Legge 12 luglio 1999, n. 237
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999
Art. 1.
(Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei)
1. È istituito in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonchè svolgere manifestazioni e attività connesse. Il Centro è sede del Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del Centro è istituito il Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del Novecento e contemporanea.
2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.
3. È istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato, il Museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate.
4. È istituito il Museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle attività di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie.
5. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento degli istituti di cui al comma 5.
7. Agli istituti di cui al comma 5 sono assegnate le dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti.
8. Il Ministero per i beni e le attività culturali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
9. Per le attività di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonchè per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.
10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000 da parte del Ministero dei lavori pubblici.
11. Per il funzionamento del Centro e dei musei è autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.
12. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge.
Art. 2.
(Interventi per il Teatro La Fenice di Venezia)
1. Il comune di Venezia è autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilità del Teatro La Fenice, mediante trasferimenti da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
Art. 3.
(Attività didattica nei musei)
1. All'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale, le scuole possono stipulare convenzioni con i musei per la formazione dei docenti".
Art. 4.
(Modifiche alla legge 8 ottobre 1997, n. 352)
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono abrogati.
2. I commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono sostituiti dal seguente:
"8. Le somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attività culturali o di interventi sul patrimonio culturale affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero che realizzano le attività o gli interventi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Il funzionario incaricato della gestione dei predetti fondi presenta annualmente il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. I predetti documenti sono resi pubblici e portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse".
3. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni annue a decorrere dal 1999. Sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 352 del 1997.
4. All'articolo 12 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano di generatori aerosol contenenti vernici è tenuto a comunicare preventivamente al Ministero per i beni e le attività culturali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici utilizzabili per la rimozione delle vernici stesse. In sostituzione della comunicazione il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato può indicare sui contenitori le medesime informazioni.";
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:"1-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere comunicati solo in forma aggregata".
c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:"2. A decorrere dal 1o gennaio 2000, sui contenitori sono comunque indicati i solventi utilizzabili per la rimozione delle vernici".
Art. 5.
(Contributo per il Museo della storia della medicina di Padova)
1. È autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno 1999, come contributo all'amministrazione provinciale di Padova per la realizzazione, d'intesa con l'Università degli studi di Padova, del Museo della storia della medicina di Padova.
Art. 6.
(Contributi a manifestazioni ed istituzioni culturali)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1o dicembre 1997, n. 420, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1999 e di lire 13 miliardi a decorrere dal 2000.
2. Il contributo dello Stato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 1o dicembre 1997, n. 420, è stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999.
3. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per le celebrazioni e le manifestazioni culturali di valorizzazione della cultura locale da realizzare in occasione dell'anno 2000.
4. A decorrere dal 1999 è autorizzata la spesa di lire un miliardo quale contributo dello Stato all'associazione Ferrara Musica.
5. È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 quale contributo dello Stato alla Società di cultura La Biennale di Venezia.
6. È autorizzata la spesa di lire un miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla fondazione Ravenna Manifestazioni.
Art. 7.
(Ricostruzione e restauro della Basilica di Noto)
1. Al fine di garantire la prosecuzione e il completamento delle operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica di Noto è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi nel 1999 e di lire 5 miliardi nel 2000 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Per l'attuazione degli interventi si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496.
Art. 8.
(Impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale)
1. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 1997, n. 203, i sovrintendenti, in relazione agli interventi di rispettiva competenza, per l'attuazione del piano medesimo, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 e fino al 2018, di lire 12.600 milioni. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate agli stessi sovrintendenti. Si applica l'articolo 45, commi 31 e 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa di lire 73.422 milioni nel 1998, lire 3.098 milioni nel 1999 e lire 6.895 milioni nel 2000.
Art. 9.
(Sostituzione dell'articolo 40 della legge 1o giugno 1939, n. 1089)
1. L'articolo 40 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, come sostituito dall'articolo 22 della legge 30 marzo 1998, n. 88, è sostituito dal seguente:
"Art. 40. - 1. I beni culturali per i quali opera il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
2.
Può essere inoltre autorizzata l'uscita temporanea dei beni culturali di cui al comma 1:a)
costituenti mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero, per un periodo non superiore alla durata del mandato all'estero degli interessati;b)
costituenti l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;c)
da sottoporre ad analisi, indagini ed interventi di conservazione e restauro da eseguire necessariamente all'estero.
3.
Non può essere comunque autorizzata l'uscita:a)
dei beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;b)
dei beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.
4.
L'interessato chiede al Ministero per i beni e le attività culturali l'assenso all'uscita temporanea, indicando il responsabile della custodia del bene all'estero.5.
Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore, nei casi di cui al comma 1, ad un anno dall'uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta dell'interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra nei casi di cui al comma 1.6.
L'assenso, nei casi di cui al comma 1, è sempre subordinato all'assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero.7.
L'uscita del bene, nei casi di cui al comma 1, è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'Amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. La cauzione non è richiesta per i beni di cui al comma 2".
Art. 10.
(Disposizioni concernenti la salvaguardia della Torre di Pisa)
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, è prorogato al 31 dicembre 1999.
2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 7 marzo 1997, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1999.
3. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal 1o gennaio 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 1997, n. 53.
Art. 11.
(Estensione dei benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390)
1. La fondazione Museo Glauco Lombardi di Parma, per la sua rilevanza culturale, è inclusa fra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
Art. 12.
(Disposizioni in materia di spettacolo)
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:"2. In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nella società di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari";
b)
al comma 3, secondo periodo, le parole: "non inferiori al 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di una percentuale della quota del Fondo medesimo destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali".
Art. 13.
(Abrogazione di norme)
1. L'articolo 30 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, relativo alla istituzione presso il Provveditorato generale dello Stato dell'Archivio delle pubblicazioni dello Stato, è abrogato. Le pubblicazioni e le stampe di carte valori depositate presso il predetto Archivio sono trasferite alle istituzioni bibliotecarie e archivistiche nazionali individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
Art. 14.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 9, 10 e 12, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, pari complessivamente a lire 128.422 milioni per l'anno 1998, 80.698 milioni per l'anno 1999, 74.495 milioni per l'anno 2000 e 12.600 milioni per l'anno 2001, si provvede:
a)
quanto a lire 128.422 milioni per l'anno 1998, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali;b)
quanto a lire 60.698 milioni per l'anno 1999, 74.495 milioni per l'anno 2000 e 12.600 milioni per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;c)
quanto a lire 20.000 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 11, dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 5, dell'articolo 6, dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 11, pari complessivamente a lire 22.850 milioni per l'anno 1999, lire 33.500 milioni per l'anno 2000 e lire 24.500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.