Legge 12 luglio 2005, n. 153
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2005
Art. 1.
(Autorizzazione all'adesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII, paragrafo 4, della Convenzione stessa.
Art. 3.
(Registro nazionale di immatricolazione)
1. È istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.
2. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) cura l'istituzione e la custodia del Registro di cui al comma 1, nonché le annotazioni, che discendono dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1.
3. Sul Registro di cui al comma 1 è annotato ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico:
a) da persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana o dalle stesse commissionato;
b) da una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il controllo italiano ad opera di persone fisiche o giuridiche di altra nazionalità.
4. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI i lanci effettuati nello spazio extra-atmosferico, comunicando alla stessa:
a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio, come definiti all'articolo I, lettera a), della Convenzione;
b) il nome o un appropriato appellativo dell'oggetto spaziale o il suo numero di immatricolazione;
c) la data, il territorio o il luogo di lancio;
d) la funzione generale e i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo.
5. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione.
6. L'ASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro di cui al comma 1 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero delle attività produttive e al Ministero degli affari esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.