[an error occurred while processing this directive]

Legge 11 giugno 2004, n. 147

"Istituzione della provincia di Fermo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004



Art. 1.

1. È istituita la provincia di Fermo, con capoluogo Fermo, nell'ambito della regione Marche.

Art. 2.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Fermo è costituita dai seguenti comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Mòrico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montèlparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

Art. 3.

1. La provincia di Ascoli Piceno procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.
5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Ascoli Piceno, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.
6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Ascoli Piceno continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Entro il termine di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Ascoli Piceno e di Fermo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Ascoli Piceno la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 5.

Art. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Fermo degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 3, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.

Art. 6.

1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Ascoli Piceno e la provincia di Fermo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 7.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Fermo.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Fermo a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 8.

1. Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa di 224.585 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di 12.755.841 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12.455.841 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 300.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.