Legge 28 agosto 1997, n. 302
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 184
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1º febbraio 1995.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione é data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 11 milioni di lire a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.(Si omette il testo dell'accordo)