Legge 12 luglio 1999, n. 232
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999 - Supplemento Ordinario n. 135
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 126 dello Statuto stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dello statuto)