Legge 11 luglio 1998, n. 224
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.161 del 13 luglio 1998
Art. 1.
1. Allo scopo di garantire la continuita' del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e' rinnovata con decor renza 21 novembre 1997 per un u1terore triennio, intendendosi rivalutato in L. 11.500.000.000 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma generale del sistema delle comunicazioni, la rete radiofonica dedicata ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed all'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente dell Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, non puo' essere ampliata. Sono fatte salve, comunque, le acquisizioni di impianti conseguenti all'esercizio di opzioni gia' concordate alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni da tale data, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e' tenuta a presentare al Ministero delle comunicazioni la relativa documentazione.
3. All'inizio e al termine di ciascuna delle trasmissioni di cui al comma 1, il Centro di produzione S.p.a. e' tenuto ad evidenziare, mediante appositi messaggi, rispettivamente il termine e l'inizio dei programmi trasmessi in quanto emittente organo di informazione di partito.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati in L. 11.500.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. Il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e' abrogato.
2. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti e per i quali le societa' editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997, nonche' a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1 gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio, e' corrisposto:".
3. Il commma 29, ultimo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere interpretato nel senso che il limite del 50 per cento ivi previsto e' riferito unicamente all'ammontare dei contributi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, fatto salvo l'ulteriore aumento previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, stabilito nel limite del 70 per cento dei costi per le imprese editrici di giornali dall'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, e nell'80 per cento dei costi per le imprese radiofoniche dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250.
Art. 3.
1. In via di interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria, i contributi annui previsti dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono aggiuntivi ed integrativi dei contributi gia' previsti dalle altre leggi riguardanti l'editoria, cui si sommano a tutti gli effetti contabili.
Art. 4.
1. La corresponsione delle rate di ammortamento per i mutui agevolati concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, puo' essere effettuata anche da soggetti diversi dalle imprese editrici concessionarie, eventualmente attraverso la modifica dei piani di ammortamento gia' presentati dalle banche concessionarie, purche' l'estinzione dei debiti oggetto della domanda risulti gia' avvenuta alla data della stessa e comunque prima dell'intervento del soggetto diverso. In tale evenienza, ferma restando la trasferibilita' della garanzia primaria dello Stato gia' concessa ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 278, viene parimenti modificata in conformita' la corresponsione delle rate di contributo in conto interessi a carico dello Stato.
2. La garanzia concessa a carico dello Stato applicata per capitale, interessi anche di mora ed indennizzi contrattuali, e' escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario ovvero a seguito di inizio di procedure concorsuali. Gli interessi di mora, se dovuti, sono calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento cui e' commisurato il tasso di interesse del finanziamento fino alla data della richiesta di perfezionamento della documentazione necessaria alla liquidazione e al tasso di interesse legale per il periodo successivo.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.