Legge 3 agosto 2009, n. 116
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 68 della medesima Convenzione.
Art. 3.
(Modifiche al codice penale).
1. All'articolo 322-bis, secondo comma, numero 2), del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria».
Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-novies. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».
Art. 5.
(Introduzione degli articoli 740-bis e 740-ter del codice di procedura penale).
1. Dopo l'articolo 740 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 740-bis. - (Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.
2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:
a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;
b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.
Art. 740-ter. - (Ordine di devoluzione). - 1. La corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis.
2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente».
Art. 6.
(Autorità nazionale anti-corruzione).
1. È designato quale autorità nazionale ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione il soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza nell'attività.
Art. 7.
(Autorità centrale).
1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 46, paragrafo 13, della Convenzione l'Italia designa come autorità centrale il Ministro della giustizia.
2. Le richieste di assistenza giudiziaria devono pervenire tradotte in lingua italiana.
3. Il Ministro della giustizia provvede, altresì, nei casi previsti dagli articoli 46, paragrafo 7, e 57 della Convenzione.
Art. 8.
(Norma di copertura).
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 29.230 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.