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Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105

"Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2003



Art. 1.
Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita'

1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e, per l'anno 2003, e' ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalita' di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
a) sostegno alla mobilita' internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilita' dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
c) promozione, in determinate aree scientifico-disciplinari, di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

2. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), viene riservata anche una quota percentuale delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

4. Le eventuali economie di spesa accertate dalle universita' in sede di approvazione del conto consuntivo 2002, derivanti dalle risorse acquisite per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000 e 2001, nonche' quelle gia' assegnate per le stesse finalita' per l'anno 2002 e non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2
Disposizioni per il funzionamento delle universita' e degli enti di ricerca

1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' soppresso.

2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' inserito il seguente:
«13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni di personale a tempo determinato, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono altresi' consentite assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'.».

Art. 3.
Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' indetta, per l'anno 2003, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993. I relativi oneri finanziari sono posti a carico delle universita' nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.