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Legge 25 giugno 2003, n. 155

"Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2003


Art. 1.

(Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)

1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.