Legge 26 febbraio 2004, n. 45
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono:
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004.
2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), e' autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in ordine agli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, nonche' dall'articolo 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, a far data dal 1° luglio 2004, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.
1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".
1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e' sostituito dal seguente:
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalita' di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonche' dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalita' indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche' dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:
1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.".
Per assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, e' autorizzata la spesa di Euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004.
1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria e' istituito il posto di procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del presidente aggiunto della stessa Corte. E' contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, e' conformemente modificata. Il procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il procuratore generale presso la stessa Corte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte.
2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa e' istituito il posto di presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unita' nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e' conformemente modificata. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al presidente del Consiglio di Stato e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte.
3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il posto di presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, nonche' il posto di procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti. Il presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il procuratore generale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni. La tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, e' conformemente modificata. Al presidente della Corte dei conti e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte. Il procuratore generale della Corte dei conti e' parificato a ogni effetto giuridico ed economico al presidente aggiunto della Corte dei conti.
4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e' istituito il posto di avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. E' contestualmente soppresso un posto di vice avvocato generale. La tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni, e' conformemente modificata. L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte.
5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di 614.120 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350".
1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle societa' autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non e' causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo ne' consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza, la proprieta' del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente decreto e' autorizzata la spesa complessiva di 745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.