Legge 11 novembre 2003, n. 310
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2003
ART. 1.
(Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)
1. È costituita, con sede in Bari, la "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 è composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri cosí individuati:
a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
b) un componente designato dalla regione Puglia;
c) un componente designato dalla provincia di Bari;
d) un componente designato dal sindaco di Bari.
3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005.
5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è corrisposto un contributo omnicomprensivo, da determinare annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.
6. La Fondazione di cui al comma 1 acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformità al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private.
ART. 2.
(Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 29)
1. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato annualmente di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, della parziale copertura delle spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonché le modalità applicative del beneficio e, per ciascuno dei soggetti fruitori, la misura dello stesso";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, è autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere dall'anno 2004. Il predetto importo, iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, è versato in quote trimestrali nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi della normativa vigente in materia di servizi di prevenzione e vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e previa certificazione delle spese effettivamente sostenute in tale periodo dagli utilizzatori del servizio".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2004.
ART. 3.
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali)
1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: "entro il 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".
2. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per attività culturali".