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Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138

"Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2002



Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI

Art. 1.
Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2002". Entro quest'ultimo termine e' data attuazione al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.

7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 2.
Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica

1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, adottato con decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualita' successive, l'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle formalita' connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.

2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresi', alle formalita' relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attivita' di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva CE n. 94/12 sull'inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo le modalita' previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo conforme alle direttive CE sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo. In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.

4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province e degli enti interessati, nominato da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, nonche' l'ACI, delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile a cura dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per quanto riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province, anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

5. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3.
Potenziamento dell'attivita' di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione

1. L'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
"Art. 87 (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo). - 1. Il concessionario puo', per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, e' dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.".

2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
1.2) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) il mancato svolgimento delle attivita' conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
1.3) alla lettera e) dopo la parola: "compiute", sono inserite le seguenti: "nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.";
b) all'articolo 20:
1) al comma 1 dopo le parole: "lettere a), d)", sono inserite le seguenti: ",d-bis)";
2) al comma 3 le parole da: "dell'importo" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalita' delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore.";
c) all'articolo 57, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate puo', comunque, autorizzare i trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione della capacita' finanziaria, tecnica ed organizzativa.".

3. L'Agenzia delle entrate puo' procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici per importi complessivamente superiori a euro 1,5 milioni ed il cui gettito e' di esclusiva spettanza dello Stato, in caso di accertata maggiore economicita' e proficuita' rispetto alla attivita' di riscossione coattiva, con atto approvato dal Direttore dell'Agenzia su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresi' gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione puo' comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali, anche prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si compone:
a) di una indennita' fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;
b) di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, l'indennita' di cui al comma 4 e' ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.

6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4, ai concessionari e commissari governativi e' fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a euro 520 milioni, per l'anno 2002, ed a euro 1040 milioni, per l'anno 2003. Con il decreto di cui al comma 5, l'incremento complessivo della riscossione e' suddiviso nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2002, determinazione di uguali quote di incremento delle percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel 2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra i soli concessionari e commissari governativi le cui attivita' di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo proprio dei concessionari e dei commissari governativi le cui attivita' di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, e' costituito dal mantenimento di un identico valore percentuale di riscossione;
b) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote di incremento di cui al punto a), per le concessioni situate al di sopra della mediana siano pari alla meta' di quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa mediana.

7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i concessionari e i commissari governativi anticipano comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma 6, lettera a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002. Il 50 per cento della quota di obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi e' comunque computata in aumento delle loro quote di obiettivo per l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali negli anni 2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione delle somme anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio.

8. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), e' aumentato del 50 per cento sulle maggiori riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi ed e' ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per lo scostamento dall'obiettivo fino al 10 per cento, riduzione del 10 per cento;
b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento, e fino al 24 per cento, riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento;
c) per lo scostamento superiore al 24 per cento, riduzione sempre pari al 30 per cento.

9. Il concessionario o il commissario governativo che non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza le anticipazioni previste dal comma 7 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999.

10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003";
b) nell'articolo 4-bis, comma 1, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004".

11. All'articolo 77, comma 1, lettera d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004".

12. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto dall'articolo 15, l'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli emessi da uffici statali non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori accertamenti per 146 milioni di euro, nell'anno 2002, per 635 milioni di euro nell'anno 2003 e per 455 milioni di euro nell'anno 2004. A tale fine la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e 2004, realizza un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri processi produttivi, per le esigenze connesse all'immediato potenziamento dell'attivita' di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa, utilizzando le risorse di cui all'unita' previsionale di base 6.1.1.1. "Spese generali di funzionamento", capitolo 3542, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 e corrispondenti unita' previsionali di base per gli anni 2003 e 2004.

Art. 4.
Unificazione delle competenze in materia di giochi

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche' di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalita' del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a societa' operanti nel predetto settore di attivita' sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalita' di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessita' finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria.

2. Per agevolare la diffusione della pratica sportiva, una quota, non superiore al dieci per cento, delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e' riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo iscritto in apposita unita' previsionale di base del Ministero per i beni e le attivita' culturali, destinato alla concessione di contributi agli enti locali, nonche' alle associazioni sportive dilettantistiche per la costruzione di impianti sportivi. I contributi sono erogati a fondo perduto anche in relazione agli interessi relativi a contratti di finanziamento per la costruzione degli impianti. Nella erogazione dei contributi e' data priorita' agli enti il cui territorio e' carente di impianti sportivi di proprieta' pubblica. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di funzionamento del fondo, nonche' le modalita' e i limiti per l'erogazione dei contributi e per la loro revoca.

3. La determinazione delle maggiori entrate di cui al comma 2 viene effettuata, con riferimento all'anno precedente, sulla base dei dati di consuntivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.
Monitoraggio dei crediti di imposta

1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, delle autorizzazioni di spesa, ovvero delle previsioni di minori entrate. I soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 1 nonche' le modalita' per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono piu' fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria sono rideterminati i limiti di cui al comma 1.

Art. 6.
Disposizioni in materia di societa' e associazioni sportive dilettantistiche

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali, senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come da ultimo modificato dall'articolo 37, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' elevato a 310.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a diecimila euro".

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-bis dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche".

7. Nell'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)", sono inserite le seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche di importo annuo inferiore a 300 mila euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a duemilacinquecento euro, in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e' sostituita dalla seguente:
"c-octies) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a duemilacinquecento euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche;".

10. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, lettera b), numero 2, sono soppresse le parole: "e le indennita' di cui alla lettera m) del predetto comma 1".

11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di societa' o associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.

13. Il fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entita' del finanziamento ed al tipo di impianto.

14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 ed opera entro i limiti delle disponibilita' del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo annuale acquisito dal Fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche debbono indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali costituita in societa' per azioni, societa' a responsabilita' limitata o societa' cooperativa a responsabilita' limitata, secondo le disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro.

18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attivita' sportive;
4) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre societa' e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della societa' e associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonche' agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la societa' o l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarita' di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita' giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica;
c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa' di capitali.

21. Le modalita' di tenuta del registro, nonche' le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita', nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita' di trasferta e i rimborsi forfettari di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.

25. Qualora l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalita' di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle extra curriculari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, possono essere posti a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune dell'istituto scolastico, o in comuni confinanti.

27. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per l'anno 2002, in 7.000.000 di euro per l'anno 2003, in 26.000.000 di euro per l'anno 2004 ed in 17.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III
TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI

Art. 7.
ANAS

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di: "ANAS Societa' per azioni - anche ANAS" con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7.

2. All'ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonche' 1), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La concessione e' assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ambito della convenzione di concessione prevista dal comma 3 all'ANAS Spa, per le strade ed autostrade ad essa affidati, sono attribuiti i diritti e i poteri dell'ente proprietario.

3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e' stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:
a) le modalita' di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del concessionario;
b) le modalita', ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;
c) le modalita' per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione;
d) la durata della concessione, comunque, non e' superiore a trenta anni.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato lo schema dello statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, e' approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalita' sono approvate le eventuali successive modifiche dello statuto o della convenzione di concessione.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione della societa' determina il valore definito del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

6. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente della societa' e gli altri componenti degli organi sociali sono designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione del presidente del collegio sindacale, il quale e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4.

8. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento della trasformazione prosegue con ANAS Spa e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.

10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale.

11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS Spa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Sono assicurate per le attivita' oggetto di concessione ad ANAS Spa le risorse gia' assegnate all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS Spa continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuite all'Ente nazionale per le strade - ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il predetto Ente. L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.

Art. 8.
Riassetto del CONI

1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2.

2. E' costituita una societa' per azioni con la denominazione "CONI Servizi spa".

3. Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.

4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della societa' e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente del collegio sindacale e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attivita' culturali.

5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della societa', sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.

7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.

9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI resta alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalita' attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento, delle procedure di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianita' maturate fino alla predetta data.

12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della societa' e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale.

13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.

14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali sul CONI.

15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Capo IV
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA

Art. 9.
Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario

1. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, e' abrogato.

2. Il Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, provvede annualmente, e per l'anno corrente entro il 30 settembre 2002, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

3. La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma 2 e' effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili vigenti di finanza pubblica, nonche', in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.

4. Il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' abrogato.

5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e' sostituito dal seguente:
"1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu' basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione; tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo.".

Capo V
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE E IN
AGRICOLTURA

Art. 10.
Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate";
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Alle imprese che operano nei settori delle attivita' estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modifiche ed integrazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del citato Trattato, nonche' nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, e' attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Per le aree ammissibili alla deroga ai sensi del citato articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006. Per quelle ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), delle Regioni Abruzzo e Molise, il credito compete nella misura massima dell'intensita' di aiuto prevista dalla predetta Carta. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.
1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonche' l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data. Per avvio della realizzazione dell'investimento s'intende l'emissione del buono d'ordine ovvero, l'inizio delle attivita' da realizzare in economia.
1-ter. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze di cui al comma 1-bis secondo l'ordine cronologico di presentazione e, entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse, comunica, in via telematica, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quater. Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui e' presentata l'istanza di cui al comma 1-bis, le imprese trasmettono in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla predetta data suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data e il limite di intensita' di aiuto utilizzabile.
1-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-sexies. Per le modalita' delle trasmissioni telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.";
c) il comma 3 e' abrogato.

2. L'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e' abrogato.

3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli investimenti da avviare successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli stanziamenti autorizzati dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno 1998, n. 208, sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro. A tale fine le risorse preordinate al finanziamento del credito di imposta dalla delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001 sono ridotte di pari importo. Una quota delle stesse risorse, pari a 1.760 milioni di euro, e' versata, nell'ultimo bimestre dell'anno 2003, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata nell'esercizio 2004 all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede:
a) quanto a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse preordinate per le medesime finalita' ed iscritte sull'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzioni di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740 milioni di euro per il 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
Contributi per gli investimenti in agricoltura

1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, e' esteso alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/99, nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le tipologie degli investimenti ammissibili del contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.

3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili di agevolazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e purche' la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato.

4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti e' effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti si effettua considerando il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988.

5. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10.

6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo VI
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 12.
Adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale del 22 maggio 2002, n. 221, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'autonomia organizzativa, contabile e di bilancio, nonche' al personale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sui predetti decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiedere il parere facoltativo al Consiglio di Stato.

Art. 13.
Disposizioni in materia idrica

1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 e' assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 "Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite societa' di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e societa' sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi ed i diritti tra le parti.

Art. 14.
Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue:
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attivita' di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) "abbia deciso": la volonta' di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorita' o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.

2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.

Art. 15.
Norma di copertura

1. Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, valutati in 663,508 milioni di euro per l'anno 2002, in 647,020 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 313,508 milioni di euro per l'anno 2002, 297,020 milioni di euro per l'anno 2003 e 300 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3; quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; quanto a 49,020 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle entrate recate dall'articolo 4.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.