Legge 31 dicembre 1996, n. 671
Art. 1.
1. Il giorno 7 gennaio, anniversario della nascita del primo tricolore d'Italia, è dichiarato giornata nazionale della bandiera. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate le modalità delle celebrazioni annuali che devono, comunque, prevedere il carattere non festivo del giorno stesso.
2. È istituito un Comitato nazionale, del quale possono fare parte i Presidenti delle Camere, composto da venti membri con il compito di preparare e organizzare, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministero della pubblica istruzione, con il Ministero dell'interno e con il Ministero della difesa, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali sul piano internazionale e nazionale per il bicentenario della bandiera nazionale. I membri del Comitato, nominati con il decreto di cui al comma 1, sono scelti tra esponenti delle istituzioni e della cultura a livello nazionale, tra cui rappresentanti di istituti storici a carattere nazionale.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per il 1997 dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.