Legge 5 giugno 2003, n. 131
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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art. 1, co. 4 | il Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge(1) (entro l'11 giugno 2006), uno o più D.Lgs. meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni | D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131" |
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 170 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131" |
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D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 171 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale" |
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art. 2, co. 1 | il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2005(2), uno o più D.Lgs. per l'individuazione delle funzioni fondamentali essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento | |
art. 2, co. 6 | il Governo può emanare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. stessi | |
art. 3, co. 1 | il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui all'articolo 1, uno o più D.lgs. per raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente Stato - Regioni |
(1) Il termine di cui all'art. 1, comma 4 (originariamente fissato all'11 giugno 2004), è stato prorogato (non ancora scaduto) di un anno (all'11 giugno 2005) dall'art. 1, co. 2, della L. 28 maggio 2004, n. 140, di conversione del D.L. 29 marzo 2004, n. 80; il termine è stato nuovamente prorogato (non ancora scaduto) di un ulteriore anno (all'11 giugno 2006) dall'art. 4, co. 1, della L. 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266.
(2) Il termine di cui all'art. 2, comma 1 (originariamente fissato all'11 giugno 2004), è stato prorogato (non ancora scaduto) di un anno dall'art. 1, co. 2, della L. 28 maggio 2004, n. 140, di conversione del D.L. 29 marzo 2004, n. 80; il termine è stato nuovamente prorogato (non ancora scaduto) al 31 dicembre 2005 dall'art. 5, co. 1, della L. 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266.