Decreto Legislativo 27 dicembre 2002, n. 302
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 326;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
Visto l'articolo 5, comma 4, della legge 10 agosto 2002, n. 166;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 3 e' soppresso;
b) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (L) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
b) per "autorita' espropriante", si intende, l'autorita' amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)
2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorita' espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennita' provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo puo', nei trenta giorni successivi, concordare l'indennita' ai sensi dell'articolo 45, comma 2. (L)
3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia piu' proprietario e' tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresi', ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile. (L)";
c) all'articolo 4:
1) al comma 3, dopo le parole: "27 maggio 1929, n. 810," e' inserita la seguente: "non"; dopo le parole: "essere espropriati se" e' inserita la seguente: "non";
2) al comma 4, dopo le parole: "aperti al culto" e' inserita la seguente: "non" dopo le parole: "essere espropriati" sono inserite le seguenti: "se non";
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (L) (Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potesta' legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L)
2. Le Regioni a statuto speciale, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. (L)
3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potesta' legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L)
4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)";
e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (L) (Regole generali sulla competenza). - 1. L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' e' anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)
2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio gia' esistente. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L)
5. All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica piu' elevata. (L)
6. Per ciascun procedimento, e' designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L)
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L)
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo puo' delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I soggetti privati possono altresi' avvalersi di societa' di servizi ai fini delle attivita' preparatorie. (L)
9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorita' espropriante e' l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilita'. (L)";
f) all'articolo 9:
1) al comma 3, dopo la parola: "approvato", le parole: "dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";
2) al comma 5 dopo la parola: "disporre" sono inserite le seguenti: "o autorizzare";
3) al comma 6 le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";
g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (L) (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali). - 1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio puo' essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. (L)
2. Il vincolo puo' essere altresi' disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. (L)
3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto, in conformita' alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto. (L)";
h) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (L) (La partecipazione degli interessati). - 1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio' risulti compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento. (L)
2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e' effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalita' puo' essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L)
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L)
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L);
i) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (L) (Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita). - 1. La dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta:
a) quando l'autorita' espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita', ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando e' approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L)
2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonche' le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonche' ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorita' espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (L)
3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilita' diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L)";
l) all'articolo 13:
1) al comma 3 la parola: "eseguito" e' sostituita dalla seguente: "emanato";
2) al comma 4 la parola: "eseguito" e' sostituita dalla seguente: "emanato";
m) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (L) (Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilita). - 1. L'autorita' che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L)
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e' disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto puo' prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorita' esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico. (L)
3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilita';
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera o il decreto di esproprio. (L)";
n) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (L) (Disposizioni sulla redazione del progetto). - 1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonche' per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilita', i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonche' al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorita' espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e puo' accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui e' stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprieta'. (L)
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L)
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere (L)";
o) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Art.16 (L) (Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto definitivo). - 1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera. A tale fine, egli deposita pressa l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L)
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui e' prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonche', possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (L)
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (L)
4. Al proprietario dell'area ove e' prevista la realizzazione dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. (L)
5. Allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2. (L)
6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' e' comunicato con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. (L)
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilita' o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto puo' essere ugualmente approvato. (L)
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 e' sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale. (L)
9. L'autorita' espropriante non e' tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L)
10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso. (L)
11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, puo' chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione. (L)
12. L'autorita' espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (L)
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorita' espropriante puo' approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (L)
14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessita' o l'opportunita' di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli gia' espropriati, con atto motivato autorita' espropriante integra il provvedimento con cui e' stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L)";
p) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (L) (L'approvazione del progetto definitivo). - 1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario e' data notizia della data in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facolta' di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario e' contestualmente comunicato che puo' fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennita' di esproprio. (L)";
q) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (L) (L'approvazione del progetto). - 1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore puo' essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalita' di cui ai commi seguenti. (L)
2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)
3. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorita' competente e' trasmesso al consiglio comunale, che puo' disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)";
r) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (L) (La determinazione provvisoria dell'indennita' di espropriazione). - 1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita', entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento, l'autorita' espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennita' di esproprio. (L)
3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorita' espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennita' di espropriazione. (L)
4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennita' di espropriazione e' notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorita' procedente. (L)
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario puo' comunicare all'autorita' espropriante che condivide la determinazione della indennita' di espropriazione. La relativa dichiarazione e' irrevocabile. (L)
6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennita' di espropriazione, il proprietario e' tenuto a consentire all'autorita' espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennita', previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprieta' del bene. Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha altresi' diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennita', sino al momento del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorita' espropriante puo' procedervi egualmente con la presenza di due testimoni. (L)
7. Il proprietario puo' limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (L)
8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennita' di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario e' tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprieta' del bene. In tal caso l'intera indennita', ovvero il saldo di quella gia' corrisposta a titolo di acconto, e' corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. (L)
9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennita' di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprieta' del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, puo' essere emesso senza altre formalita' il decreto di esproprio, che da' atto di tali circostanze, e puo' esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.
10. L'atto di cessione volontaria e' trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L)
11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorita' espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, puo' procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio. (L)
12. L'autorita' espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, puo' altresi' emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennita' condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennita' senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L)
13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennita' offerta spetta l'importo di cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l'autorita' espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12. (L)
14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennita' di espropriazione. L'autorita' espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma ridotta del quaranta per cento se l'area e' edificabile, ovvero senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45 se l'area non e' edificabile. Effettuato il deposito, l'autorita' espropriante puo' emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. (L)
15. Qualora l'efficacia della pubblica utilita' derivi dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi. (L)";
s) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (L) (Procedimento di determinazione definitiva dell'indennita' di espropriazione). - 1. L'autorita' espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennita' di espropriazione. (L)
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennita', del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. (L)
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorita' espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente gia' designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non puo' essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui e' nominato il tecnico di cui al comma 4, ma e' prorogabile per effettive e comprovate difficolta'. (L)
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (L)
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (L)
6. Le spese per la nomina dei tecnici:
a) sono liquidate dall'autorita' espropriante, in base alle tariffe professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima e' inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per meta' tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio. (L)
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (L)
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L)
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (L)
10. La relazione dei tecnici e' depositata presso l'autorita' espropriante, che ne da' notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. (L)
11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione e' adottata a maggioranza. (L)
12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennita' risultante dalla relazione, l'autorita' espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennita' non depositata; il proprietario incassa la indennita' depositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorita' espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennita'. (L)
13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (L)
14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. (L)
15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorita' espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla commissione prevista dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L)
16. La relazione della commissione e' depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12. (L)";
t) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (L) (Determinazione urgente dell'indennita' provvisoria). - 1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio puo' essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennita' di espropriazione, senza particolari indagini o formalita'. Nel decreto si da' atto della determinazione urgente dell'indennita' e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (L)
2. Il decreto di esproprio puo' altresi' essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennita' di espropriazione senza particolari indagini o formalita', nei seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) allorche' il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del bene, l'autorita' espropriante dispone il pagamento dell'indennita' di espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L)
4. Se non condivide la determinazione della misura della indennita' di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato puo' chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, puo' proporre l'opposizione alla stima. (L)
5. In assenza della istanza dei proprietario, l'autorita' espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e da' comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (L)";
u) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
"Art. 22-bis (L) (Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione). - 1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, puo' essere emanato, senza particolari indagini e formalita', decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennita' di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennita' da offrire in via provvisoria. Il decreto e' notificato con le modalita' di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, puo', nel caso non condivida l'indennita' offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2. Il decreto di cui al comma 1, puo' altresi' essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennita' di espropriazione senza particolari indagini o formalita', nei seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) allorche' il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennita' e' riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalita' di cui al comma 6, dell'articolo 20. (L)
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, e' effettuata con le medesime modalita' di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)
5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennita' di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria e' dovuta l'indennita' di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L)
6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13. (L)";
v) all'articolo 23, comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
"e-bis) da' atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione";
z) all'articolo 26:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. L'autorita' espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennita' al proprietario nei casi di cui all'articolo 20, comma 8. (R)";
2) al comma 2, la parola: "ordina" e' sostituita dalle seguenti: "puo' ordinare altresi'";
aa) all'articolo 27:
1) alla rubrica dopo le parole: "perizia di stima" sono aggiunte le seguenti: "dei tecnici o della Commissione provinciale";
2) al comma 1, dopo le parole: "dai tecnici" sono aggiunte le seguenti: "ovvero della Commissione provinciale";
bb) all'articolo 34:
1) al comma 2, la parola: "accordo" e' sostituita dalla seguente: "atto";
cc) all'articolo 35:
1) al comma 4, dopo la parola: "Ministro" sono inserite le seguenti: "dell'economia e";
dd) all'articolo 36:
1) al comma 1, dopo le parole: "comunque denominata" sono inserite le seguenti: "nonche' nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica,";
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166";
ee) all'articolo 37:
1) al comma 5, le parole: "dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e trasporti";
2) al comma 7, dopo le parole: "dell'art. 22, comma 1,", sono inserite le seguenti: "e dell'art. 22-bis";
3) al comma 9, dopo le parole: "coltivatore diretto" e' inserita la seguente: "anche";
ff) all'articolo 38:
1) al comma 2, dopo le parole: "la costruzione" sono inserite le seguenti: "ovvero parte di essa"; dopo le parole: "articolo 37" sono aggiunte le seguenti: "ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente.";
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorita' espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilita' ai soli fini della corresponsione delle indennita'. (L)";
gg) all'articolo 40:
1) al comma 1, dopo la parola: "indennita'" e' inserita la seguente: "definitiva";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennita' provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.";
hh) all'articolo 41:
1) alla rubrica sostituire le parole: "del valore agricolo" con le seguenti: "dell'indennita' definitiva";
ii) all'articolo 42:
1) al comma 2, le parole: "pari a quella spettante al proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4,";
ll) all'articolo 43:
1) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, l'autorita' espropriante puo' procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitu' al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L)";
mm) all'articolo 45:
1) al comma 1, la parola: "concludere" e' sostituita dalla seguente: "stipulare" e le parole: "un accordo" dalle seguenti: "l'atto";
2) al comma 2 la parola: "accordo" e' sostituita dalla seguente: "atto" e alla lettera b), dopo le parole: "venale del bene" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 38". Alla lettera c), dopo le parole: "articolo 40" le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3". Alla lettera d), dopo le parole: "articolo 40" le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3. In tale caso non compete l'indennita' aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.";
nn) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
"Art. 46 (L) (La retrocessione totale). - 1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui e' stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilita' della sua esecuzione, l'espropriato puo' chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilita' e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennita'. (L)
2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validita' di cinque anni previsto dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi. (L)";
oo) all'articolo 54:
1) al comma 1, dopo le parole: "fatta dai tecnici" sono inserite le seguenti: "o dalla Commissione provinciale";
pp) all'articolo 55:
1) al comma 1, sono soppresse le parole: "o dichiarativo della pubblica utilita'"; dopo le parole: "dall'articolo" la parola: "43" e' sostituita dalle seguenti: "37, comma 1,";
qq) all'articolo 57:
1) nella rubrica, le parole: "sulle diverse fasi del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "sui procedimenti in corso";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. (L)";
rr) all'articolo 58:
1) al comma 1, dopo le parole: "restano abrogati" inserire le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1,"; al numero 61 sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione.";
ss) all'articolo 59:
1) al comma 1 le parole: "1° gennaio 2002" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2003".