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Legge 1 Agosto 2003, n. 219

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena."

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2003


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2003

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Capo I
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e interventi per calamità all'estero

Art. 1.
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme già iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attività previste dal presente decreto. La missione assicura altresì i rapporti con le autorità, le strutture amministrative e di governo, nonchécon le autorità locali e la partecipazione alle attività degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in particolare:
a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;
b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.

Art. 2.
Organizzazione della missione

1. L'attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo;
b) la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale è compreso un rappresentante del Ministero della difesa, per il necessario raccordo ai fini delle attività di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari.

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.

Art. 3.
Regime degli interventi

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonchè all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in economia.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce rossa italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a novanta giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce rossa italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.

Art. 4.
Risorse umane e dotazioni strumentali

1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 3.

3-bis. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari.

Art. 5.
(Soppresso)

Capo II
Invio in Iraq di un contingente militaree proroga della partecipazione italianaa operazioni internazionali

Art. 6.
Invio in Iraq di un contingente militare

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 232.451.241 per l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.

Art. 6-bis.
Relazione annuale sulle operazioni internazionali in corso

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali di cui agli articoli 1 e 6.

Art. 7.
(Soppresso)

Art. 8.
(Soppresso)

Art. 9.
(Soppresso)

Art. 10.
Rinvii normativi

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 10-bis.
Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 11.
Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui all'articolo 6, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. (Soppresso).

4. (Soppresso).

Art. 12.
Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 18, comma 4.

Art. 13.
(Soppresso)

Art. 14.
(Soppresso)

Art. 15.
(Soppresso)

Capo III
Disposizioni in materia penale

Art. 16.
Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 6, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle operazioni di cui agli articoli 1 e 6, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. (Soppresso).

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 17.
Disposizioni di convalida

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Capi I e II, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.
Copertura finanziaria

1. (Soppresso).

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente a euro 21.554.000 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. (Soppresso).

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, pari a 232.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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