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Legge 22 febbraio 2010, n. 24

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario».

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2010».

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato e' scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2010, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

2-bis. Il secondo comma dell'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilita' di conferma.

Art. 2

Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non superiore a cento unita'» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unita'»;
b) l'articolo 1-bis e' abrogato;
c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;
e) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede:
a) quanto a euro 2.934.953 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.

Art. 3

Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti

1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilita' o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalita', con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma puo' essere altresi' disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma puo' essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. Non possono essere trasferiti d'ufficio ai sensi del presente articolo:
a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico;
b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;
c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, o dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) magistrati che sono genitori di prole di eta' inferiore a tre anni.

3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), e' calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale e' pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

5. Il trasferimento d'ufficio e' disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se cio' non e' possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari, per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania; per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna e per la Calabria anche la regione Sicilia.

6. Nel caso di pluralita' di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti e' individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento e' operato dall'ufficio con organico piu' ampio. Nell'ambito dell'ufficio e' trasferito il magistrato con minore anzianita' nel ruolo.

8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133. Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennita' di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, e' ridotta della meta' di quanto previsto dal medesimo articolo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3-bis

Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato dal presente decreto, puo' attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalita'.

2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalita', l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali e' prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

3. Il procuratore della Repubblica puo' disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.

4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel capo I, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneita' ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.

2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalita' con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura,previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura»;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione» sono soppresse.

5. Il comma 31 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150, si interpreta nel senso che non trova applicazione ai magistrati destinati agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, il divieto contemplato dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

Art. 3-ter

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformita' delle procedure di gestione nonche' le attivita' di monitoraggio e di verifica della qualita' e dell'efficienza del servizio.

1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario e' tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttivita' dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del Ministero della giustizia».

Art. 3- quater

Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado»;
b) nel titolo III, dopo il capo II e' inserito il seguente:
«Capo II-bis
CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
Art. 26-bis (Oggetto). - 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonche' all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonche' di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacita' organizzative.
3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.
4. Gli elementi di valutazione conservano validita' per cinque anni.
5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione».
2. All'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «sul servizio giudiziario» sono inserite le seguenti: «o sui servizi organizzativi e informatici».
3. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3-quinquies

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,» sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacita' organizzative dei servizi».

2. All'articolo 45, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, dopo le parole: «il magistrato puo' essere confermato» sono inserite le seguenti: «, previo concerto con il Ministro della giustizia.».

Art. 4

Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia

1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.»;
b) (soppressa).

3-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente: «Nell'albo e' indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.».

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, e' sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali e' possibile calcolare le pagine memorizzate.

6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.

7. Il Ministero della giustizia puo' avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attivita' di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attivita' di cui al presente comma, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia.

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;
b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»; c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalita' e il codice fiscale,»;
d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:
«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»;
d-bis) all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonche' il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo' disporre che sia effettuata la pubblicita' prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;
d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il commissionario assicura agli interessati la possibilita' di esaminare, anche con modalita' telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo»;
d-quater) il primo comma dell'articolo 540 e' abrogato;
d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche»;
d-sexies) all'articolo 591-bis, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 569, quarto comma»; 8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 161-bis e' inserito il seguente:
«Art. 161-ter (Vendite con modalita' telematiche). - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitivita', trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarita' delle procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica»;
b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono aggiunti i seguenti:
«Art. 169-quater (Ulteriori modalita' del pagamento del prezzo di acquisto). - Il prezzo di acquisto puo' essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.
Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita»;
c) l'articolo 173-quinquies e' sostituito dal seguente:
«Art. 173-quinquies (Ulteriori modalita' di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, puo' disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.
Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con le stesse modalita' di cui al primo comma».

8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalita' telematiche, previsto dall'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 8-bis, lettera a), del presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonche' il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati.

10. Il Ministro della giustizia e' autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalita' di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 4-bis

Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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