Legge 8 ottobre 1997, n. 352
Art. 1.
(Testo unico delle norme in materia di beni culturali)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico.
2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi;
b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.
3. Lo schema di testo unico è trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il testo unico potrà essere aggiornato, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.
6. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, il Ministro per i beni culturali e ambientali può avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di studio; al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Art. 2.
(Programmazione delle attività culturali)
1. La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi compresi le associazioni ed i comitati, alle attività culturali dello Stato o a quelle cui lo Stato concorre finanziariamente, è regolata dal presente articolo.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro il mese di agosto di ciascun anno, adotta il calendario delle iniziative culturali che si svolgeranno nel triennio successivo, indicando altresì l'eventuale piano di aumento dei livelli occupazionali. Ai fini della programmazione gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché le regioni, gli enti locali, le istituzioni e gli altri enti interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, propongono l'elenco delle iniziative culturali che intendono realizzare nel triennio successivo. Possono essere svolte manifestazioni, mostre ed altre attività culturali, anche se non inserite nel calendario medesimo.
3. Il calendario delle iniziative culturali, con l'indicazione dei soggetti che vi partecipano, è divulgato dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
4. Rientrano nelle attività culturali:
a) la manutenzione, la protezione, il restauro e l'acquisto delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni;
b) l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose di cui alla lettera a), di convegni, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;
c) ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale, anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali, nonché le manifestazioni per la celebrazione di anniversari relativi a persone illustri, a grandi scoperte ed invenzioni e a ricorrenze storiche;
d) l'organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;
e) l'organizzazione di attività e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.
5. La partecipazione alla realizzazione delle attività culturali può avvenire mediante:
a) erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività e manifestazioni culturali;
b) erogazioni liberali in denaro a favore di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) prestazioni gratuite di servizi e cessioni gratuite di beni, in favore dei soggetti individuati nelle lettere a) e b).
6. I rapporti tra i soggetti che intendono partecipare alle attività culturali, quelli che organizzano o realizzano le attività culturali medesime e lo Stato sono regolati da apposite convenzioni secondo lo schema tipo adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle convenzioni devono essere stabilite le modalità di contribuzione e le forme di manifestazione al pubblico della partecipazione all'iniziativa. Nel caso in cui l'attività o la manifestazione culturale sia di preminente interesse locale, e coinvolga gli enti locali territoriali, la convenzione può essere stipulata direttamente tra gli stessi enti locali territoriali e i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare dell'ente locale territoriale. Nel caso in cui l'attività o la manifestazione culturale coinvolga le regioni, la convenzione può essere stipulata direttamente con i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare.
7. Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito il fondo per le iniziative e le attività culturali. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 5 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al predetto fondo. Nel caso di attività o manifestazioni culturali di preminente interesse locale, e che coinvolgano le regioni e gli enti locali territoriali, le somme derivanti ai sensi del comma 5 sono assegnate direttamente al bilancio degli stessi enti interessati, con destinazione per le finalità previste dal presente articolo.
8. Il Ministero per i beni culturali e ambientali mette a disposizione in apposite contabilità speciali da aprire in favore dei propri organi, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, i fondi necessari alla realizzazione delle attività o manifestazioni culturali.
9. Il rendiconto annuale, accompagnato dalla relazione illustrativa del funzionario delegato che lo ha emesso, è reso pubblico e portato a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse. La relazione illustrativa contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla regolarità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione in ordine agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti.
10. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;»;
b) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
«h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);»;
c) agli articoli 13-bis, comma 3, 21, comma 3, 110-bis, comma 1, 113, comma 2-bis, e 114, comma 1-bis, dopo la parola: «h)» è inserita la seguente: «, h-bis)».
11. Le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1950, n. 328, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Per le mostre e le manifestazioni promosse nel territorio nazionale o all'estero dal Ministero per i beni culturali e ambientali o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero, o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato di concerto con il Ministro del tesoro».
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure, le modalità e le condizioni per il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 12, della garanzia statale e per l'assunzione del relativo rischio.
14. All'articolo 3, primo comma, della legge 2 aprile 1950, n. 328, le parole: «a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ad un anno».
15. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 10 e 11, valutate in lire 3 miliardi per l'anno 1998 e in lire 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
(Concessioni relative ai servizi aggiuntivi)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «previa licitazione privata con almeno tre offerte valide» sono sostituite dalle seguenti: «a norma delle vigenti disposizioni in materia»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata alle condizioni indicate dall'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».
Art. 4.
(Modifica alle norme per l'arte negli edifici pubblici)
1. Alla legge 29 luglio 1949, n. 717, come da ultimo modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, quarto comma, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1 miliardo»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 - 1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo 1 è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima».
Art. 5.
(Provvedimenti finanziari a favore degli immobili di interesse storico-artistico)
1. All'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Al fine di assicurare la conservazione del patrimonio culturale immobiliare, lo Stato può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089, per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e manutenzione, approvati dalla competente soprintendenza. Il Ministero per i beni culturali e ambientali autorizza la concessione del contributo in misura non superiore a sei punti percentuali degli interessi del mutuo che è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce. Il contributo è corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni con uno o più istituti di credito all'uopo prescelti».
2. In ogni caso, gli immobili di proprietà, restaurati a totale carico dello Stato, oppure restaurati con il concorso dello Stato con contributi in conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate da apposite convenzioni da stipulare tra il Ministero per i beni culturali e ambientali ed i singoli proprietari. In relazione alla tipologia degli interventi, al valore storico-artistico degli immobili e dei beni in essi esistenti, le convenzioni stabiliscono anche i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico.
3. I benefìci di cui al presente articolo sono cumulabili con i contributi previsti, allo stesso titolo, dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede con parte delle entrate di cui alla legge 27 giugno 1985, n. 332. È altresì autorizzato un limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi a decorrere dal 1998, cui si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
6. La riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è effettuata per la parte eccedente la somma di cui al comma 5, primo periodo, del presente articolo.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.
Art. 6.
(Alienazione di immobili di interesse storico-artistico)
1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli immobili per i quali non sia intervenuta la domanda degli aventi diritto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 71, secondo comma, della legge 1o giugno 1939, n. 1089».
2. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 7.
(Provvedimenti a favore della diffusione della conoscenza, nelle scuole, del patrimonio artistico, scientifico e culturale)
1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti, le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni con le soprintendenze. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente e la soprintendenza. Al finanziamento della quota a carico della singola soprintendenza si provvede mediante utilizzo e nei limiti del fondo per le iniziative e le attività culturali di cui al comma 7 dell'articolo 2.
Art. 8.
(Associazioni di volontariato)
1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale, le soprintendenze possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono a carico delle medesime associazioni.
Art. 9.
(Provvedimenti a favore delle aree archeologiche di Pompei)
1. In attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e al fine di incentivare l'attività di tutela, conservazione e fruizione pubblica del patrimonio archeologico, la soprintendenza di Pompei è dotata di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale.
2. Presso la soprintendenza di Pompei è istituito il consiglio di amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro per l'approvazione.
3. Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 2:
a) il soprintendente, che lo presiede;
b) il direttore amministrativo;
c) il funzionario più elevato in grado, appartenente all'ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza.
4. È istituito il collegio dei revisori dei conti della soprintendenza, composto da due funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali e da un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente.
5. È istituito un comitato, composto dal soprintendente, dal responsabile amministrativo, da un rappresentante della provincia di Napoli, da uno della regione Campania e dai sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della soprintendenza, con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte sui progetti e sulle iniziative volte a valorizzare le aree archeologiche e con funzioni propositive, di coordinamento e di scambio di informazioni e di conoscenze.
6. Nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito l'ufficio del direttore amministrativo della soprintendenza, cui è preposto un dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi di cui alla tabella 1, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il direttore amministrativo adotta i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di previsione, ivi compresi gli atti di impegno e di spesa e cura l'amministrazione del personale. Alla soprintendenza è assegnata la dotazione di personale stabilita dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il soprintendente.
7. Per particolari esigenze connesse al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il soprintendente e previa comunicazione al Consiglio dei ministri, può affidare le funzioni di cui al comma 6 ad un soggetto estraneo all'Amministrazione, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il relativo trattamento economico è determinato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore allo stipendio iniziale di dirigente dello Stato e con una indennità comprensiva del trattamento accessorio che compete ai dirigenti dello Stato.
8. Le somme assegnate alla soprintendenza dall'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e ogni altro provento esterno affluiscono al bilancio della soprintendenza medesima. I proventi esterni devono essere finalizzati alle attività di recupero, di restauro, di adeguamento strutturale e funzionale. Gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e quelli provenienti dai biglietti d'ingresso agli scavi e alle altre aree e complessi archeologici della soprintendenza sono destinati ad interventi di adeguamento strutturale e funzionale, ai restauri, al recupero archeologico, alle attività di promozione culturale, di godimento del bene stesso e di incentivazione della occupazione ed alle altre attività da realizzare nelle medesime aree e sono acquisiti al bilancio della soprintendenza. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa.
9. Al fine di promuovere, in ambito nazionale e internazionale, l'immagine degli scavi di Pompei e degli altri complessi archeologici, la soprintendenza realizza iniziative miranti alla valorizzazione del sito archeologico, anche con accordi di programma, con gli enti locali territoriali, con gli altri soggetti pubblici e privati interessati e con la regione Campania.
10. L'utilizzazione dell'immagine di un singolo bene, facente parte dei complessi archeologici, può essere data in uso a soggetti pubblici e privati, per la durata non superiore a tre anni, previa assunzione delle spese necessarie per il restauro del bene o dell'immobile, stabilite, con apposite perizie, dalla soprintendenza e nel rispetto delle indicazioni dettate dall'istituto incaricato del restauro.
11. In sede di prima applicazione della presente legge, i servizi aggiuntivi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonché dall'articolo 47-quater del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono attivati con il metodo della trattativa privata.
12. Alla soprintendenza di Pompei si applicano le disposizioni previste per gli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. Alla soprintendenza medesima si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La soprintendenza è assoggettata al controllo della Corte dei conti.
13. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 65, comma 2, lettera c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per le erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due successivi da soggetti titolari di reddito di impresa a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei è concesso un credito di imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare dell'erogazione stessa, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, da far valere ai fini del pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dovute per i periodi di imposta medesimi. Il predetto credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del citato testo unico, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.
14. All'onere derivante dall'applicazione del comma 13, valutato in lire 500 milioni per il 1997, in lire 1.500 milioni per il 1998 e in lire 2.000 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 10.
(Società italiana per i beni culturali-SIBEC Spa)
1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata Società italiana per i beni culturali - SIBEC Spa, con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.
3. Il capitale sociale è di lire un miliardo ed è interamente sottoscritto dal Ministero del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali.
4. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero del tesoro sono inalienabili. È ammessa la partecipazione delle regioni, di enti locali, di imprese e di altri soggetti pubblici e privati al capitale sociale, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore all'85 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
5. La SIBEC Spa, per il perseguimento degli scopi di cui al comma 1 e per la realizzazione dei relativi interventi, effettua operazioni finanziarie anche mediante contrazione di mutui ed emissioni obbligazionarie, che sono a fini fiscali equiparate ai titoli di Stato. A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali e, qualora sussistano i presupposti di autonomia finanziaria, le soprintendenze, attribuiscono ogni anno alla Società, compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, una quota proporzionale delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato.
6. Le quote attribuite ai sensi del comma 5 devono restare del medesimo importo annuale almeno per il periodo di durata delle operazioni finanziarie. Le ulteriori quote attribuite negli anni successivi al primo possono consentire l'attivazione di ulteriori operazioni.
7. Il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ed il rimborso delle obbligazioni emesse sono effettuati direttamente dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dalle soprintendenze agli istituti di credito o ai sottoscrittori interessati, nei limiti delle quote rispettivamente attribuite alla Società.
8. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da nove membri, cinque dei quali, compreso il presidente, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina ha luogo, quanto a tre dei membri, compreso il presidente, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, e, quanto agli altri due, su proposta del Ministro del tesoro. Le nomine sono preventivamente comunicate alle competenti Commissioni parlamentari.
9. Il collegio sindacale della Società è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.
10. La Società presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta.
11. All'onere di cui al comma 3, pari a lire un miliardo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
(Utilizzazione degli immobili demaniali in consegna all'Amministrazione dei beni culturali)
1. Ai dirigenti degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali, assegnati o trasferiti, possono essere concessi, limitatamente ai beni in consegna all'Amministrazione e per soddisfare reali esigenze abitative, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato. Non si applica l'articolo 3, comma 199, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il canone è determinato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
Art. 12.
(Norme sui generatori aerosol contenenti vernici)
1. Chiunque produce generatori aerosol contenenti vernici è tenuto ad indicare sulle confezioni la formula chimica delle resine e dei solventi in essi contenuti. La formula chimica deve prevedere componenti neutralizzabili da solventi specificamente indicati sulla confezione stessa dalla ditta produttrice.
2. Il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1 è vietato decorso il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
Art. 13.
(Sanzioni penali)
1. All'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale, dopo le parole: «o all'esercizio di un culto», sono inserite le seguenti: «o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici».
2. All'articolo 639 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio».
3. All'articolo 67, secondo comma, della legge 1o giugno 1939, n. 1089, dopo le parole: «di cui agli articoli 45 e 47» sono inserite le seguenti: «ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprietà pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario».