Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002
Art. 1.
Disposizioni in materia di fiscalita' d'impresa
1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in societa' non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonche' delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, per la societa' partecipata. Per le partecipazioni in societa' non residenti la deducibilita' fiscale e' determinata applicando le disposizioni dell'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi;
c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione e' pari al saggio degli interessi legali.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accantonamenti di cui all'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore al novantotto per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi d'imposta precedenti. L'ammontare complessivo degli accantonamenti che supera il predetto limite e' deducibile in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a dieci milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata e' fiscalmente indeducibile.
5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, e' precluso ogni accertamento tributario, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6, con il versamento di una somma pari al quattro per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ed e' versata in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.
Art. 2.
Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni
1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalita' dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale puo' maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2003 in quote costanti non superiori a un terzo del totale.
Art. 3.
Disposizioni in materia di accisa
1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: "dal 1° ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis";
b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: "dal 1° ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis";
c) nel comma 4 dell'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.". Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera e' rimborsato alle regioni stesse con le modalita' individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: "di pagamento dell'accisa" sono inserite le seguenti: ", anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto,".
Art. 4.
Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini
1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "15 dicembre" e le parole: "20 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 dicembre" e: "23,5 per cento" e nel comma 2 del medesimo articolo le parole: "del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente".
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 1° ottobre 2004.";
b) l'articolo 59-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 59-bis (Termini di notificazione della cartella di pagamento). - 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:
a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002.".
3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002".
Art. 5.
Disposizioni in materia di imposta di bollo
1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "Banco di Sicilia" sono inserite le seguenti: ", nonche' vaglia cambiari della Banca d'Italia";
b) dopo la nota 3 e' aggiunta la seguente: "4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.".
2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e' versata entro la fine del mese successivo a tale data.
Art. 6.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 254 milioni di euro per l'anno 2002, 575 milioni di euro per l'anno 2003 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.