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Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12

"Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 2002



Art. 1.
Proroga di termini in materia di emersione di attivita' detenute all'estero

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e' prorogato al 15 maggio 2002.

2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volonta' dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, si producono comunque se:
a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;
b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) e' conseguentemente integrata.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modilita' e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione.

Art. 2.
Disposizioni in materia di antiriciclaggio

1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attivita' detenute all'estero, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati gia' estinti, non punibili o non piu' previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura.".

Art. 3.
Proroga di termini in materia di emersione di lavoro irregolare

1. Nei commi 1 e 4 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine del 30 giugno 2002 e' prorogato al 30 novembre 2002.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.