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Legge 7 agosto 1997, n. 270

"Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1997



Art. 1.

(Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio)

1. Entro il termine di cui all'articolo 2, comma 11, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio.
2. Il piano puó essere modificato ed integrato sulla base delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 4, lettera a), alla luce delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 3, nonché in relazione alle eventuali revoche del finanziamento pubblico disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
3. Gli interventi individuati nel piano devono riguardare esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettività a basso costo o in comunità religiose e dei relativi servizi, comprese le aree accessorie di pertinenza, le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti e l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, nonché i beni culturali e di carattere religioso, in modo da assicurare la piena rispondenza alle finalità dei pellegrinaggi giubilari.
4. Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento di cui all'articolo 3, ne valuta le finalità anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi e indica per ciascuno di essi:

a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, e le società ad intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;
b) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento, incluse quelle eventualmente occorrenti per le finalità di cui all'articolo 2, comma 13, l'entità del finanziamento concesso e le modalità di copertura della eventuale quota residuale;
c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;
d) i termini, non successivi al 31 ottobre 1999, entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

5. I finanziamenti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 3, da realizzare su aree ubicate almeno parzialmente su territorio della Santa Sede, ed almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi.
6. Il piano individua altresí gli interventi, anche di privati, per la cui realizzazione é consentita l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 7, commi 4- sexies e seguenti, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, senza oneri a carico dello Stato. Le anzidette disposizioni si applicano anche agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, proposti anche dai privati, all'interno della regione Lazio.
7. I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi all'anno 1996, non impegnati per le quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati ad investimenti per residenze di accoglienza, al recupero di edifici di valore storico-artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie e di altre strutture di interesse pubblico, che rimarranno di proprietà degli enti e, successivamente, saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo. Gli enti, previa intesa con i comuni nel cui ambito sono localizzati gli interventi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono i piani dei propri investimenti da sottoporre all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere inseriti nel piano di cui al presente articolo.
8. Il piano stabilisce infine le iniziative di comunicazione e promozione da affidare all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nell'ambito delle sue attività istituzionali.

Art. 2.

(Modalità di redazione del piano)

1. Per l'attuazione della presente legge é istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da nove membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dal Ministro delegato per il turismo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione na zionale comuni italiani (ANCI). La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'UPI e dell'ANCI non costituisce motivo ostativo per il funzionamento della Commissione.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri puó delegare la presidenza della Commissione al Ministro delegato per le aree urbane.
3. Lo svolgimento dell'attività della Commissione non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.
4. Ai fini dell'istruttoria degli interventi da inserire nel piano di cui all'articolo 1, il Ministro delegato per le aree urbane, con proprio decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa trasmissione del relativo schema alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i criteri cui dovrà attenersi la Commissione nella selezione delle richieste. Nella definizione dei criteri, il Ministro, per quanto attiene al settore dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettività a basso costo o in comunità religiose, dà priorità al recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, specie se di interesse storico-artistico, qualora possano essere successivamente utilizzati come pubblici servizi.
5. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) , presentano alla Commissione, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, richiesta di inserimento nel piano di interventi rientranti nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 3.
6. Le domande di cui al comma 5 devono specificare i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere, il piano economico-finanziario, l'entità del finanziamento richiesto, le eventuali altre fonti di finanziamento, l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare. Esse devono altresí documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.
7. Qualora gli interventi per i quali é richiesto il finanziamento riguardino beni culturali, i soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, presentano la relativa richiesta alla Commissione e al Soprintendente competente per territorio, il quale, entro venti giorni, esprime le proprie valutazioni. Trascorso tale termine il parere del Soprintendente si intende reso in senso favorevole.
8. Per le operazioni relative alla ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, danneggiati dall'incendio dell'11 e 12 aprile 1997, il Ministro del tesoro é autorizzato ad utilizzare, nella misura massima di lire 100 miliardi, le risorse derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 3, comma 1.
9. Le richieste di inserimento nel piano relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, sono presentate, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, alla Commissione e, contestualmente, al comune nel cui territorio é localizzato l'intervento. Il comune puó trasmettere alla Commissione il proprio parere sull'intervento oggetto della richiesta. Qualora l'intervento riguardi beni culturali, la relativa richiesta é presentata anche al Soprintendente competente per territorio e ad essa si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.
10. Le richieste di cui al comma 9 devono documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.
11. Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste, la Commissione procede alla definizione della proposta di piano, che é approvato nei successivi dieci giorni dal Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1.
12. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge il Ministro delegato per le aree urbane si avvale dell'Ufficio di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, che viene all'uopo integrato di quindici unità, di cui due dirigenti, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 5 e che viene denominato Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi. Con successivo provvedimento il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le aree urbane, provvede alla riorganizzazione della struttura.
13. Il Ministro delegato per le aree urbane dispone il monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano fissando la percentuale delle risorse che deve essere destinata a tale attività.
14. Il Ministro delegato per le aree urbane riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, il Ministro del tesoro é autorizzato a contrarre mutui ventennali con onere a totale carico dello Stato nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 5 del presente articolo.
2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri anche di nuova istituzione.
3. Con successivi decreti il Ministro del tesoro é autorizzato a trasferire dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri a quelli delle amministrazioni statali beneficiarie le somme destinate alla realizzazione di interventi di loro competenza.
4. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere utilizzate per le finalità di cui alla presente legge.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 150 miliardi per il 1998 e a lire 200 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate negli esercizi successivi.

Art. 4.

(Disposizioni per la realizzazione
degli interventi)


1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), possono attribuire mediante apposite convenzioni le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche.
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c) e d), ovvero qualora venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati, la Commissione delibera il definanziamento totale o parziale dell'intervento da realizzare con il contributo pubblico.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), beneficiari dei finanziamenti, sono tenuti ad inviare alla Commissione almeno ogni due mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 4- sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, é convocata dalle amministrazioni comunali entro otto giorni dall'apposita richiesta presentata dal soggetto titolare dell'intervento.

Art. 5.

(Modifica al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, é aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5- bis. Per le finalità di cui al presente decreto possono altresí essere utilizzate le risorse destinate agli interventi per Roma, capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396".