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Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 23

"Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 40



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Viste le direttive 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001, e la decisione della Commissione 2001/107/CE, del 25 gennaio 2001;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000);

Visto il Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, e 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 maggio 1997, in materia di attrezzature a pressione;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2002;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Scopo e ambito d'applicazione

1. Il presente decreto persegue lo scopo di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto di merci pericolose su strade e per ferrovia e di garantire la libera circolazione, anche con riguardo agli aspetti relativi all'immissione sul mercato, alla messa in servizio ed all'utilizzazione ripetuta.

2. Il presente decreto si applica:
a) per quanto riguarda l'immissione sul mercato, alle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione definite all'articolo 2;
b) per quanto riguarda la rivalutazione della conformita', alle attrezzature a pressione trasportabili esistenti definite all'articolo 2, conformi ai requisiti tecnici stabiliti:
1) per le attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose su strada, dalla direttiva 94/55/CE e dalle disposizioni interne di recepimento;
2) per le attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose per ferrovia dalla direttiva 96/49/CE e dalle disposizioni interne di recepimento;
c) per quanto riguarda l'utilizzazione ripetuta e l'ispezione periodica:
1) alle attrezzature a pressione trasportabili di cui alle lettere a) e b);
2) alle bombole per gas esistenti che recano il marchio di conformita' previsto dalle disposizioni vigenti.

3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alle date di cui all'articolo 15, commi l e 2, o, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo, entro i termini ivi indicati, e non rivalutate ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento.

4. Non rientrano, altresi', nell'ambito di applicazione del presente decreto le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra il territorio di paesi terzi, realizzate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7 della direttiva 94/55/CE, o dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/49/CE.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) attrezzature a pressione trasportabili:
1) tutti i contenitori, (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole come definite nell'allegato A alla direttiva 94/55/CE, e dalle disposizioni interne di recepimento);
2) tutte le cisterne, comprese le cisterne smontabili, i contenitori cisterna (casse mobili), i serbatoi dei vagoni cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, le cisterne dei veicoli cisterna, utilizzati per il trasporto di gas della classe 2, ai sensi degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento, nonche' per il trasporto di talune sostanze pericolose di altre classi, indicate nell'allegato VI al presente decreto, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto. Non costituiscono attrezzature a pressione trasportabili, ai fini del presente decreto, le attrezzature soggette alle prescrizioni generali di esenzione applicabili a piccole quantita' ed ai casi particolari previsti dall'allegato A alla direttiva 94/55/CE e dall'allegato alla direttiva 96/49/CE e dalle disposizioni interne di recepimento, nonche' i diffusori di aerosol (numero ONU 1950) e le bombole per gas per apparecchi di respirazione;
b) marchio: il simbolo di cui all'articolo 10;
c) procedure di valutazione della conformita': le procedure previste dall'allegato IV, parte I;
d) rivalutazione della conformita': la procedura volta a valutare a posteriori, a richiesta del proprietario, del suo mandatario stabilito nella Comunita' o del detentore, la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili gia' esistenti e messe in funzione anteriormente alla data di cui all'articolo 15, commi l e 2 o, nel caso dei commi 3 e 4, entro le date ivi indicate, alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento;
e) autorita' competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri;
f) organismo notificato: un organismo di ispezione designato dall'autorita' competente a norma dell'articolo 8 ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli allegati I e II;
g) organismo autorizzato: un organismo di ispezione designato dall'autorita' competente a norma dell'articolo 9 ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli allegati I e III.

Art. 3.
Valutazione di conformita' per l'immissione sul mercato della Comunita' europea delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione

1. I recipienti e le cisterne di nuova fabbricazione devono essere conformi alle disposizioni dettate al riguardo dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento. La conformita' di tali attrezzature a pressione trasportabili alle disposizioni sopra citate deve essere accertata da un organismo notificato mediante le procedure di valutazione di conformita' fissate dall'allegato IV, parte I, e specificate all'allegato V.

2. I rubinetti e altri accessori di nuova fabbricazione utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento.

3. I rubinetti e altri accessori con una funzione diretta di sicurezza per l'attrezzatura a pressione trasportabile, ivi comprese le valvole di sicurezza, le valvole di riempimento e di drenaggio e i rubinetti delle bombole, devono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformita' di livello pari o superiore a quella del recipiente o della cisterna su cui sono montati. Tali rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto possono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformita' separata da quella relativa al recipiente od altra cisterna.

4. I rubinetti e gli accessori di cui al comma 2, per quanto concerne le prescrizioni tecniche specifiche non contenute nelle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e nelle disposizioni interne di recepimento, devono rispondere ai requisiti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ed essere sottoposti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo medesimo, ad una procedura di valutazione della conformita' di categoria II, III o IV, a seconda che il recipiente o la cisterna rientri nella categoria 1, 2 o 3, come previsto nell'allegato V del presente decreto.

5. Non e' consentito vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), conformi al presente decreto e recanti il relativo marchio previsto dall'articolo 10, commi l e 2.

Art. 4.
Valutazione di conformita' per l'immissione sul mercato nazionale delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione

1. In deroga alla previsione di cui all'articolo 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' autorizzare l'immissione sul mercato, il trasporto e la messa in servizio, da parte degli utilizzatori, dei recipienti, compresi i loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto, contemplati dall'articolo 1, comma 2, lettera a), che siano stati sottoposti a valutazione di conformita' da parte di un organismo autorizzato.

2. Le attrezzature a pressione trasportabili la cui conformita' e' stata valutata da un organismo autorizzato non possono recare il marchio di cui all'articolo 10, comma 1.

3. L'organismo autorizzato opera esclusivamente per l'organizzazione di cui fa parte in conformita' all'allegato III.

4. Ove la valutazione di conformita' sia effettuata da un organismo autorizzato, si applicano le procedure di cui all'allegato IV, parte I, moduli A1, C1, F e G.

Art. 5.
Rivalutazione della conformita' per le attrezzature a pressione trasportabili esistenti

1. La conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili, indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera b), alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento, deve essere accertata da un organismo notificato secondo la procedura di rivalutazione della conformita' di cui all'allegato IV, parte II. Quando tali attrezzature sono fabbricate in serie, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' autorizzare l'effettuazione della rivalutazione della conformita' relativa ai recipienti, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, da parte di un organismo autorizzato, a condizione che la rivalutazione della conformita' venga operata da un organismo notificato.

2. Non e' consentito vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), conformi al presente decreto e recanti il marchio pertinente previsto all'articolo 10, comma 1.

Art. 6.
Ispezione periodica e utilizzazione ripetuta

1. L'ispezione periodica dei recipienti, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e' effettuata da un organismo notificato o autorizzato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III. L'ispezione periodica delle cisterne, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, e' effettuata da un organismo notificato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III, modulo 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare l'effettuazione dell'ispezione periodica delle cisterne, a cura degli organismi autorizzati all'uopo riconosciuti idonei, che operano sotto la sorveglianza di un organismo notificato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III, modulo 2, concernente l'ispezione periodica mediante garanzia di qualita'.

2. Le attrezzature a pressione trasportabili indicate nell'articolo 1, comma 2, possono essere sottoposte ad un'ispezione periodica in qualsiasi Stato membro della Comunita' europea in conformita' alla normativa comunitaria.

3. Non e' consentito, in forza di motivi concernenti le attrezzature a pressione trasportabili in quanto tali, vietare, limitare o ostacolare l'utilizzazione, compresi il riempimento, il deposito, lo svuotamento e la ricarica, delle:
a) attrezzature indicate nell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) e lettera c), punto 1), se le stesse sono conformi alle disposizioni di cui al presente decreto e recano il marchio corrispondente;
b) bombole per gas esistenti che recano il marchio di conformita' previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali, nonche' il marchio e il numero di identificazione di cui all'articolo 10, comma 3, attestanti l'avvenuta sottoposizione a ispezione periodica.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce i requisiti nazionali relativi al deposito o all'utilizzazione delle attrezzature a pressione trasportabili, con esclusione delle attrezzature o degli accessori necessari durante il trasporto. Restano in vigore, a norma dell'articolo 7, i requisiti nazionali concernenti i dispositivi per il collegamento, i codici di colore e la temperatura di riferimento.

Art. 7.
Disposizioni di raccordo

1. Le norme vigenti, riguardanti i dispositivi previsti per il collegamento con altre attrezzature ed i codici di colore applicabili alle attrezzature a pressione trasportabili, restano in vigore fino all'adozione di norme comunitarie e di utilizzazione, che modificano le norme comunitarie vigenti di cui agli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE ed alle disposizioni interne di recepimento.

Art. 8.
Organismi notificati

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, comunica alla Commissione europea ed alle autorita' competenti degli altri Stati membri, l'elenco degli organismi notificati, designati ai fini.
a) dell'espletamento delle procedure di valutazione della conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione in applicazione dell'allegato IV, parte I;
b) della rivalutazione della conformita' dei tipi o delle attrezzature esistenti ai requisiti previsti dagli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE ed alle disposizioni interne di recepimento, in applicazione dell'allegato IV, parte II;
c) dell'effettuazione delle ispezioni periodiche di cui all'allegato IV, parte III, modulo 1;
d) dello svolgimento dei compiti di sorveglianza in applicazione dell'allegato IV, parte III, modulo 2.
L'autorita' competente provvede altresi' a notificare agli organismi il numero di identificazione assegnato preventivamente dalla Commissione europea. L'elenco degli organismi notificati, il loro numero di identificazione e i compiti per i quali sono stati notificati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

2. Per la designazione degli organismi di cui al comma 1 si applicano i criteri fissati negli allegati I e II. Ciascun organismo fornisce all'autorita' competente esaurienti informazioni e la documentazione comprovante la conformita' ai criteri fissati dagli allegati I e II.

3. L'autorita' competente revoca la notifica di un organismo nel caso in cui riscontri il sopravvenuto difetto dei requisiti di cui al comma 2 e ne informa senza indugio la Commissione europea e le autorita' competenti degli altri Stati membri.

Art. 9.
Organismi autorizzati

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, comunica alla Commissione europea ed alle autorita' competenti degli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati, stabiliti nella Comunita', riconosciuti conformemente ai criteri indicati nel comma 2, idonei a provvedere alle ispezioni periodiche dei recipienti, compresi i loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1), o alla rivalutazione della conformita' dei recipienti esistenti, compresi i loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto, conformi a un tipo rivalutato da un organismo notificato al fine di garantire, secondo le procedure di cui all'allegato IV, parte III, modulo 1 il continuo rispetto delle pertinenti disposizioni delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento. L'autorita' competente provvede inoltre a comunicare agli organismi autorizzati il numero di identificazione assegnato preventivamente dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'autorita' competente si avvalga della facolta' prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo periodo, essa comunica alla Commissione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati, stabiliti nella Comunita', riconosciuti ai fini dell'ispezione periodica delle cisterne. L'elenco degli organismi autorizzati che hanno ottenuto il riconoscimento, il loro numero di identificazione ed i compiti per i quali sono stati riconosciuti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

2. Per il riconoscimento degli organismi autorizzati si applicano i criteri fissati negli allegati I e III. Ciascun organismo fornisce all'autorita' competente esaurienti informazioni e documentazione comprovante la conformita' ai criteri indicati negli allegati I e III.

3. Il riconoscimento di un organismo e' revocato quando l'autorita' competente constata che l'organismo non soddisfa piu' i criteri indicati nel comma 2. L'autorita' competente ne informa immediatamente la Commissione europea e le autorita' competenti degli altri Stati membri.

Art. 10.
M a r c h i o

1. Fatti salvi i requisiti previsti dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e dalle disposizioni interne di recepimento in ordine al marchio dei recipienti e delle cisterne, i recipienti e le cisterne conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 5, comma 1, recano un marchio apposto ai sensi dell'allegato IV, parte I. Il marchio da utilizzare e' riprodotto nell'allegato VII. Esso e' apposto in modo inamovibile e in forma visibile ed e' corredato del numero di identificazione dell'organismo notificato che ha eseguito la valutazione di conformita'. In caso di rivalutazione, il marchio e' seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato o autorizzato.

2. I rubinetti ed altri accessori di nuova fabbricazione con una funzione di sicurezza diretta recano il marchio di cui all'allegato VII oppure il marchio di cui all'allegato VI al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. Detti marchi non sono obbligatoriamente corredati del numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformita' dei rubinetti e degli altri accessori utilizzati per il trasporto. Gli altri rubinetti e accessori non sono sottoposti a requisiti specifici in materia di marchio.

3. Fatti salvi i requisiti previsti dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e dalle disposizioni interne di recepimento in ordine al marchio dei recipienti e delle cisterne, ogni attrezzatura a pressione trasportabile di cui all'articolo 6, comma 1, deve recare ai fini delle ispezioni periodiche il numero di identificazione dell'organismo che ha eseguito l'ispezione periodica attestante la possibilita' di ulteriore utilizzo dell'attrezzatura. Per quanto riguarda le bombole per gas di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 7 aprile 1986, all'atto della prima ispezione periodica effettuata ai sensi del presente decreto, il numero di identificazione deve essere preceduto dal marchio previsto nell'allegato VII.

4. Ai fini sia della valutazione di conformita' che della rivalutazione e delle ispezioni periodiche, il numero di identificazione dell'organismo notificato o autorizzato e' apposto, sotto la sua responsabilita', in modo inamovibile e in forma visibile, a cura dell'organismo stesso o del fabbricante, o del suo mandatario stabilito nella comunita', o del proprietario, o del suo mandatario stabilito nella comunita', o del detentore.

5. E' vietata l'apposizione, sulle attrezzature a pressione trasportabili, di marchi che possano indurre in errore i terzi rispetto al significato o alla grafica del marchio di cui al presente decreto. E' consentita l'apposizione, sulle attrezzature, di altri marchi, purche' cio' non riduca la visibilita' e la leggibilita' del marchio previsto nell'allegato VII.

Art. 11.
Clausola di salvaguardia

1. L'autorita' competente, qualora constati che un'attrezzatura a pressione trasportabile, benche' provvista di marchio, correttamente sottoposta a manutenzione e utilizzata per i fini ai quali e' destinata, possa pregiudicare la salute o la sicurezza delle persone o degli animali o dei beni in occasione del trasporto e dell'utilizzazione, con provvedimento motivato limita o vieta l'immissione sul mercato, il trasporto o l'utilizzazione delle attrezzature in questione o adotta le misure necessarie ai fini del ritiro dal mercato o dalla circolazione a cura e spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella comunita'. L'autorita' competente informa senza indugio la Commissione europea del provvedimento adattato.

2. Se un'attrezzatura a pressione trasportabile non conforme e' munita del marchio di cui all'articolo 10, l'autorita' competente, valutate le circostanze del caso, adotta il provvedimento di revoca o di sospensione del riconoscimento o le altre misure limitative o prescrittive nei confronti di chi ha apposto tale marchio e ne informa la Commissione europea e le autorita' competenti degli altri Stati membri.

Art. 12.
Indebita apposizione del marchio

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, laddove sia intervenuto l'accertamento, da parte dell'autorita' competente, dell'indebita apposizione del marchio di conformita', definito nell'allegato VII, il proprietario, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', o il detentore, o il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', e' obbligato ad adottare tutte le misure necessarie alle condizioni stabilite dall'autorita', al fine di rendere l'attrezzatura a pressione trasportabile conforme alle disposizioni relative al marchio ed a porre fine alla violazione. In caso di persistente difformita', l'autorita' competente ne informa immediatamente la Commissione europea ed adotta tutte le misure atte a limitare o a vietare l'immissione sul mercato, il trasporto o l'utilizzazione dell'attrezzatura in questione o per assicurare che sia ritirata dal mercato o dalla circolazione, secondo la procedura dell'articolo 11.

Art. 13.
Provvedimenti che comportano un diniego o una limitazione

1. Ogni provvedimento adottato a norma del presente decreto e che abbia l'effetto di limitare o vietare l'immissione sul mercato, il trasporto o l'utilizzazione di attrezzature a pressione trasportabili, o ne imponga, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita', il ritiro dal mercato o dalla circolazione, deve essere adeguatamente motivato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ogni provvedimento e' notificato tempestivamente all'interessato ed e' corredato dall'indicazione di cui all'art. 3, comma 4, di quest'ultima legge.

Art. 14.
Sanzioni

1. Il proprietario, il detentore, il fabbricante, il responsabile della immissione sul mercato, il responsabile della messa in servizio, ovvero il loro mandatario, che produce, immette sul mercato ed immette in servizio attrezzature a pressione trasportabili, rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, non conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente in materia ovvero non preventivamente sottoposte alle valutazioni di conformita' o di idoneita' previste di cui al presente decreto o, ancora, equipaggiate con rubinetti ed altri accessori non conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e' soggetto:
a) per i recipienti di cui al n. 1 della tabella dell'allegato V, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquemila a euro trentamila;
b) per i recipienti di cui al n. 2 della tabella dell'allegato V, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro settemilacinquecento a euro quarantacinquemila;
c) per i recipienti di cui al n. 3 della tabella dell'allegato V, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro diecimila a euro sessantamila.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono determinate tenendo conto del numero degli esemplari delle attrezzature, sulla base dei seguenti criteri:
a) se trattasi di bombole od incastellature di bombole, si applicano in misura intera per lotto, o gruppo, costituito da duecento esemplari; per lotto o gruppo costituito da un numero inferiore a duecento esemplari, sono ridotte dello 0,3% per ciascun esemplare mancante al raggiungimento di duecento esemplari;
b) se trattasi di tubi, fusti in pressione o recipienti criogenici, si applicano in misura intera per gruppo costituito da venti esemplari; per gruppo costituito da un numero inferiore a venti esemplari sono ridotte del 3% per ciascun esemplare mancante al raggiungimento di venti esemplari;
c) se trattasi di cisterne, si applicano in misura intera per ciascun esemplare.

3. I totali delle somme delle sanzioni derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono determinati inoltre in funzione delle caratteristiche di pericolosita' dei gas che sono destinati ad essere contenuti nei recipienti stessi, come segue:
a) sono aumentati della meta' se i recipienti sono destinati a contenere gas assegnati ad uno dei gruppi T, TF, TC, TO, TFC, TOC di cui alle direttive 94/55/CE e 96/49 ed alle disposizioni interne di ricepimento, ovvero sostanze di cui all'allegato VI;
b) sono ridotti della meta' se i recipienti sono destinati a contenere gas assegnati al gruppo A di cui alle direttive 94/55/CE e 96/49 ed alle disposizioni interne di recepimento.

4. Ferme restando le norme penali vigenti, chiunque appone indebitamente o in maniera difforme da quanto prescritto dal presente decreto, il marchio di cui all'allegato VII, e' soggetto:
a) se trattasi di recipienti di cui al n. 1 della tabella dell'allegato V, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille a euro seimila;
b) se trattasi di recipienti di cui al n. 2 della tabella dell'allegato V, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro novemila;
c) se trattasi di recipienti di cui al n. 3 della tabella dell'allegato V, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemila a euro dodicimila.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono determinate tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Il proprietario, il detentore, il fabbricante, il responsabile della immissione sul mercato, il responsabile della messa in servizio, ovvero il loro mandatario che produce, immette sul mercato ed immette in servizio rubinetti od altri accessori destinati ad attrezzature a pressione trasportabili rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, non conformi ai requisiti ed alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemila a euro dodicimila.

7. Ai fini del presente decreto, i soggetti che effettuano le attivita' previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 per conto degli organismi di controllo notificati o autorizzati, di cui agli articoli 8 e 9, sono considerati incaricati di un pubblico servizio.

8. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Art. 15.
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione trasportabili, con l'esclusione dei fusti a pressione, delle incastellature di bombole e delle cisterne, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai fusti a pressione, alle incastellature di bombole ed alle cisterne, a decorrere dal 1° luglio 2003.

3. E' consentita fino al 30 giugno 2003 l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui al primo comma conformi alla normativa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. E' consentita fino al 1° luglio 2005 l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei fusti a pressione delle incastellature di bombole e delle cisterne, conformi alla normativa vigente anteriormente al 1° luglio 2003.

Art. 16.
Applicabilita' di norme di recepimento di direttive CEE

1. A partire dalle date di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, o, nel caso dei commi 3 e 4, entro due anni dalle date ivi indicate, le direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti del 7 aprile 1986 trovano applicazione limitatamente alle disposizioni dettate dall'articolo 1 e dall'allegato I, parti 1, 2 e 3, di ciascuna di esse. Le disposizioni di cui alla direttiva 76/767/CEE, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti del 7 aprile 1986, non sono piu' applicabili a decorrere dalle date indicate nell'articolo 15, commi 1 e 2 o, nel caso dei commi 3 e 4, entro due anni dalle date ivi indicate, per le attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto. Le omologazioni CEE di modelli di bombole rilasciate in applicazione delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti del 7 aprile 1986, sono comunque riconosciute equivalenti alle certificazioni CE previste dal presente decreto.

Art. 17.
Disposizioni finali

1. Le modifiche e gli adeguamenti, derivanti anche dal recepimento delle direttive comunitarie, concernenti le attrezzature a pressione trasportabili oggetto del presente decreto, sono adottati con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 168, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. In fase di prima applicazione, l'attuazione delle disposizioni tecnico-amministrative del presente decreto e' curata dalle amministrazioni e dagli organismi di controllo di cui all'allegato A del decreto ministeriale 12 novembre 1982 secondo le competenze ivi indicate.

3. I certificati definitivi formati negli Stati membri dell'Unione europea sulla base delle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie in materia e relativi all'approvazione delle attrezzature previste dal presente decreto, sono validi in Italia e su di essi non e' dovuta l'imposta di bollo.

4. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 99/36/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa e' adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 18.
Norma di rinvio

1. Alle procedure di valutazione della conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili disciplinate dal presente decreto, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita', alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sul mercato, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 19.
T a r i f f e

1. Le spese relative alle procedure di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonche' quelle derivanti dall'applicazione degli articoli 8 e 9 sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per le attivita' di cui al comma 1 e le relative modalita' di riscossione.

Art. 20.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

----> Vedere Allegati da pag. 11 a pag. 38 del S.O. <----