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Legge 27 febbraio 2006, n. 105

"Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006



ART. 1.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemifieristici di rilevanza nazionale, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, con una dotazione finanziaria annua pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo. Tali risorse, per un importo pari a 1 milione di euro annui, sono destinate, per il triennio 2005-2007, alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. A decorrere dall'anno 2008, al rifinanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.