Legge 27 gennaio 2006, n. 21
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione recante: «Misure straordinarie perfronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile».
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
1. Al fine di assicurare la regolarita' del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella ragione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti.
2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza, all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle informazioni relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando altresi' alle popolazioni interessate ogni elemento informativo sul funzionamento di analoghe strutture gia' esistenti nel territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
4. E' istituita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, presieduta dal presidente della regione Campania, di cui fanno parte i presidenti delle province, con compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli impianti per il trattamento e la combustione dei rifiuti. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i rappresentanti dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessita' operative, e' posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonche' quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006.
7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il termine di cui al comma 6, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilita', nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attivita' svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarita' del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006.
8. Per il perseguimento delle finalita' del presente decreto, nonche' per l'espletamento delle ulteriori attivita' istituzionali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonche', su indicazione nominativa del Capo del Dipartimento, di non piu' di quindici unita' di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge attivita' di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il conseguimento degli obiettivi e per il rispetto degli impegni assunti in base ad ordinanze di protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche in relazione alle competenze da esercitarsi in base al presente decreto, provvede allo studio di programmi e piani per l'individuazione di soluzioni ottimali attinenti al ciclo integrato della gestione dei rifiuti, con le risorse previste a legislazione vigente.
9. Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' ridefinita la struttura commissariale, al fine di adeguarne la funzionalita' agli obiettivi di cui al presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il numero dei posti previsti dal comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementato di ulteriori novanta unita'. In tali posti e' immesso anche il personale assunto a tempo determinato con ordinanza di protezione civile, in servizio presso l'Ufficio nazionale per il Servizio civile, in possesso degli altri requisiti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2005. Al relativo onere pari a 1. 780.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.
1. Il Commissario delegato per il perseguimento delle attivita' previste all'articolo 1 provvede tempestivamente al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, fino al termine dell'emergenza previsto dall'articolo 1, comma 6, in esecuzione di ordinanze di protezione civili adottate appositamente ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n 225, altresi' utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.
2. In ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati nel comma 1, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Dette risorse rimangono acquisite al bilancio dello Stato sino alla concorrenza dell'importo complessivo indicato nell'articolo 7. Le risorse eccedenti sono riassegnate al Fondo della protezione civile per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti si applica ai soggetti indicati nel comma 1 il regime giuridico delle obbligazioni pubbliche vigente per gli utenti finali.
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e delle disposizioni del presente decreto, sono vincolate all'attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o sequestro, secondo quanto disposto dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, o di altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimita' delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.
2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis, sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge. 2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso.
3. Per le somme gia' anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, restano ferme le procedure di restituzione di cui al medesimo articolo.
1. Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e' sostituito dal seguente:
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente e per il superamento dell'attuale contesto emergenziale, fino al termine di cui all'articolo 1, comma 6, il Commissario delegato provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attribuire ai consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, il compito di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi primari, ed eventualmente della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonche' della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, utilizzando i lavoratori assunti in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzato a favore del Commissario delegato un contributo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai consorzi.
3. Ove i consorzi indicati nel comma 1 non effettuino entro trenta giorni dall'affidamento del servizio la raccolta differenziata, il Commissario delegato, d'intesa con il presidente della regione Campania, sentiti i presidenti delle province, provvede al commissariamento dei consorzi.
4. A decorrere dal 1° giugno 2006, il presidente della regione Campania individua i costi da porre a carico dei consorzi, costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.
5. Il Commissario delegato stipula convenzioni con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) per avviare al recupero una parte dei sovvalli in uscita dagli impianti per la produzione di combustibile da rifiuto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
1. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e comunque non oltre il 31 maggio 2007, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale.
2. Al fine di garantire, in termini di somma urgenza, l'ordinata gestione dello smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato realizza, nel rispetto della vigente normativa in materia, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio occorrenti fino alla cessazione dello stato di emergenza e prosegue i lavori per la realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra e Santa Maria La Fossa, anche avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 7, e 5, comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005 e a 45 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al reintegro del Fondo per la protezione civile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto.
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, le parole: «tre sub-commissari» sono sostituite dalle seguenti: «un sub-commissario».
1. In relazione ai peculiari contesti emergenziali in atto, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono esclusi dal campo di applicazione del medesimo articolo 20 i procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Per le motivazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attivita' del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Commissari delegati di cui al comma 1, il termine previsto dall'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 2003, n. 196, e' prorogato fino al 30 giugno 2006.
1. All'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' aggiunto il seguente comma:
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.