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Legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1

"Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002



Art. 1.

1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.