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Legge 1 agosto 2003, n. 213

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11 agosto 2003


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11 agosto 2003

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumita' e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattivita', che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumita' pubblica.

2. E' vietato a chiunque, detenere, commercializzare importare, esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni. In caso di inosservanza si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6.

3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 6. Il termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio territoriale del Governo e' di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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