Legge 25 marzo 1997, n. 78
Art. 1.
1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191, e successive modificazioni, è soppressa.
2. L'ingresso nei luoghi di cui al comma 1 è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. L'accesso ai luoghi e le modalità di emissione, di distribuzione e di riscossione del corrispettivo del biglietto d'ingresso, di determinazione del prezzo del biglietto, nonchè la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici sono stabiliti con regolamento adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dai commi 4 e 5.
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma.
4. I soprintendenti possono stipulare, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui al comma 2, convenzioni con soggetti pubblici o privati per organizzare la distribuzione e la vendita dei biglietti d'ingresso. Questi possono essere biglietti unici, cumulativi, integrati, carte museo o con addebito su carte di credito, nonchè altre forme similari. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.
5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente è autorizzato ad emanare specifiche disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati, sia con operatori interessati per attivare le nuove modalità di emissione, distribuzione, vendita e riscossione del corrispettivo dei biglietti d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole città o in delimitate aree geografiche.
Art. 2.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 276.