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Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72

"Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonche' a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2004



Art. 1.
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate

1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;».

2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, e' punito, purche' il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1500, nonche' con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.
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-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.».

3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

4. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati.

6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 2-bis e 2-ter, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 250.000. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Art. 2.
Disposizioni relative alle attività cinematografiche e allo spettacolo

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente alle quali sia stata depositato presso la competente direzione generale, il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8.».

2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo.

3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti.

Art. 3.
Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»

1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa.

2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.», ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

4. All'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali», sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Art. 4.
Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport

1. Per interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport e' autorizzata la spesa di31 milioni di euro per l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di euro per l'anno 2006.

2. E' assegnato a Cinecittà Holding S.p.a. un contributo straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

3. E' assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno 2005 e a 25 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.