Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2006
Art. 1.
Strumenti di semplificazione e qualità, nonche' di monitoraggio e valutazione della regolazione
1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria.
2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, e' approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:
a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;
b) può richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefici o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale di cui al comma 2, anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
c) individua, assume e sostiene iniziative non normative di semplificazione, anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di formazione;
d) effettua, con le opportune procedure di verifica di impatto, il monitoraggio successivo dell'efficacia delle misure di semplificazione introdotte e della loro effettiva applicazione, proponendo, ove necessario, interventi correttivi;
e) individua forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione in via telematica di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all'articolo 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Ai fini dell'attuazione delle direttive e delle linee strategiche dettate dal Comitato, ciascun Ministro individua un proprio referente per le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, dandone comunicazione al Comitato.
5. Ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, il Comitato acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, consultazione, nonche' alla individuazione di livelli minimi essenziali di semplificazione dell'attività di impresa che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a una misura massima di oneri burocratici che lo Stato e le regioni possono imporre in ciascun settore di attività.
6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione». I componenti di tale Commissione durano in carica tre anni. Nello svolgimento delle proprie competenze in materia normativa il Comitato e la Commissione si avvalgono del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ci si può avvalere anche del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tale caso non va acquisito il relativo parere previsto dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine la dotazione organica dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato e' incrementata di una unità da destinare alla relativa Sezione per gli atti normativi, assicurandosi l'invarianza della spesa mediante la contestuale riduzione di una unità nella dotazione organica dei consiglieri di Stato, ed e' altresì costituita presso la stessa Sezione per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di quindici unità, individuate nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente poste in posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.
7. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6-duodecies, dopo le parole «da un numero massimo di», la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «trenta» e dopo le parole: «dirigenti delle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, esperti nelle materie economiche e statistiche»;
b) al comma 6-terdecies dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le professionalità amministrative della segreteria tecnica della Commissione sono rinvenute, ove possibile, all'interno delle amministrazioni pubbliche, nel limite numerico complessivo di trenta unità. A tale fine si provvede tramite comando, anche contestualmente alla riorganizzazione di strutture già operanti per finalità analoghe e utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie.».
8. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' prorogato di sessanta giorni, limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, al fine di consentire l'adeguamento di questi ultimi al sistema informatico messo a punto dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, sulla base di linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
9. Per l'implementazione del sistema informatico e per la definizione delle linee guida di cui al comma 8, nonche' per lo svolgimento delle ulteriori attività di monitoraggio e valutazione della regolazione e dei suoi effetti con riguardo alla attuazione del programma di Governo e per i conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale, nell'anno 2006 il Ministro per l'attuazione del programma di Governo si avvale di un Comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vicepresidente, e da un numero massimo di otto componenti scelti tra le categorie di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il Comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnica composta di non più di sei unità di personale, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione.
10. La nomina dei componenti del Comitato tecnico e della segreteria tecnica di cui al comma 9 e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
11. Per l'attuazione del comma 7 e' autorizzata la spesa massima di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266; dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 e' autorizzata la spesa massima di 650.000 euro per l'anno 2006, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2006 di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, dopo le parole: «in base ai rispettivi ordinamenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,».
Art. 3.
Personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo
1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia, e' trasferito, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato in cui presta servizio alla data del 30 settembre 2005, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica complessiva, con inquadramento sulla base dell'anzianità di servizio nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta, salvo quanto disposto, per il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri, dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 1, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico. Limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le procedure di trasferimento comportano anche una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva del personale di prestito, di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2003, e successive modificazioni.
3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.
4. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4.
Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36.».
2. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonche' previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.
1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.».
Art. 5.
Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana
1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce rossa italiana, senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8,5 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 6.
Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità
1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonche' quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali e' previsto un accertamento legale.
2. Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.».
3. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».
Art. 7.
Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni.
Art. 8.
Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito
1. Per consentire lo sviluppo dei programmi di microfinanza, in conformità a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni unite nelle risoluzioni 53/198 e 58/221, il Comitato nazionale italiano per il 2005, anno internazionale del Microcredito, e' trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario.
Art. 9.
Agevolazione della mobilità volontaria
1. Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.
Art. 10.
Segretari comunali e provinciali
1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostitute dalle seguenti: «in disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».
2. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per i segretari comunali e provinciali e' stabilita una disciplina distinta nell'ambito del contratto collettivo di comparto. L'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni rappresentative del comparto ai sensi dell'articolo 43 e le organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e provinciali.».
Art. 11.
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.».
Art. 12.
Proroga delle assunzioni autorizzate
1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative all'anno 2005, possono essere effettuate secondo le modalità ed i criteri individuati nei decreti ivi previsti.
Art. 13.
Contratti di collaborazione
1. Al fine di ridurre il numero delle collaborazioni coordinate continuative nelle pubbliche amministrazioni, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
«6. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
Art. 14.
Priorità nelle assunzioni per l'anno 2006
1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
«h-bis) la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro già prorogati presso l'Inpdap, l'Inps e l'Inail in contratti a tempo indeterminato, da destinare agli uffici con maggiori carenze di organico.».
Art. 15.
Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni.».
Art. 16.
Reggenza di uffici dirigenziali non generali
1. Allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa, il Ministero per i beni e le attività culturali, nel caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre agli uffici dirigenziali non generali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2004, n. 173, può conferire, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C3, come individuata nel contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri. L'incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed e' rinnovabile una sola volta. All'incarico così attribuito non si applica l'articolo 2103 del codice civile; pertanto non si dà luogo all'attribuzione di alcun trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello in godimento.
Art. 17.
Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti
1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonche' del Ministero dell'interno, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e comunque avvalendosi delle strutture esistenti e delle risorse già stanziate, un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo, delle sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.
Art. 18.
Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding S.p.a.
1. Cinecittà Holding S.p.a., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' dei film già finanziati ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, già depositate presso la Fondazione centro sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa, che le utilizza nell'ambito dei propri programmi di diffusione culturale.
2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 e' oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema e Cinecittà Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo.
4. Dalla presente disposizione, ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 19.
Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del marcato
1. Nell'ambito delle risorse assegnate e per lo svolgimento delle funzioni in materia di concorrenza bancaria, il ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' integrato di sette unità da assumere attraverso selezione pubblica. L'Autorità può altresì assumere sette unità, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 11 della citata legge n. 287 del 1990, con contratto a tempo determinato e può fare ricorso agli istituti del comando e del fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni.
Art. 20.
Disposizioni urgenti in materia di energia elettrica
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i termini per la copertura dei costi di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono prorogati alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente articolo, al fine di stabilizzare e ridurre le tariffe elettriche.
2. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a., in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può cedere, a condizioni di mercato, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, i diritti di credito corrispondenti alle differenze tra costi e ricavi di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. In caso di insolvenza di qualsiasi soggetto cui siano attribuite funzioni di esazione delle prestazioni imposte destinate al pagamento dei crediti di cui al comma 2, il diritto del Gestore del sistema elettrico S.p.a. ovvero dei relativi aventi causa e' assistito da privilegio su tutti i beni del soggetto insolvente, con prevalenza sui titoli di prelazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «oneri di sistema» sono inserite le seguenti: «dovuti dall'insieme degli utenti finali e raccolti dai soggetti a ciò abilitati ai sensi delle disposizioni in materia adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas».
5. Le cessioni di cui al comma 2 sono opponibili ai competenti organi della procedura in caso di insolvenza del Gestore del sistema elettrico S.p.a. e i relativi contratti non possono essere sciolti.
6. I costi finanziari connessi alle operazioni di cui al comma 2 sono compresi tra i costi di acquisto dell'energia, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto delle operazioni poste in essere dal Gestore del sistema elettrico S.p.a. ai sensi del presente articolo, stabilisce la durata della proroga di cui al comma 1 e adotta ogni altro opportuno provvedimento finalizzato a garantire le risorse necessarie a soddisfare i diritti dei soggetti creditori, anche prevedendo la segmentazione della componente tariffaria attualmente destinata alla copertura dei medesimi costi.
8. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a. può versare a tutti o parte degli aventi diritto, in via anticipata, tutto o parte dell'importo che e' tenuto a riconoscere ai sensi dell'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nel caso in cui gli importi anticipati debbano essere restituiti, in tutto o in parte, per accertata carenza di titolo ovvero per mancata produzione, la documentazione comprovante i predetti versamenti costituisce titolo esecutivo per la restituzione delle somme versate e il diritto alla restituzione al Gestore del sistema elettrico S.p.a. e' assistito da privilegio che prevale sui titoli di prelazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di insolvenza dei medesimi soggetti che abbiano ricevuto versamenti anticipati e di continuazione della attività di impresa, i relativi contratti non possono essere sciolti dai competenti organi della procedura.
9. Per l'anno 2006, il termine per la presentazione delle domande di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434, e' prorogato al 15 aprile 2006.
10. Al fine di assicurare, per l'anno 2006, la realizzazione degli interventi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, intendendosi applicabile l'ammontare degli interventi nella misura massima del 70 per cento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 21.
Ambito delle attività di Stretto di Messina S.p.a.
1. La Stretto di Messina S.p.a., titolare della concessione di cui alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, e' altresì autorizzata a svolgere, in Italia e all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di trasporti e di opere connesse, nonche' ad assumere ed espletare, quale organismo di diritto pubblico, compiti di assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni per l'appalto di infrastrutture di trasporti.
Art. 22.
Conferimento di funzioni a magistrati ordinari ed a quelli elettivi del Consiglio superiore della magistratura
1. Ai fini del conferimento delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri da 7) a 16), e lettera i), numeri 1) e 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il Consiglio superiore della magistratura valuta, anche sotto i profili del merito, delle attitudini e della capacità organizzativa, lo svolgimento da parte dei magistrati ordinari, per almeno due anni, degli incarichi di capo o vice capo degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri, di capo o vice capo di Dipartimento, ovvero di incarichi non inferiori a quelli di funzione dirigenziale di livello generale o equiparati, anche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' quelli conferiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai magistrati ordinari che hanno svolto, per almeno due anni, gli incarichi ivi previsti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura in scadenza nel periodo previsto per l'esercizio delle deleghe di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150, alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo nell'ufficio di provenienza ovvero, a domanda, in altro posto libero per il quale non sia stata avviata la procedura di copertura, senza distinzione di funzioni, ma con esclusione di qualunque incarico direttivo, tenuto conto dell'anzianità di servizio. Per tale ricollocamento in ruolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I magistrati destinati all'ufficio di provenienza sono legittimati a presentare domanda di trasferimento o per il conferimento di funzioni di legittimità, semidirettive od direttive, trascorsi sei mesi dalla data di immissione in servizio.
Art. 23.
Dirigenti dell'Amministrazione archivi notarili
1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «I dirigenti dell'Amministrazione degli archivi notarili che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo esercizio delle funzioni di conservatore, di cui almeno dieci nelle qualifiche dirigenziali, dopo la concessazione dal servizio, d'ufficio o a domanda, anche senza diritto al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni di coadiutore notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, fino all'età massima di settantacinque anni.».
2. Il quarto comma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Un coadiutore temporaneo può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, al notaio assente per servizio militare o, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, al notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina e' il presidente del consiglio notarile ovvero il consiglio qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.».
3. E' abrogato il secondo comma dell'articolo unico della legge 2 maggio 1983, n. 17.
Art. 24.
Autorità portuali
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Governo promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la stipula di una intesa con le regioni, le province autonome e le autonomie locali, in sede di Conferenza unificata, finalizzata a definire le procedure di individuazione dei candidati da inserire nella terna di esperti di cui al comma 1 ed a delineare l'iter procedimentale di raggiungimento dell'intesa tra il Ministro e la regione interessata per la nomina del presidente, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra organi dello Stato.».
Art. 25.
Modifiche all'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 28, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «purche' muniti di diploma di laurea» sono inserite le seguenti: «ovvero, se in possesso di diploma di laurea e dottorato triennale di ricerca, coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni».
Art. 26.
Disposizioni in materia di pari opportunità
1. Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui all'articolo 29, comma 1, lettere i) ed l), della legge 1° marzo 2002, n. 39, ivi compresi i compensi per gli esperti e consulenti esterni previsti dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, nonche' gli emolumenti accessori, determinati con decreto del Ministro competente, per il personale di altre amministrazioni pubbliche collocato presso l'ufficio in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in applicazione del medesimo articolo 7, comma 5, trovano esclusiva ed integrale copertura nello stanziamento di cui al comma 2 dell'articolo 29 della citata legge n. 39 del 2002.
Art. 27.
Comitato atlantico italiano
1. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, e' assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL
1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29.
Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «da sette membri» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a nove membri»;
b) al comma 2 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione e' composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.».
Art. 30.
Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera
1. Al fine di rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, e' autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 31.
Sistema di trasporto ad impianti fissi
1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono definite nei termini delle istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005.
Art. 32.
Carta nazionale dei servizi
1. Il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta d'identità elettronica (CIE), di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, e prorogato al 31 dicembre 2006 limitatamente alle richieste di emissione di Carta nazionale dei servizi (CNS) da parte di cittadini non residenti nei comuni in cui e' diffusa la Carta d'identità elettronica (CIE).
Art. 33.
Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee
1. Una quota pari a 10 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' conservata in bilancio e versata in entrata nel 2006, per essere destinata al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del «Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee».
Art. 34.
Funzionamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
1. Per l'immediato potenziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' istituita, senza aumenti di spesa a carico del bilancio dello Stato, la Direzione generale per il danno ambientale.
2. Alla nuova Direzione generale e' attribuito un posto di funzione di livello dirigenziale generale. A tale fine e' soppressa una unità del contingente previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2003, n. 261. Alla Direzione generale sono attribuiti uffici di livello dirigenziale, con imputazione alla corrispondente dotazione organica dei dirigenti determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da individuarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. La Direzione generale svolge le funzioni di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di danno ambientale, nonche' quelle inerenti alla gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici, ivi compresi quelli cartografici, utilizzati dalle altre strutture ministeriali, con le correlate attività di studio e ricerca ed a quelle per la informazione e la comunicazione ambientale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 35.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.