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Legge 3 aprile 1997, n. 94

"Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1997



Capo I.
STRUTTURA E FORMAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è abrogato.

2. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente è formato sulla base dei criteri e parametri indicati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.

2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.

3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Le somme comprese in ciascuna unità previsionale di base sono suddivise, relativamente alla spesa, in spese correnti, con enucleazione delle spese di personale, e spese di investimento, con enucleazione delle spese di investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.

4-bis. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le autorizzazioni relative ad ogni unità previsionale di base sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione.

4-ter. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo.

4-quater. Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico. Nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento. I criteri per determinare la significatività degli scostamenti sono indicati nel Documento medesimo. Nelle note preliminari della spesa sono altresì indicati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonchè i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonchè, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

4-quinquies. In apposito allegato allo stato di previsione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico e funzionale per la spesa. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.

4-sexies. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio".

3. I commi 5 e 6 dell'articolo 2 della citata legge n. 468 del 1978 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità della normativa comunitaria, nonchè alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

6. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle aree previste dal comma 5, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonchè per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive".

6-bis. In ulteriore apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, sono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale".

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Il bilancio pluriennale è redatto per unità previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente".

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (Formazione del bilancio). - 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonchè quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unità previsionali. Nella stessa sede, esamina altresì lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di previsione".

2. Nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione".

Art. 4.

1. I primi sei commi dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

c) categorie, secondo la natura dei cespiti;

d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;

b) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione parlamentare le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto capitale. Le unità relative alla spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento e unità per interventi. In autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi le unità relative alla spesa di conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonchè ad operazioni per concessioni di crediti; le unità di parte corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonchè quelle per interventi comprendono tutte le altre spese;

c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa riferito alle categorie e funzioni di cui al terzo comma, nonchè secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro viene presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica".

2. I dati forniti attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati sulla base dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni e integrazioni, si riferiscono alle unità previsionali di base e ai singoli capitoli.

Capo II.
DELEGA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E PER L'ACCORPAMENTO DEL MINISTERO DEL TESORO E DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 5.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad individuare le unità previsionali di base del bilancio. Il decreto si uniformerà ai seguenti princìpi e criteri direttivi, tenuto conto anche di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni:

a) rendere più razionali, significative e trasparenti le scelte del Governo e del Parlamento sulla acquisizione delle entrate e sulla ripartizione delle risorse fra le destinazioni di spesa e, all'interno di esse, sulla loro destinazione finale, avuto riguardo alla identificazione delle connesse responsabilità della gestione;

b) razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, collegando la ripartizione delle risorse per funzioni alla identificazione dei centri di responsabilità amministrativa e alla disciplina del procedimento; a tal fine saranno analiticamente riconsiderati gli oggetti dei capitoli di spesa, secondo il contenuto economico, riorganizzando, ove necessario, la normativa che fa da supporto all'autorizzazione di bilancio, anche attraverso l'abrogazione di norme desuete o assorbite;

c) individuare in modo certo il responsabile della unità previsionale e dei relativi procedimenti;

d) determinare, per ciascuna unità previsionale, l'autorizzazione ai pagamenti sulla base dell'integrazione tra i flussi informativi provenienti dal Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, dal Sistema informativo della Direzione generale del tesoro e dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato;

e) ridefinire il sistema della Tesoreria unica in modo da prevederne, per le regioni e gli enti locali, il graduale superamento in connessione con il progressivo conferimento di ulteriori funzioni ed entrate proprie;

f) riorganizzare i conti di Tesoreria in modo che essi siano raccordabili con la gestione dei capitoli di bilancio e delle unità previsionali di base. Conseguentemente riorganizzare la prospettazione dei conti riassuntivi mensili del Tesoro. Tale riorganizzazione deve consentire il raccordo, da effettuare nella relazione di cassa di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, tra il conto di cassa del settore statale e l'indebitamento netto della pubblica amministrazione;

g) disciplinare la procedura di formazione del bilancio sulla base di un esame delle esigenze funzionali e degli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, con esclusione del criterio della spesa storica incrementale;

h) introdurre, ai fini della gestione e della rendicontazione, una contabilità analitica per centri di costo.

2. In funzione degli obiettivi di cui al comma 1, il decreto legislativo ivi previsto provvederà altresì a ristrutturare il rendiconto generale dello Stato prevedendo la suddivisione in capitoli delle unità previsionali, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze, di entrata e di spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli obiettivi delle principali leggi di spesa, nonchè introducendo, per il conto del patrimonio, un livello di classificazione che fornisca l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini di una analisi economica della gestione patrimoniale.

3. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 5, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede a modificare ed integrare il regolamento di contabilità generale dello Stato, in conformità ai princìpi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè sulla base dei criteri e princìpi direttivi di cui all'articolo 5 della presente legge.

2. Con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi di cui al comma 1, sono emanate norme regolamentari per il finanziamento e la gestione dei programmi comuni a più amministrazioni, anche mediante la confluenza in un unico fondo degli stanziamenti autorizzati negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili che disciplinano i programmi comuni. In particolare, nella emanazione delle norme regolamentari di cui al presente comma, viene data priorità alla revisione delle procedure finanziarie relative ai programmi di intervento nelle aree depresse del Paese, nonchè a quelle relative ai programmi di intervento nelle aree montane.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalità non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Tesoreria.

5. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema dei decreti legislativi di cui al comma 4 entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

Art. 7.

1. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio è disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione, che assume la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni "Ministero del tesoro" e "Ministro del tesoro" e "Ministero del bilancio e della programmazione economica" e "Ministro del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle dizioni "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" e "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare le competenze e la organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eventuale trasferimento ad altre amministrazioni delle competenze non strettamente connesse ai fini istituzionali;

b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra queste ed altre amministrazioni;

c) organizzazione della struttura ministeriale attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di attività, da individuare anche in forma dipartimentale, e, nel loro ambito, di uffici di livello dirigenziale generale, ove necessario anche periferici, articolati in altre unità organizzative interne, secondo le rispettive attribuzioni;

d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca economica e finanziaria, nonchè di analisi della fattibilità economico-finanziaria delle innovazioni normative riguardanti i vari settori dell'intervento pubblico;

e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE), con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle competenti amministrazioni, nonchè riordino, con eventuale unificazione o soppressione, degli attuali organi della programmazione economica;

f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici;

g) riorganizzazione della cabina di regìa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione di iniziative e supporto alle amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con potenziamento delle relative strutture tecniche ed amministrative, nonchè individuazione, tra le altre, di una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla base dei criteri di cui alla lettera c).

3. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonchè la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante anche l'accorpamento degli uffici esistenti;

b) l'organizzazione si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) l'ordinamento complessivo è orientato alla diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.

4. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nella prima applicazione della presente legge è mantenuta, salva diversa istanza degli interessati, la collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione di cui al comma 1, anche attraverso opportune attività di riqualificazione.

6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disposta la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti Istituti, nonchè i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede: a) con il contributo dello Stato, il cui importo annuo è determinato con la legge finanziaria; b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonchè di organizzazioni internazionali; c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE.

7. La Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il personale, compreso quello dirigenziale, sono trasferiti alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente istituita.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto, per le parti corrispondenti, dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal comma 2.

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. - (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento".

2. Il Fondo di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dal comma 1, in sede di prima applicazione, è determinato in lire 5.000 miliardi per l'anno 1997.

Art. 9.

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.