Decreto Legislativo 18 dicembre 2002, n. 309
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto per il Consiglio provinciale di Trento
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento). - 1. Sono elettori del Consiglio provinciale di Trento i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il giorno stabilito per l'elezione, che non si trovano in alcuna delle condizioni previste nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, e che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) risiedono nella provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno;
b) risiedono nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ininterrottamente da almeno quattro anni dei quali piu' di due, anche non continuativi, nella provincia di Trento;
c) risiedono nella provincia di Trento e ininterrottamente da almeno quattro anni nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, avendo risieduto per un periodo di due anni, anche non continuativi, nella provincia di Trento;
d) dopo aver risieduto ininterrottamente per almeno un anno nella provincia di Trento hanno di qui trasferito la propria residenza nella provincia di Bolzano, senza avervi maturato il diritto di voto;
e) risiedono nella regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste senza avervi maturato il diritto di voto avendovi trasferito la residenza dalla provincia di Trento dove hanno maturato uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) risiedono nella provincia di Trento, avendovi nuovamente trasferito la residenza dalla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, senza aver ivi acquisito il diritto elettorale attivo per il Consiglio regionale e prima del trasferimento avevano maturato uno dei requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d);
g) sono elettori residenti all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 4.
2. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilita' accertata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono elettori del Consiglio provinciale di Trento purche' si rendano nuovamente reperibili e siano stati in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui al comma l alla data della cancellazione.".
Art. 2.
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Adempimenti dell'Ufficiale elettorale dei comuni della provincia di Trento). - 1. L'Ufficiale elettorale di ogni comune della provincia di Trento, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del consiglio provinciale, compila un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali:
a) non hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 1;
b) hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 1 ma non possono, in base alle certificazioni anagrafiche, esercitare il voto nel comune di residenza; per tali elettori deve essere indicato il comune nel quale hanno diritto di votare.
2. Per i consequenziali provvedimenti della commissione elettorale circondariale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 1, la commissione elettorale circondariale trasmette immediatamente al sindaco del comune interessato copia del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, affinche' la commissione elettorale circondariale competente provveda, a sua volta, ad assegnare l'interessato, previa iscrizione nella relativa lista, alla sezione nella cui circoscrizione aveva la residenza. Il presidente di tale commissione ne da' immediata notizia al sindaco ai fini del rilascio dei documenti di ammissione al voto.".
Art. 3.
1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della provincia di Trento). - 1. Nei comuni della Repubblica e' istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Trento.
2. I cittadini che trasferiscono la residenza nella provincia di Trento, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, restano iscritti nella lista di cui al comma 1 fino al compimento del periodo residenziale previsto dall'articolo 1.
3. Nelle liste elettorali aggiunte devono, altresi', essere compresi i cittadini che, pure essendo stati iscritti, in sede di revisione semestrale, nelle liste elettorali di un comune della provincia di Trento, non hanno tuttavia maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio provinciale, i periodi residenziali stabiliti nell'articolo 1. A tale fine, non oltre quarantotto ore dal compimento dei termini indicati nell'articolo 30, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, i sindaci dei comuni della provincia di Trento devono comunicare i nominativi dei cittadini iscritti nella lista aggiunta ai comuni di loro ultima residenza.
4. Nelle liste elettorali aggiunte di cui al comma 1 sono iscritti anche i cittadini che, risiedono nella provincia di Trento avendovi trasferito la residenza dalla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste senza avere maturato nella medesima il periodo residenziale prescritto per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. A tal fine tali cittadini vengono cancellati dalla lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Ai fini della votazione tali cittadini sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione risiedevano prima del trasferimento nella regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.
5. Fino alla maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 1, gli elettori iscritti nelle liste ai sensi dei commi precedenti hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale che si dovessero svolgere nel comune nelle cui liste elettorali aggiunte sono iscritti. A tal fine, gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano la residenza prima del trasferimento nella provincia di Trento.
6. I sindaci dei comuni della provincia di Trento devono comunicare ai comuni interessati, entro quarantotto ore, ogni trasferimento che, durante la maturazione dei prescritti periodi residenziali, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale perche' ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.
7. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell'ambito della provincia di Trento il prescritto periodo residenziale, oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio provinciale in un qualsiasi altro comune della Repubblica.".
Art. 4.
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Elettori residenti all'estero). - 1. Sono elettori del Consiglio provinciale di Trento i cittadini residenti all'estero che, alla data dell'emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui all'articolo 1.
2. Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto nel comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti.
3. I cittadini emigrati all'estero che, alla data di emigrazione, erano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui all'articolo 3, restano iscritti nelle predette liste. Ai fini della maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 1 il periodo di residenza nel territorio della provincia di Trento e' determinato anche con riferimento al periodo gia' compiuto prima dell'emigrazione e riprende a decorrere dal giorno del rimpatrio.
4. I cittadini di cui al comma 1 che, rimpatriati defintivamente, abbiano trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Trento sono considerati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui hanno trasferito la residenza.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al figlio nato all'estero da genitore cittadino italiano ivi residente, al minore che ha seguito il genitore cittadino italiano trasferitosi all'estero nonche' al cittadino straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, sempreche' il genitore o, rispettivamente, il coniuge, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento, risultino essere in possesso dei prescritti periodi residenziali, oppure siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte.".
Capo II
Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto nella provincia di Bolzano
Art. 5.
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti nel territorio della provincia di Bolzano non in possesso del requisito residenziale di cui all'articolo 25 dello statuto). - 1. Nei comuni della Repubblica e' istituita la lista elettorale aggiunta nella quale sono iscritti i cittadini residenti in un comune della provincia di Bolzano che non siano in possesso del requisito residenziale prescritto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta decorre dalla data di iscrizione nell'anagrafe del comune della provincia di Bolzano; a tal fine, entro due giorni dall'avvenuto trasferimento della residenza in un comune della provincia di Bolzano, il sindaco del comune medesimo ne fa segnalazione al comune di precedente residenza.
2. Ai cittadini residenti in un comune della provincia di Bolzano che non siano in possesso del requisito residenziale di cui al comma 1, e' consentito l'esercizio del diritto di voto per le elezioni degli organi della regione o della provincia o del comune di precedente residenza.
3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2 per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione degli organi della provincia di Bolzano e degli organi dei comuni della medesima provincia, si applicano in quanto compatibili con il diverso periodo residenziale prescritto le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, intendendosi sostituiti i riferimenti alla provincia di Trento con la provincia di Bolzano e i riferimenti al Consiglio provinciale di Trento con il Consiglio provinciale di Bolzano o con i consigli comunali della provincia di Bolzano.".
Capo III
Disposizioni comuni e finali
Art. 6.
Compilazione delle liste elettorali aggiunte
1. In prima applicazione, la compilazione delle liste elettorali aggiunte deve essere effettuata, da parte dei competenti organi, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.
1. Sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.
2. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, primo e secondo comma, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49.