Legge 25 luglio 1997, n. 243
Art. 1.
1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, come da ultimo prorogato dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646, é ulteriormente prorogato fino alla conclusione della XIII legislatura.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.