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Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165

"Interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonchè proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003



Capo I
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e interventi per calamita' all'estero

Art. 1.
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme gia' iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attivita' previste dal presente decreto. La missione assicura altresi' i rapporti con le autorita', le strutture amministrative e di governo, nonche' con le autorita' locali e la partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati tra l'altro:
a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanita' pubblica, con particolare riferimento alla attivita' di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;
b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalita' delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonche' al restauro dei beni culturali danneggiati.

Art. 2.
Organizzazione della missione

1. L'attivita' di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite:
a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e di governo;
b) la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale e' compreso un rappresentante del Ministero della difesa, per il necessario raccordo ai fini delle attivita' di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari.

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalita' di cui al presente Capo e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.

Art. 3.
Regime degli interventi

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonche' all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri puo' procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in economia.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

6. Per le attivita' di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a 90 giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro e' tenuto a consentire. In virtu' dell'impegno medesimo viene altresi' riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potra' avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.

Art. 4.
Risorse umane e dotazioni strumentali

1. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita' in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 3.

Art. 5.
Calamita' naturali in territorio estero

1. Al verificarsi in territorio estero di calamita' naturali o di altri eventi di particolare gravita', che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, provveda, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, ad approntare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza.

Capo II
Invio in Iraq di un contingente militare e proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali.

Art. 6.
Invio in Iraq di un contingente militare

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 232.451.241 per l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.

Art. 7.
Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali

1. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;
g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);
h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).

2. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale EU Concordia in Macedonia.

3. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavou ad essa collegata.

4. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Securty Assistance Force-ISAF.

5. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

6. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 358.355.586.

Art. 8.
Termini relativi alla partecipazione di personale dalla Forze di polizia a operazioni internazionali

1. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

2. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 331.144 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

4. Per le finalita' previste dai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di euro 4.994.414.

Art. 9.
Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan

1. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 229.251 per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

Art. 10.
Rinvii normativi

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 11, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 11.
Indennita' di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 6, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, comma 1, e 9 e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 7, comma 5, e 8, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Art. 12.
Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 3.

Art. 13.
Compagnia di fanteria rumena

1. E' autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 1, la spesa di euro 697.029 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 14.
Cessione di materiali e sostegno logistico

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afhgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, e' autorizzata la spesa di euro 2.087.180 per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di euro 773.904 per il sostegno logistico a favore di unita' delle Forze armate afghane.

Art. 15.
Modifica dell'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli
articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-
bis, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n. 42.

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, le parole: «la spesa di euro 359.549.625» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro 389.023.554».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi nel senso che l'indennita' di missione e' corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Capo III
Disposizioni in materia penale

Art. 16.
Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1, 6 e 7, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 7, commi 1, 2 e 5, 8, commi 2 e 3, e 9 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 17.
Disposizioni di convalida

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Capi I e II, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.
Copertura finanziaria

1. Il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e' sostituito dal seguente:
«3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo gia' incassate, nel limite massimo di euro 413 milioni, sono destinate al finanziamento delle missioni internazionali di pace per 373 milioni di euro e ad interventi in agricoltura per 40 milioni di euro.».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, escluso l'articolo 5, pari complessivamente a euro 21.554.000 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, escluso l'articolo 6, pari ad euro 367.468.508 per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, pari ad euro 232.451.241 per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 227.451.241, mediante utilizzo del fondo di riserva, per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, quanto ad euro 5.000.000 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.