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Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49

"Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2003



Art. 1.
Disposizioni generali

1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome.

2. All'AGEA compete la gestione della riserva nazionale ai sensi degli articoli 2 e 3, l'esecuzione del calcolo delle quantita' e degli importi di cui agli articoli 9 e 11, nonche' l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.

4. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria in materia e di quella di cui al presente decreto sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano ferme le funzioni di controllo dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.

5. I produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o trasportatori di latte indicati dagli acquirenti sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonche' alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 10.000 e non superiore a Euro 100.000.

6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 e le loro organizzazioni, le organizzazioni tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente, nonche' i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di attuazione di cui al comma 6.

8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facolta' di pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della medesima legge.

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le sanzioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

Art. 2.
Determinazione e comunicazione della quota

1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

2. Prima dell'inizio di ogni periodo di produzione lattiera le regioni e province autonome comunicano a ciascun produttore il proprio quantitativo individuale di riferimento, cosi' come dalle stesse registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Art. 3.
Revoca e assegnazione della quota

1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative per la revoca e la riduzione delle quote non utilizzate per almeno il 70 per cento, fatte salve le cause di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni e integrazioni, e per la disciplina delle cessioni definitive o temporanee di quota. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano.

3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi, sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati.

5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che puo' essere diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione del presente decreto.

6. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota eseguite in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.

Art. 4.
Riconoscimento degli acquirenti

1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 e' subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonche' delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le regioni assicurano idonee forme di pubblicita' delle ditte acquirenti riconosciute mediante l'istituzione di un apposito albo.

2. Ogni produttore e' tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto e' interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti gia' riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca e' tenuto a rendere noto entro 15 giorni il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione competente all'acquirente interessato, nonche' resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicita'. La revoca ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti.

4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo e' assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento; l'importo di tale sanzione comunque non puo' essere inferiore a Euro 5.000 e superiore a Euro 50.000.

Art. 5.
Adempimenti degli acquirenti

1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti.

2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonche' all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6.

3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonche' il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresi', per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione.

4. Il produttore e' obbligato a documentare all'acquirente la titolarita' della quota; in assenza di tale documentazione, l'acquirente e' tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato.

5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a Euro 5.000 e non superiore a Euro 50.000, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.

6. L'acquirente puo' sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalita' di attuazione del presente comma.

7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.000 e non superiore a Euro 10.000.

Art. 6.
Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti

1. Le dichiarazioni di fine periodo rese dagli acquirenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001, firmate dal legale rappresentante della ditta acquirente e corredate dei relativi allegati L1 controfirmati dai singoli produttori conferenti, i quali dovranno indicare sotto la propria responsabilita' il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo, devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome ed all'AGEA entro il termine di cui al citato articolo 5, anche in assenza di acquisti nel periodo.

2. Tutti i quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del medesimo comma.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico degli acquirenti, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

4. In caso di mancato rispetto del comma 2 da parte di un acquirente si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 5.000 e non superiore a Euro 50.000.

5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.

Art. 7.
Pluralita' e successione di acquirenti

1. Se un produttore intende consegnare latte a piu' acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi ed alla regione o provincia autonoma un'apposita dichiarazione di pluralita' contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota "consegne" tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralita' deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, e' tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

2. La quota gia' utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte e' indisponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e pertanto non puo' essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso contratti.

3. Se un produttore effettua consegne a piu' di un acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un quinto della sua quota "consegne". I quantitativi di riferimento cosi' revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

Art. 8.
Contabilita' degli acquirenti e dei produttori

1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001, dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, e' soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato.

2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero e' soggetto alla riduzione della quota di cui e' titolare per un quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I quantitativi di riferimento cosi' revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 10.000 e non superiore a Euro 100.000.

4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilita' di magazzino ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro.

Art. 9.
Restituzione del prelievo pagato in eccesso

1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:
a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;
b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;
c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.

2. Il 10 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1 ed e' accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la percentuale di cui al presente comma potra' essere rideterminata ogni due periodi.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non piu' dovuto;
b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilita' dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) tra i produttori gia' titolari di quota "B" che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;
c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti; entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.

6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti.

7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui ai comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso e' stato accolto il prelievo versato e' restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA - spese connesse ad interventi comunitari - e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

Art. 10.
Adempimenti dei trasportatori

1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da una distinta latte redatta secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.

2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende e durante il percorso.

3. Il trasportatore che sia trovato senza la distinta latte o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

Art. 11.
Vendite dirette

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonche' all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalita' previste nell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non e' stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno e' integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale "vendite dirette"; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 2.

4. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantita' di prodotto dichiarato in piu' o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

5. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

6. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore e' tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 5. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.

Art. 12.
Vendite e affitti di quota Mutamenti nella conduzione delle aziende

1. In conformita' all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, e' consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

2. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

3. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

4. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse e' consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente.

5. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed ai soci di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione professionale.

6. In conformita' con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, e' consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome per le relative verifiche, purche' il contratto intervenga tra produttori in attivita' che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

7. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 1, 6 e 9 deve essere convalidato e registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, attraverso accordi tra regioni, puo' essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

9. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarita' della quota, non anteriormente alla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

10. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 6, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarita' della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

Art. 13.
Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione

1. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, ed i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:
a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;
b) per i produttori gia' titolari di quota "B" ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, fino al conseguimento di un esubero pari alla meta' della propria quota; raggiunto tale limite tutto il prelievo trattenuto, anche per i mesi precedenti, dovra' essere versato;
c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.

2. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 1, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002.

3. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1 dicembre si applicano le norme di cui all'articolo 5.

4. Per il periodo di commercializzazione 2003/2004 le comunicazioni regionali gia' effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.

Art. 14.
Responsabilita' finanziaria delle regioni e delle province autonome

1. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

Art. 15.
Disposizioni attuative e abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.

2. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, cosi' come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:
legge 26 novembre 1992, n. 468;
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;
articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;
articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;
articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;
commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;
decreto del Ministro per le politiche agricole in data 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;
decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;
decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
decreto del Ministro per le politiche agricole in data 17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;
decreto del Ministro per le politiche agricole in data 22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998;
articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;
decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;
decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159;
decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309;
decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310;
decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;
articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.

Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.