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Legge 7 aprile 2003, n. 63

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2003


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2003

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile.".

Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.

Art. 1-ter.

1. Al comma 4 dell'articolo 10 e al comma 1, lettera a), dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la parola: "1.033" e' sostituita dalla seguente: "1.100".

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate nella misura di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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