Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 222
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO l'articolo 1, comma 1 e comma 2 e l'allegato A della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee " (Legge comunitaria 1999);
VISTA la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998 che modifica la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 96/26/CE del 29 aprile 1996;
Vista la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi prot. 595/ATM 44 dei 16 febbraio 2000, formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge 23 dicembre 1997, n. 454, con riferimento al settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Considerata la necessita' di recepire, anche alla luce della predetta proposta, la direttiva n. 98/76/CE con riferimento sia al trasporto di cose che di persone, armonizzando le discipline vigenti per i singoli settori, in conformita' ai criteri di delega ed alle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Oggetto e definizioni)
1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso all'attivita' di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.
2. Esercita l'attivita' di trasportatore su strada di cose per conto di terzi il soggetto che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.
3. Esercita l'attivita' di trasportatore su strada di persone il soggetto che, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 93, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma l, del medesimo decreto legislativo, a trasportare piu' di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.
4. E' residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o piu' Stati membri si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non e' richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
Articolo 2
(Esenzioni)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano l'attivita' esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite puo' essere ridotto con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione Europea, possono essere individuati i casi nei quali i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando esclusivamente il trasporto delle cose indicate nel regolamento medesimo nell'ambito del territorio di una stessa provincia, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'articolo 21 puo' essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non piu' di sei mesi.
3. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato previa informazione della Commissione dell'Unione Europea, possono essere esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7 i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano l'attivita' esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. nell'ambito del territorio di una stessa provincia.
Articolo 3
(Direzione dell'attivita')
1. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 indicano alle rispettive autorita' competenti, nei termini di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attivita' di trasporto.
2. La persona di cui al comma 1 deve essere, alternativamente:
a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) socio illimitatamente responsabile per le societa' di persone;
c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.
Articolo 4
(Requisiti)
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974 ai fini dell'esercizio della relativa attivita'.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al comma 1. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere al momento dell'immatricolazione di ogni ulteriore veicolo ovvero al momento della presentazione di ogni richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attivita'.
4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere al momento dell'immatricolazione di ogni ulteriore veicolo ovvero al momento della presentazione di ogni richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.
5. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono permanere per il periodo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974 o di possesso della licenza o del diverso titolo previsto per l'esercizio della attivita' di cui all'articolo 1, comma 3.
Articolo 5
(Onorabilita')
1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 il requisito dell'onorabilita' e' sussistente se esso e' posseduto, oltre che dalla persona di cui all'articolo, 3, comma 1:
a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le societa' di persone;
c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare.
2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilita' in capo alla persona che:
a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma f, numeri 2 e 4 dei codice penale;
c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o piu' condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per il delitto di cui all'articolo 52, comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo 285/1992;
f) abbia subito l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge 298/1974 o abbia subito per tre volte, nel corso dell'ultimo decennio, una delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 6, 7, 10, 61, 62, 78, 80, 167, 174 e 179 del decreto legislativo 285/1992 o la sanzione amministrativa, accessoria della sospensione della patente di guida;
g) abbia subito, in qualita' di datore di lavoro, l'applicazione di qualunque sanzione, comunque comminata, per omesso o insufficiente versamento degli oneri previdenziali od assistenziali;
h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitatone a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta commutata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.
4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) dei comma 2 e' rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
6. La persona che esercita la direzione dell'attivita' perde comunque il requisito dell'onorabilita' anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 28511992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f),commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attivita', qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a piu' precedenti violazioni.
7. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritti nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.
g.La sussistenza del requisito dell'onorabilita' cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono.
9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 dei codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilita' e' riacquistato:
a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, sempreche' non intervenga la revoca di cui all'articolo 180 del medesimo codice;
b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;
c) per le ipotesi di cui alle lettere f) e g), decorsi sei mesi dalla data dei provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.
Articolo 6
(Requisito della capacita' finanziaria)
1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 e comma 3 il requisito della capacita' finanziaria e' sussistente se vi e' la disponibilita' di risorse finanziarie pari ad almeno:
a) cento milioni di lire, qualora il soggetto abbia la disponibilita', a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un veicolo adibito all'attivita' di trasportatore su strada;
b) dieci milioni di lire, per ogni veicolo supplementare.
2. Ai fini dell'accentramento della sussistenza della capacita' finanziaria l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali del soggetto interessato, ove esistano; i fondi disponibili comprese le liquidita' bancarie e le possibilita' di scoperti e prestiti; tutti gli attivi comprese le proprieta' disponibili come garanzia per il soggetto interessato; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.
3. La prova della sussistenza della capacita' finanziaria puo' essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese autorizzate all'esercizio del credito o dell'intermediazione finanziaria. Tali imprese comunicano, entro tre giorni all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacita' finanziaria attestata.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono stabilite le modalita' per il rilascio dell'attestazione di cui al comma 3.
Articolo 7
(Requisito dell'idoneita' professionale)
1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneita' professionale e' sussistente se esso e' posseduto dalla persona che dirige l'attivita'.
2. Il requisito dell'idoneita' professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al presente decreto ed e' accertato con il superamento dell'esame di cui all'articolo 8.
3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attivita' nell'interesse di soggetti che esercitano l'attivita' di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
4. In deroga al disposto del comma 2, e' ritenuto sussistente il requisito della idoneita' professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di uno o piu' soggetti stabiliti nell'Unione Europea o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attivita' di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attivita' e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 6.
5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:
a) si considera continuativa se la direzione dell'attivita' e' stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o piu' interruzioni singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attivita' e' in corso di svolgimento ovvero e' cessata o interrotta da non piu' di sei mesi.
Articolo 8
(Esame di idoneita' professionale)
1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, consistono in:
a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
b) una esercitazione su un caso pratico.
2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera a), sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti.
3. L'esame e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
4. La prova d'esame di controllo di cui all'articolo 7, comma 4, e' costituita dalla prova di cui al comma 1, lettera a). Essa e' superata se sono attribuiti almeno trenta punti.
5. A cura del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per le prove di cui ai commi 1, lettera a), e 4 ed i criteri per il sorteggio degli stessi.
6. Possono partecipare alle prove d'esame di cui al comma 1 le persone, maggiori d'eta', non interdette giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale.
Articolo 9
(Attestato di idoneita' professionale ed elenco degli idonei)
1. L'autorita' di cui all'articolo 8, comma 6, rilascia, alla persona che ha superato l'esame ai sensi dell'articolo 8, commi 3 o 4, l'attestato di idoneita' professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori di cui all'allegato II al presente decreto. Se il medesimo esame e' stato superato con la limitazione di cui all'articolo 7, comma 3, l'attestato di idoneita' professionale e' rilasciato per il trasporto nazionale su strada di merci o di viaggiatori.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell'elenco delle persone alle quali e' stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1, consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia interesse.
Articolo 10
(Proseguimento provvisorio dell'attivita')
1. In caso di decesso, scomparsa, incapacita' fisica, perdita o diminuzione della capacita' di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilita', della persona che svolge la direzione dell'attivita', ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneita' professionale che possa assumere tale funzione, e' consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attivita' anche in assenza del requisito dell'idoneita' professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilita', dandone comunicazione, entro trenta giorni, all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1.
2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 e' consentito per un anno. Esso puo' essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attivita' svolta dal soggetto di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dal medesimo, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo.
3. Decorso invano il periodo di cui al comma 3, si procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
Articolo 11
(Perdita dell'onorabilita')
1. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attivita', questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa.
2. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, che sia comunque venuta a conoscenza del fatto di cui al comma 1, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo, l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del medesimo articolo.
3. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, l'autorita' competente di cui alla medesima disposizione procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo, il soggetto di cui all'articolo 1, commi 2 o 3 comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1. Il medesimo soggetto comunica altresi' alla stessa autorita' l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro e' avvenuto.
5. Se entro un mese dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 4 non e' stata data comunicazione all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, dell'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, essa procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
6. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
Articolo 12
(Perdita della capacita' finanziaria)
1. Se il requisito di cui all'articolo 6 cessa di sussistere, il soggetto di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Se la situazione economica globale del soggetto di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'articolo 6 sara' di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorita' competente puo' concedere un termine non superiore a un anno.
3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito di cui all'articolo 6 non e' stato reintegrato, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 10 alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
Articolo 13
(Perdita dell'idoneita', professionale)
1. Se la persona che svolge la direzione dell'attivita' non la esercita piu', il soggetto di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito di cui all'articolo 7 non e' stato reintegrato, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
3. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
Articolo 14
(Riconoscimento reciproco di atti in materia di onorabilita')
1. Per gli effetti dell'articolo 5, e' dato riconoscimento:
a) all'estratto del casellario, giudiziale o, in mancanza, ad un documento equipollente rilasciato dall'autorita' giudiziaria o amministrativa competente dello Stato dell'Unione Europea o dello Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo;
b) alle attestazioni, rilasciate dall'autorita' di cui alla lettera a), inerenti a quegli elementi rilevanti per la sussistenza del requisito dell'onorabilita', che non costituiscono oggetto dell'atto di cui alla lettera a) medesima.
2. Se non e' previsto il rilascio degli atti di cui al comma 1, si applica il disposto del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti se prodotti entro sei mesi dalla data di rilascio.
Articolo 15
(Riconoscimento reciproco di atti in materia di capacita' finanziaria)
1. Per gli effetti dell'articolo 6, e' dato riconoscimento:
a) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti da imprese autorizzate all'esercizio del credito, ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio, dallo Stato dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, in cui il soggetto in capo al quale il requisito della capacita' finanziaria deve sussistere e' stabilito;
b) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, dalla competente autorita' amministrativa dello Stato di cui alla lettera a).
2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati sulla scorta degli elementi di cui all'articolo 6, comma 2.
Articolo 16
(Riconoscimento reciproco di atti in materia di idoneita' professionale)
1. Ai fini dell'articolo 7, sono riconosciuti gli attestati rilasciati dalle competenti autorita' di uno Stato membro dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, a titolo di prova dell'idoneita' professionale, secondo le disposizioni vigenti dal 1° gennaio 1990 al 1° ottobre 1999.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 che sono stati autorizzati, in Grecia, anteriormente al 1° gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell'Unione Europea, anteriormente al 1° gennaio 1975 in virtu' di una normativa nazionale, ad esercitare le relative attivita', e a condizione che tali soggetti siano delle societa' ai sensi dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea, e' riconosciuto, come prova sufficiente di idoneita' professionale, l'attestato dell'esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attivita' in uno di tali Stati. L'attivita' non deve essere cessata da piu' di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio effettivo dell'attivita' e' attestato per una delle persone fisiche che svolgono la direzione dell'attivita' medesima.
Articolo 17
(Informazioni alle Autorita' di altri Stati membri)
1. Le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, comma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attivita' dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo sono comunicati a tali Stati.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono stabilite le modalita' della comunicazione di cui al comma 1.
Articolo 18
(Verifiche ed adeguamenti)
1. Le autorita' competenti verificano periodicamente ai sensi del comma 2, per lo meno ogni tre anni la persistenza dei requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria ed idoneita' professionale.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono determinate le modalita' per la verifica di cui al comma 1 per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 nonche' le modalita' di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per i soggetti autorizzati fra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per i soggetti precedentemente esentati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, n. 159, recante regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 dei 12 novembre 1974.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, gia' autorizzati alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensati dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto.
Articolo 19
(Sanzioni)
1. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da due a sei milioni di lire.
2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, commi 2 o 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da dieci a trenta milioni di lire.
3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma tre a nove milioni di lire.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 13, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinque a quindici milioni di lire.
5. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1.
Articolo 20
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo, 21 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001, sono abrogati:
a) gli articoli 13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22, 23, commi 1 e 3, e 25, comma 2, della legge n. 298/1974;
b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84.
Articolo 21
(Regolamento di attuazione)
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni per l'attuazione degli articoli 6, comma 4, 12, comma 3, 17, comma 2 e 18, comma 2.
Articolo 22
(Disposizioni transitorie)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, e' prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 e comunque non oltre il 1° luglio 2001.
Articolo 23
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Si omette il testo degli Allegati)