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Legge 24 gennaio 1979, n. 18

"Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"

 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 30 gennaio 1979

(testo aggiornato alle modifiche successive comprese quelle introdotte dalla Legge 20 febbraio 2009, n. 10)

 
 

TITOLO I
Disposizioni generali
 
Art. 1.

I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

TITOLO II
Elettorato - Eleggibilità - Compatibilità
Art. 3.

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.

Art. 4.

Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine.

 
Art. 5.

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

a) membro della Commissione delle Comunità europee;

b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

e) mediatore delle Comunità europee;

f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;

g) membro del Comitato delle Regioni;

h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

 

Art. 5-bis.

 

  1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

a) con l'ufficio di deputato o di senatore;

b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro.

Art. 6. 

La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di :

a) presidente di giunta regionale;

b) assessore regionale;

b-bis) consigliere regionale ;

b-ter) presidente di provincia ;

b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo.

 

TITOLO III
Procedimento elettorale
Art. 7

I comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione.

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonché la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministro dell'interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dell'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonché a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.

 

Art. 8

Presso la Corte di cassazione è costituito l'Ufficio elettorale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal primo Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

Un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'Ufficio elettorale nazionale è costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni fino alla costituzione di quello successivo.

 
Art. 9

Presso la corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

 

Art. 10

10.  Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia è costituito, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, l'ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 11

Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno deve essere effettuato, con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione.

Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'articolo 166 sopra citato, il depositante deve eleggere domicilio in Roma.

Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può più essere sostituito.

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;

b) un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'articolo 31.

Il Ministero dell'interno:

a) comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione le designazioni di cui alla lettera a) del comma precedente;

b) rilascia, per ciascun delegato effettivo e supplente di cui alla lettera b) del precedente comma, attestazione dell'avvenuta designazione.

 

Art. 12

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresí, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione.

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi previsti dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.

 
Art. 13

L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.

Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi nonché per le modalità ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

 

TITOLO IV
Votazione
Art. 14

L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze.

Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.

Art. 15

Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e debbono riprodurre in fac-simile i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

 

Art. 16

Compiute le operazioni previste dall'articolo 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno successivo.

Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo la apposizione del bollo sulle schede, a norma dell'articolo 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

 

TITOLO V
Scrutinio
Art. 17

Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede ad inviare al sindaco del comune, per il successivo inoltro all'ufficio elettorale provinciale, il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, nonché, qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la cassetta, l'urna, i plichi e gli altri documenti di cui all'articolo 73 del citato testo unico.

 

Art. 18

L'ufficio elettorale provinciale compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

1) somma i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76;

2) somma i voti di preferenza riportati da ciascun candidato compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.

Uno degli esemplari deve essere inviato, a mezzo di apposito corriere, all'ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonché i plichi di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale.

 

Art. 19

L'ufficio elettorale circoscrizionale, per le sezioni istituite a norma dell'articolo 30, compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed esegue lo spoglio delle schede ad esso eventualmente pervenute, a norma del decimo comma dell'articolo 36, compilando appositi distinti verbali.

Copia dei verbali di cui al precedente comma nonché un estratto del verbale relativo alle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati devono essere rimessi al capo ufficio della circoscrizione consolare nella quale è compresa la relativa sezione.

Art. 20

L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all'articolo 37, nonché delle operazioni compiute ai sensi del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista e per le liste collegate a norma dell'articolo 12, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone il gruppo nella circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per ciascun gruppo di liste costituito a norma dell'articolo 12, il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra elettorale;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della circoscrizione e in tutte le sezioni istituite a norma dell'articolo 30;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

 
Art. 21

L'Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente;

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell'articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;

1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale ;

3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.

L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.

 
Art. 22

L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al numero 4) dell'articolo 20.

Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50.000.

L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati eletti.

 
Art. 23

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale, viene redatto, in quattro esemplari, processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale deve essere inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale alla segreteria del Parlamento europeo, la quale rilascia ricevuta.

Un secondo esemplare deve essere inviato all'ufficio elettorale nazionale per i provvedimenti di competenza.

Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

Il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.

Art. 24

I nominativi dei candidati eletti sono portati a conoscenza del pubblico, a cura dell'Ufficio elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

TITOLO VI
Disposizioni particolari per gli elettori residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea
Art. 25

Le norme del presente titolo avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato attestante, per ciascun Paese della Comunità, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità.

Tali intese devono garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle norme della presente legge, nel rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei principi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto. Nessuno pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad operazioni previste dalla presente legge.

Le intese di cui al comma precedente dovranno essere raggiunte tra il Governo italiano e quelli di ciascun Paese della Comunità, e dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi al Governo italiano.

Il Governo, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dal regolamento delle due Camere, dalla competente commissione permanente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accerta che si sono verificate le condizioni di cui ai commi precedenti e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri ad emanare il comunicato di cui al primo comma.

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese di cui al primo comma ed in osservanza delle disposizioni della presente legge. Il relativo decreto ministeriale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

I termini previsti dal presente titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.

Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al primo comma, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale di cui al presente titolo.

Art. 26

Gli elettori residenti nei Paesi membri della Comunità europea per i quali, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è stata annotata nelle liste elettorali la condizione di residente all'estero, possono votare per la elezione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo presso sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi. Tali sezioni devono essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunità. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali deve cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, escludendo che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali o commerciali.

Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori per i quali nelle liste elettorali non sia stata apportata l'annotazione indicata al comma precedente e che si trovino nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tale fine essi devono fare pervenire improrogabilmente entro il sessantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 al consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Il periodo di votazione fissato dal Consiglio della Comunità ed il termine indicato al precedente comma sono pubblicati a cura del Ministro dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi della Comunità europea con le modalità previste all'ultimo comma dell'articolo 7.

Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere confermati ad opera del consolato.

Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al secondo comma, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50.

 
Art. 27

Gli elettori di cui all'articolo precedente votano per le liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

 
Art. 28

Entro il ventesimo giorno precedente la data della votazione i comuni provvedono a spedire agli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 ed a quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, con plico raccomandato, il certificato elettorale ed apposita attestazione del sindaco che autorizza l'elettore a votare secondo le modalità del presente titolo, dandogli notizia del giorno e degli orari della votazione nonché della località della votazione.

Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al secondo comma del predetto articolo 26 è data comunicazione alla commissione elettorale mandamentale perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

Gli elettori di cui al presente articolo, che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l'attestazione del sindaco, possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, che, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del primo comma dell'articolo 30, o, in caso negativo, chiesta e ricevuta assicurazione telegrafica da parte del comune competente che il richiedente ha titolo per essere ammesso al voto a norma dell'articolo 26, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal citato articolo 30, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati a norma dello stesso articolo 30, allegando a tale scopo la certificazione telegrafica del comune.

Gli elettori di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 26 della presente legge, iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 30 della presente legge o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al precedente comma.

 
Art. 29

Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione «uffici consolari» comprende i consolati generali di 1ª categoria, i consolati di 1ª categoria, i vice consolati di 1ª categoria e le agenzie consolari di 1ª categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari che saranno ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della Comunità in cui non esistono gli uffici consolari di 1ª categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate.

 
Art. 30

Il Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari esteri, trasmette ai capi degli uffici consolari di cui all'articolo 29 l'elenco degli elettori ammessi a votare nelle relative circoscrizioni, compilato sulla base delle annotazioni di residenza nei Paesi membri della Comunità inserite nelle liste elettorali di tutti i comuni della Repubblica e delle domande presentate a norma del secondo comma dell'articolo 26. L'elenco deve pervenire non oltre il cinquantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976.

Sulla base dei dati ricevuti, il capo d'ufficio consolare suddivide gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, in modo che ad ogni sezione venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.000 e non inferiore a 200. L'assegnazione degli elettori alle sezioni istituite è indipendente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Ove in una località vi siano più sezioni l'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria residenza ovvero, qualora ciò non sia possibile, per ordine alfabetico, garantendo comunque che i membri dello stesso nucleo familiare siano assegnati alla stessa sezione o a sezioni contigue.

Per ogni sezione viene compilato l'elenco degli elettori assegnati. Un funzionario del servizio elettorale del Ministero dell'interno vidima gli elenchi, in ciascun foglio, con la propria firma ed il bollo dell'ufficio, dando atto altresì del numero complessivo degli elettori compresi nell'elenco.

Alla compilazione degli elenchi di cui ai commi precedenti provvede il Ministero dell'interno avvalendosi del centro elettronico del servizio elettorale.

Quando in una località non sia possibile l'istituzione del seggio per mancanza del minimo previsto dal secondo comma, gli elettori ivi residenti sono assegnati alla sezione istituita nella località più vicina della stessa circoscrizione consolare.

Qualora il numero complessivo degli elettori ammessi a votare in una circoscrizione consolare sia inferiore al minimo previsto dal secondo comma, si deve far luogo, comunque, alla istituzione di una sezione elettorale in una località prescelta dal capo dell'ufficio consolare.

Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora ciò sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti.

 

Art. 31

 

Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco o da una autorità diplomatica o consolare, i delegati di cui all'articolo 11, quarto comma, lettera b), dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati in almeno una circoscrizione elettorale, o persone da essi autorizzate con atto autenticato nei modi sopra indicati, hanno diritto di designare:

1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati, perché vengano sentiti dal capo dell'ufficio consolare, per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi istituiti nella circoscrizione stessa, nonché per l'azione da lui svolta in attuazione dei princìpi di cui all'articolo 25 ;

2) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

Per le predette designazioni, i delegati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta di cui all'articolo 11, ultimo comma, lettera b).

Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, il sindaco o l'ufficiale diplomatico o consolare, nell'autenticare la firma, danno atto dell'esibizione loro fatta della ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno all'atto del deposito del contrassegno di lista.

Le designazioni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dell'ufficio consolare; quelle di cui al primo comma, punto 2), sono presentate, entro il giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7, al capo del predetto ufficio, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell'inizio della votazione.

 
Art. 32

La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell'articolo 30, è effettuata dal presidente della corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di elettori residenti nel Paese che siano idonei all'ufficio.

La nomina è comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti.

L'elenco di cui al primo comma è formato dalla cancelleria della corte d'appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell'interno, entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

In caso di impedimento del presidente nominato con le modalità di cui ai precedenti commi, il capo dell'ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

 

 

Art. 33

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, un segretario e tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumerà le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito.

Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

 
Art. 34

Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 30, il personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri della Comunità europea, nonché le persone previste dall'articolo 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

 
Art. 35

Prima dell'insediamento del seggio il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione della circoscrizione consolare:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori e del segretario ;

3) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 31, ultimo comma;

4) un'urna per la votazione;

5) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto;

6) un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma dell'articolo 30 nonché un esemplare degli elenchi aggiunti di cui al terzo comma dell'articolo 28.

Inoltre, il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge:

1) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;

2) il pacco delle schede sigillate, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

Le caratteristiche essenziali delle urne per la votazione di cui al n. 4) del primo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

 

Art. 36

Salvo quanto disposto dai commi seguenti, le operazioni di votazione e di scrutinio hanno luogo secondo le disposizioni dei titoli IV e V del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma del precedente articolo 7.

Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sessioni istituite a norma dell'articolo 30, devono esibire il certificato elettorale e l'attestazione di cui al primo comma dell'articolo 28 ovvero la certificazione di cui al terzo comma dello stesso articolo.

Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenta munito del certificato elettorale e dell'attestazione dalla quale risulta che è assegnato alla sezione, anche se non è iscritto nel relativo elenco degli elettori.

Gli elettori di cui al comma precedente, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al n. 6) del primo comma dell'articolo 35.

Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato.

Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 30 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi del presente titolo.

I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al precedente comma o, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero ai sensi del presente titolo, previa esibizione del certificato elettorale.

I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale. Successivamente, nell'ora che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno, in relazione all'attuazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo approvato e reso esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 150, prima di procedere alle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio elettorale suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale.

Il presidente, qualora abbia accertato che i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a 20, chiude le relative schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato ad altra sezione della circoscrizione consolare, che sarà indicata dal capo dell'ufficio consolare, presso la quale hanno votato elettori appartenenti alla stessa circoscrizione elettorale.

Nel caso in cui in una circoscrizione consolare i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a 20, le relative schede sono inviate, per lo spoglio, in plichi sigillati con il bollo della sezione, per il tramite delle autorità consolari, al competente ufficio elettorale circoscrizionale.

Delle operazioni di cui ai commi precedenti deve farsi menzione nel verbale delle sezioni interessate.

Il presidente dà, quindi, inizio alle operazioni di spoglio dei voti seguendo l'ordine con il quale le circoscrizioni elettorali sono elencate nella tabella A allegata alla presente legge. Durante lo spoglio dei voti di una circoscrizione elettorale, le schede relative alle altre circoscrizioni debbono essere custodite in apposite buste, sigillate con il timbro della sezione.

Se, per causa di forza maggiore, l'ufficio non può ultimare le operazioni di scrutinio entro il termine di 12 ore dall'inizio delle medesime, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Le schede votate e non spogliate vengono incluse in apposite buste.

Le predette buste e gli altri plichi di cui al citato articolo 73 devono essere recapitati secondo le modalità del successivo articolo 37.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a far redigere, in duplice esemplare, apposito verbale, nel quale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami e proteste presentate.

Il presidente provvede, altresì, a far compilare un estratto del verbale, per ciascuna circoscrizione elettorale, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

L'estratto del verbale deve essere compilato anche quando, per una circoscrizione, non risulti votata alcuna scheda ovvero le schede siano state assegnate per lo scrutinio ad altro ufficio elettorale di sezione, a norma del dodicesimo comma del presente articolo.

Di tali circostanze viene fatta menzione nell'estratto.

 

Art. 37

I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per ognuna delle circoscrizioni elettorali, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, prima che inizino le operazioni di scrutinio, al capo dell'ufficio consolare, che ne rilascia ricevuta.

I plichi contenenti un esemplare del verbale e gli estratti per ognuna delle circoscrizioni elettorali devono essere recapitati, con tutti gli atti dello scrutinio, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o da apposito incaricato per delegazione scritta, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvederà ad inoltrare i plichi contenenti gli estratti e gli atti dello scrutinio, nonché i plichi di cui al primo comma, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali presso i quali resteranno depositati.

Il plico contenente l'elenco degli elettori e quello contenente l'esemplare del verbale dovranno essere inoltrati alla corte d'appello di Roma.

Il secondo esemplare del verbale e degli estratti deve essere depositato presso la sede dell'ufficio consolare, perché ogni elettore possa prenderne conoscenza.

Ogni ufficio di sezione deve, infine, provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite ed il materiale non consumato al capo dell'ufficio consolare, che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.

 

Art. 38

Gli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione.

Art. 39

Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'articolo 30 è corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a L. 120.000 ed a L. 100.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

 
Art. 40

Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, è consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano.

A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocità bilaterale, accorderà ai cittadini di ciascun Paese, della Comunità garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell'articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.

Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell'interno, previe intese con quello degli affari esteri.

 

TITOLO VII
Surrogazione e contenzioso
Art. 41

Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 42

Contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

La impugnativa è proposta con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti.

Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.

Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del magistrato all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, pronuncia la sentenza la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora ritenga necessari adempimenti istruttori, il tribunale provvede con ordinanza e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

La sentenza è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e, ove non sia stato proposto appello ai sensi del successivo articolo 43, deve essere trasmessa in copia, a cura del segretario, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale.

I voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme di procedura dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

 

Art. 43

Contro le sentenze emesse in primo grado dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, la parte soccombente può proporre appello al Consiglio di Stato entro il termine di giorni cinque decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza, mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale predetto.

L'atto di appello contenente i motivi deve essere notificato entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza che va inviato alle parti anche se non costituite.

Per quanto qui non disposto, si applicano le norme dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 44

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, per i giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, è competente, in primo grado, la corte d'appello; la competenza per territorio si determina con riguardo all'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione.

L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente legge.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata alla cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

I termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il collegio, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione, decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora il collegio ritenesse necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; fissa, quindi, la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

Le sentenze sono depositate in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e, ove non sia stato proposto ricorso per Cassazione a norma del successivo articolo 45, devono essere immediatamente trasmesse in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.

 

Art. 45

Le sentenze pronunciate dalla corte di appello, a norma del precedente articolo, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la corte d'appello, entro cinque giorni decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza all'udienza pubblica mediante dichiarazione da presentare presso la cancelleria della corte d'appello.

Il ricorso contenente i motivi deve essere depositato presso la cancelleria stessa entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso del deposito della sentenza.

Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa in via di urgenza, l'udienza di discussione. Per quanto qui non disposto, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.

 
Art. 46

L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilità ed ineleggibilità degli eletti.

L'Ufficio predetto, preso atto delle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le contestazioni sulle operazioni elettorali, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, dandone comunicazione agli interessati ed alla segreteria del Parlamento europeo.

 
Art. 47

Per i giudizi di cui ai precedenti articoli è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale secondo le norme generali.

Gli atti relativi ai procedimenti sono redatti in carta libera e sono esenti dall'obbligo di registrazione e dalle spese di cancelleria.

 

TITOLO VIII
Disposizioni penali
Art. 48

Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana.

Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.

 
Art. 49

Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro della comunità è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 100.000 a L. 500.000.

 

TITOLO IX
Disposizioni finali
Art. 50

Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.

Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunità europea nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI.

 
Art. 51

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

 

 

Art. 52

I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a membri del Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retributiva fino al giorno della votazione.

Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonché ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti membri del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

 

Art. 53

1. Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto nell'Unione, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione e ad ogni limite di contingente fissato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, fino a centotrenta impiegati con contratto temporaneo e con validità massima di tre mesi regolato dalla legge locale.

 

Art. 54

Il trattamento economico spettante, a norma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, ai componenti il seggio è fissato in lire 75.000 per il presidente e in lire 60.000 per ciascun scrutatore e per il segretario al lordo delle ritenute di legge.

Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente, di lire 35.000 per il presidente, e di lire 25.000 per ciascun componente e per il segretario, nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Al personale dipendente dal Ministero dell'interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali in Italia, è concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo di 40 e 80 ore mensili, rispettivamente, per i periodi dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° maggio al 15 luglio dell'anno in cui hanno luogo le elezioni.

Il contingente è fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione.

 

Art. 55

Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono a carico dello Stato.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi operanti nel territorio della Repubblica e per gli adempimenti di spettanza dei comuni sono anticipati da questi e rimborsati dallo Stato, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Lo Stato è tenuto ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Alle spese occorrenti per il finanziamento dei servizi prestati a titolo oneroso dalle autorità dei Paesi della Comunità europea, per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei suddetti Paesi a norma dell'articolo 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle sezioni sopra menzionate, per la fornitura e il trasporto del materiale di cui all'articolo 35, per il trattamento di missione dei dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri, nonché per il lavoro straordinario dei dipendenti di quest'ultimo Ministero, per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della Comunità, e per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all'articolo 37, provvede il Ministero degli affari esteri con imputazione ai capitoli di bilancio iscritti nel proprio stato di previsione della spesa debitamente integrati.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto della presente legge, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad utilizzare il fondo di anticipazione di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, successive modificazioni, per le spese relative alle operazioni di cui al titolo VI della presente legge.

 

Art. 56

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

Tabella A
                   Circoscrizioni elettorali 
+-----------------------------------------------+--------------+ 
|                                               |   Capoluogo  | 
|                                               |     della    | 
|               Circoscrizioni                  |Circoscrizione| 
|                                               +--------------+ 
|  I - Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle|              | 
|      d'Aosta - Liguria - Lombardia). . . . . .|    Milano    | 
| II - Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-|              | 
|      Alto  Adige  -  Friuli-Venezia  Giulia  -|              | 
|      Emilia-Romagna) . . . . . . . . . . . . .|   Venezia    | 
|III - Italia   centrale  (Toscana  -  Umbria  -|              | 
|      Marche  -  Lazio) . . . . . . . . . . . .|     Roma     | 
| IV - Italia  meridionale (Abruzzo -   Molise -|              | 
|      Campania   -   Puglia   -   Basilicata  -|              | 
|      Calabria) . . . . . . . . . . . . . . . .|    Napoli    | 
|  V - Italia insulare (Sicilia - Sardegna). . .|   Palermo    |

Tabella B
Modello della scheda di stato per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia parte interna della scheda
Tabella C
Modello della scheda di stato per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia parte esterna della scheda