Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 275
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'articolo 5;
Visto il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed il Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, nonche' i successivi Regolamenti della Commissione recanti modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al predetto Regolamento (CE) n. 338/97;
Visto, altresi', il Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, riguardante il divieto di introduzione nella Comunita' di pellicce e prodotti manufatturati di talune specie di animali selvatici originari da paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudelta';
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con
le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.".
Art. 2.
Modifica all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
5. L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e' il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.".
Art. 3.
Integrazione della legge 7 febbraio 1992, n. 150
1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.".
Art. 4.
Modifica all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
1. L'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 e' sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.
2. A seguito della confisca di esemplari vivi, di cui al comma 1, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel seguente ordine di priorita':
a) il loro rinvio, a spese dell'importatore, allo Stato esportatore;
b) l'affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere;
c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
3. Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 1, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES:
a) la conservazione a fini didattici o scientifici, o la loro distruzione;
b) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che gli esemplari o i prodotti da essi derivati non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
4. Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato assicura, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, la conservazione degli esemplari morti, delle loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 3, salva diversa determinazione della Commissione scientifica CITES.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.".
Art. 5.
Nuove sanzioni penali in materia di importazione
1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato I e successive modificazioni del predetto Regolamento, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato II e successive modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato previsto dall'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel predetto allegato II e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, e' punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire centocinquantamilioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1 e' disposta la confisca degli esemplari animali o dei prodotti da essi derivati, le cui spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.
4. A seguito della confisca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.