Legge 5 febbraio 1998, n. 22
Art. 1.
1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.
2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2.
1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:
a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorchè il Consiglio dei ministri è riunito;
b) i Ministeri;
c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
d) gli uffici giudiziari;
e) le scuole e le università statali.
2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.
3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonchè di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 3.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Art. 4.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085. A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 milioni per l'anno 1998 e a lire 50 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.