
c) la remunerazione può essere applicata anche ai consumatori di energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire il servizio di riserva, che non beneficiano di altre agevolazioni;
d) la remunerazione e' subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti beneficiari.
3. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 e' attuato con modalità previamente determinate e rese note.
Art. 2.
Specificazioni tecniche della misura della remunerazione
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete di trasmissione nazionale elabora, entro i successivi tre mesi, una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione di cui all'articolo 1, specificando le modalità tecniche di calcolo della remunerazione, nonche' i requisiti delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e' approvata la proposta di cui al comma 1 e sono impartite direttive concernenti:
a) le responsabilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di garanzia di adeguatezza di capacità produttiva;
b) le responsabilità del Gestore del mercato elettrico, in ordine al coordinamento con il mercato dell'energia elettrica, al fine di evitare distorsioni dei meccanismi concorrenziali;
c) gli indirizzi volti a evitare particolari stati di vulnerabilità del sistema elettrico nazionale, nonche' per favorire la diversificazione delle fonti energetiche.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, altresì, la data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'articolo 1.
Art. 3.
Verifiche
1. Al fine di verificare gli impegni quantitativi e temporali assunti dagli operatori, il Gestore della rete di trasmissione nazionale adotta un apposito sistema di controllo della disponibilità di capacità produttiva che i soggetti beneficiari della remunerazione sono tenuti a mettere a disposizione nell'ambito del sistema di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, dandone adeguata pubblicità.
2. Gli operatori del sistema elettrico forniscono al Gestore della rete di trasmissione nazionale tutte le necessarie informazioni richieste.
3. Il personale incaricato dei controlli dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, accede agli impianti e alle infrastrutture dei soggetti beneficiari, anche in fase di costruzione ed esercizio.
Art. 4.
Sanzioni
1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale segnala le violazioni degli obblighi degli operatori all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale provvede a irrogare sanzioni commisurate alla gravità delle violazioni accertate, comprese tra un valore minimo di 25.000 euro/MW e un valore massimo di 50.000 euro/MW di potenza remunerata su base annua. Sono comunque fatte salve le sanzioni penali.
2. L'entità delle sanzioni e' proporzionata ai periodi di effettiva indisponibilità, nel corso dell'anno, della capacità remunerata, come definita al comma 4.
3. Nei casi di maggiore gravità e di reiterazione delle violazioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre la sospensione della remunerazione nei confronti degli operatori inadempienti.
4. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, su proposta del Gestore della rete di trasmissione nazionale, sono determinati i criteri tecnici per il calcolo della indisponibilità della potenza remunerata.
Art. 5.
Disposizioni transitorie
1. A partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in funzione del sistema di cui all'articolo 1, la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva e' disciplinata dal presente articolo.
2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce e rende pubblici i giorni dell'anno che risultano critici ai fini della copertura della domanda nazionale, comprensiva del necessario margine di riserva di potenza.
3. La remunerazione per la disponibilità della capacità produttiva e' applicata a tutte le unità di produzione ubicate sul territorio nazionale che:
a) risultano dispacciabili secondo le regole per il dispacciamento definite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale;
b) si rendono disponibili nei giorni di cui al comma 2.
4. Sono escluse dalla remunerazione di cui al comma 3 le unità di produzione sottoposte al regime giuridico cui alla deliberazione CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, quelle alimentate da fonti eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica ad acqua fluente, nonche' quelle che, nei giorni critici di cui al comma 2, producono sulla base di contratti bilaterali per la quota di capacità impegnata in detti contratti.
5. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' stabilito il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità, tenendo conto del gettito tariffario destinato, attualmente, alla copertura della riserva, nonche' i criteri per il calcolo della disponibilità delle unità di produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione di cui al presente articolo, ai fini della remunerazione spettante.
6. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, nelle regole per il dispacciamento, i criteri per l'eventuale estensione del meccanismo ai consumatori di energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire il servizio di riserva e che non godono di altre agevolazioni, nonche' le modalità per la comunicazione preventiva della disponibilità delle unità di produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione di cui al comma 1.
7. Gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono assoggettati alla disciplina degli articoli 3 e 4 concernenti le verifiche e le sanzioni.
Art. 6.
Soggetti beneficiari della remunerazione
1. La remunerazione di cui agli articoli 1 e 5 spetta ai soggetti che dispongono della capacità, produttiva di energia elettrica, indipendentemente dal diritto di proprietà sulle unità di produzione.