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Legge 20 marzo 2006, n. 121

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2006


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2006

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' disposizioni finanziarie».

Art. 1.
Schede ed espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituito dal seguente:

«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».

1-bis. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera b), della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: «nel» e' sostituita dalla seguente: «sul».

1-ter. All'articolo 69 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: «Quando un unico segno sia tracciato su piu' rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso».

2. La tabella A-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'allegato 1 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituita da quella di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.
Schede ed espressione del voto per l'elezione del Senato della Repubblica

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituito dal seguente:

«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».

1-bis. All'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dall'articolo 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: «nel» e' sostituita dalla seguente: «sul».

2. La tabella A del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, introdotta dall'allegato 2 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituita da quella di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 3.
Spese per l'organizzazione delle consultazioni elettorali

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2006, per le sole spese comunque connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, possono essere assunti impegni in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 3-bis.
Somme da conservare in conto residui

1. La somma iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, non impegnata al 31 dicembre 2005, viene conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell'esercizio successivo.

Art. 3-ter.
Copertura di oneri in conto capitale

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441 del 10 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, si provvede per l'anno 2006, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1 Tabella A-bis
ALLEGATO 2 Tabella A

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