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Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 212

"Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catologo comune delle varieta' delle specie di piante agricole e relativi controlli"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2001



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varieta' geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/403/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme e successive modificazioni;

Vista la direttiva 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;

Vista la direttiva 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanita', della giustizia dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il presente decreto da' attuazione alle disposizioni dell'Unione europea, concernenti la libera circolazione delle sementi nell'ambito dell'Unione stessa, di cui alle direttive 98/95/CE e 98/96/CE. Al fine di assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente, detta attuazione avviene nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam.

2. Ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n. 195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni. La messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma e' soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita', emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la Commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, composta da dodici membri designati: due dal Ministero delle politiche agricole e forestali; due dal Ministero dell'ambiente; due dal Ministero della sanita'; sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione ne' oneri di missione a carico dello Stato.

4. La Commissione di cui al comma 3:
a) esprime pareri sulle condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate al fine di garantire gli obiettivi del comma 2;
b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni;
c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo 9 del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa;
d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla richiesta di iscrizione di varieta' di sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro delle varieta' di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
e) individua i criteri in base ai quali e' effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, compresa la definizione dei criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti sementieri convenzionali.

5. Chi mette in coltura prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione.

6. Chi non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite norme di applicazione delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, con riguardo alle modalita' e criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso corretto di tali prodotti, sugli effetti prodotti dalla coltivazione degli stessi e sulla loro messa in commercio.

Art. 2.

1. Nella legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e nella legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, ogni riferimento al concetto di "vendita", si intende fatto al concetto di "commercializzazione", come definito al comma 2 del presente articolo.

2. Per "commercializzazione" si intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varieta' come:
a) la fornitura di sementi a organismi uffciali di valutazione e ispezione;
b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi per lavorazione o imballaggio, purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;
c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite ne' sul prodotto del raccolto.

Art. 3.

1. All'articolo 1 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"La presente legge non si applica alle sementi appartenenti alle specie oleaginose e da fibra di cui all'allegato 1 destinate ad usi ornamentali.".

Art. 4.

1. All'articolo 10, secondo comma, della legge n. 1096 del 1971, dopo le parole "tappeti erbosi", sono aggiunte le seguenti: "; e' inoltre ammessa la commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La commercializzazione dei predetti miscugli e' ammessa alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3".

Art. 5.

1. L'articolo 11 della legge n. 1096 del 1971 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Non possono essere oggetto di commercializzazione i prodotti sementieri di cui all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri chiusi, in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno del cartellino del produttore, ove previsto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi dell'articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla e' innovato rispetto a quanto disposto dall'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

3. Nel caso di miscugli di cui e' ammessa la commercializzazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 10:
a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie con il regolamento di esecuzione della presente legge;
b) le percentuali di germinabilita' dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

4. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta.

5. E' fatto divieto di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento di esecuzione della presente legge sui prodotti sementieri; e' tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonche' all'impiego del prodotto.

6. ln sostituzione del cartellino di cui al comma 1, le indicazioni ivi previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

7. Il cartellino esterno o la scrittura indelebile di cui al comma 6 non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti quando l'attestato interno riproduca tutte le prescritte indicazioni e le stesse siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio.

8. Nel caso di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificata le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti e' costituito da una varieta' geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varieta' geneticamente modificate puo' essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varieta' geneticamente modificate. In tutti gli altri casi deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varieta' geneticamente modificate eccetto che per le frazioni inferiori all'1 per cento, per le quali e', comunque, obbligatoria la dicitura: "Contiene sementi derivate da varieta' geneticamente modificate in misura inferiore all'1 per cento.

9. E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

10. Il regolamento di esecuzione determina, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione, ai fini dell'applicazione della presente legge.

11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformita' alle disposizioni comunitarie, i casi in cui non e' necessario apporre sugli involucri o sugli imballaggi di sementi un cartellino del produttore, nonche' le indicazioni da riportare nel cartellino stesso.".

Art. 6.

1. All'articolo 16 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"E' consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformita' delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive comunitarie in materia, fatte salve le restrizioni previste dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, nonche' le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.".

Art. 7.

1. All'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, dopo il tredicesimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Una varieta' geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, puo' essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonche' dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversita' biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.
Nel caso di prodotti ottenuti da una varieta' geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresi' le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari:
a) non presentino rischi per il consumatore;
b) non inducano in errore il consumatore;
c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.
La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varieta' geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.".

Art. 8.

1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis - 1. Nel caso che con le disposizioni comunitarie vengano stabilite condizioni specifiche, per tenere conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di specie e varieta' adatte alle condizioni naturali locali e regionali e minacciate dall'erosione genetica si applicano le disposizioni in materia di iscrizione nei registri nazionali previste dalla presente legge, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dalla legge n. 195 del 1976, tenendo conto altresi' dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego e delle descrizioni dettagliate delle varieta' e delle loro rispettive denominazioni cosi' come notificate: questi elementi, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali varieta', in seguito alla loro accettazione, sono indicate come:"varieta' da conservazione" nel registro delle varieta' e sono soggette ad adeguate restrizioni quantitative.
2. Nel caso che, per i prodotti sementieri di varieta' di specie di piante ortive, vengano stabilite, con le disposizioni comunitarie, condizioni specifiche per tenere conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di specie e varieta' prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari si applicano adeguate restrizioni quantitative.
3. Per le varieta' da conservazione di cui al comma 1 e per le varieta' prive di valore intrinseco di cui al comma 2, si puo' derogare, ai fini dell'iscrizione nei registri prevista all'articolo 19, dalle condizioni di omogeneita', stabilita' e differenziabilita' indicate nel medesimo articolo.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per la coltivazione e commercializzazione dei prodotti sementieri di varieta' da conservazione e di varieta' prive di valore intrinseco, fatte salve, comunque, le disposizioni di cui ai commi l, 2 e 3.".

Art. 9.

1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:
" Art. 20-bis - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dei Ministeri della sanita' o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza, chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte, nel territorio nazionale, la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varieta' se e' accertato che la coltivazione di una varieta' iscritta nel catalogo comune delle varieta':
a) possa nuocere alla coltivazione di altre varieta' o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrita';
b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana e' effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 90/220/CE e successive modificazioni, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversita' biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.
2. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente il divieto di cui al comma 1 puo' essere applicato immediatamente, dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero delle politiche agricole e forestali contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.

"Art. 20-ter - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, l'impiego di una varieta' iscritta nel catalogo comune delle varieta' o di prescrivere condizioni appropriate di coltivazione e, nel caso di cui alla lettera c), anche di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:
a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varieta' possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varieta' o possa nuocere all'integrita' di altre varieta' o specie;
b) qualora, in base ad esami ufficiali in coltura, applicando le disposizioni dell'articolo 16-bis, sesto comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si sia constatato che la varieta' non produce, in nessuna parte del territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varieta' comparabile ammessa nel territorio nazionale o se e' notorio che la varieta', per natura e classe di maturita', non e' atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio nazionale;
c) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) per ritenere che la varieta' presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche e pedoclimatiche.
2. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la richiesta alla Commissione europea di cui al medesimo comma e' presentata dal Ministero delle politiche agricole e forestali anche su proposta dei Ministeri della sanita' o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza.".

Art. 10.

1. L'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971 e' sostituito dal seguente:
"Art. 37 - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i produttori aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purche' le sementi siano di una varieta' per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione al sensi dell'articolo 19.
3. Nel caso di prodotti sementieri geneticamente modificati si applica solamente la deroga di cui al comma 1 e a condizione che siano state adottate tutte le misure appropriate per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni, al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarita' agroecologiche e pedoclimatiche.
4. Sono esclusi dai prodotti sementieri di cui ai commi 1, 2 e 3 le sementi delle specie ortive, per i quali si applica l'articolo 3-bis della legge n. 195 del 1976.".

Art. 11.

1. All'articolo 38 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
" E' consentita, inoltre, la commercializzazione:
a) di prodotti sementieri selezionati di generazioni anteriori alle sementi di base, a condizione che siano stati ufficialmente controllati e certificati conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base e che siano contenuti in imballaggi conformi alla presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e alla legge n. 195 del 1976, provvisti di etichetta ufficiale recante le indicazioni di cui all'allegato V e, per i prodotti sementieri di piante di specie ortive, di etichetta recante le indicazioni di cui all'allegato 1 della predetta legge n. 195 del 1976 e di cartellino conforme all'allegato 2 della legge medesima;
b) di prodotti sementieri in natura, ad esclusione delle patate, commercializzati ai fini del condizionamento, purche' sia garantita l'individualita' di tali sementi.".

Art. 12.

1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 44, e' aggiunto il seguente:
"Art. 44-bis - 1. Nel caso che con disposizioni comunitarie vengono stabilite condizioni specifiche per la commercializzazione di prodotti sementieri appartenenti a varieta' da conservazione di cui all'articolo 19-bis, comma 1, tali prodotti sementieri devono essere di provenienza nota approvata dall'autorita' competente ai fini della commercializzazione nei settori specifici e soggetti a limitazioni quantitative.".

Art. 13.

1. All'articolo 2, secondo comma, punto II, della legge n. 195 del 1976 e' soppressa la lettera a).

Art. 14.

1. L'articolo 3 della legge n. 195 del 1976 e' modificato come segue:
a) al primo comma sono soppresse le parole: "e non soddisfino le condizioni previste dall'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A.";
b) al secondo comma sono soppresse le parole: "e a meno che non soddisfino le condizioni di cui all'allegato 6, II, A del medesimo decreto del Presidente della Repubblica";
c) al terzo comma, lettera a), sono soppresse le seguenti parole: " - di un cartellino del produttore recante le indicazioni del nome e della sede della ditta produttrice, degli estremi della licenza di cui all'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;".

Art. 15.

1. Nella legge n. 195 del 1976, dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.
2. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i costitutori e i loro rappresentanti aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare per un periodo limitato sementi di varieta' per le quali sia stata presentata una richiesta di iscrizione in un catalogo nazionale di uno Stato membro e per le quali siano state presentate informazioni tecniche specifiche.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti sementieri geneticamente modificati.".

Art. 16.

1. L'articolo 6 della legge n. 195 del 1976 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 - Le sementi di varieta' iscritte nel "Catalogo delle varieta' di specie di ortaggi delle Comunita' europee non sono soggette con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ad alcuna restrizione di commercializzazione per cio' che riguarda la varieta', fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20-bis e 20-ter della legge n. 1096 del 1971. Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della presente legge, si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura prevista dalla direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970.".

Art. 17.

1. L'articolo 13 della legge n. 195 del 1976 e' modificato come segue:
a) al terzo comma le parole "in un altro Stato membro", sono sostituite dalle seguenti: "in ambito comunitario";
b) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
"Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".

Art. 18.

1. La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003.