Legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002
Art. 1.
1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.