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Legge 12 luglio 2005, n. 153

"Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2005


Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII, paragrafo 4, della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Registro nazionale di immatricolazione)

1. È istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

2. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) cura l'istituzione e la custodia del Registro di cui al comma 1, nonché le annotazioni, che discendono dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1.
3. Sul Registro di cui al comma 1 è annotato ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico:

a) da persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana o dalle stesse commissionato;

b) da una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il controllo italiano ad opera di persone fisiche o giuridiche di altra nazionalità.

4. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI i lanci effettuati nello spazio extra-atmosferico, comunicando alla stessa:
a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio, come definiti all'articolo I, lettera a), della Convenzione;

b) il nome o un appropriato appellativo dell'oggetto spaziale o il suo numero di immatricolazione;
c) la data, il territorio o il luogo di lancio;
d) la funzione generale e i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo.

5. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione.

6. L'ASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro di cui al comma 1 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero delle attività produttive e al Ministero degli affari esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.