[an error occurred while processing this directive]

Legge 29 settembre 2000, n. 300

" Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita' giuridica. "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2000 S.O.



Art. 1.


(Ratifica di Atti internazionali)

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta, Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonche' Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

Art. 2.

(Entrata in vigore sul piano internazionale)

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.

Art. 3.
(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di
membri degli organi delle Comunita' europee e di funzionari delle
Comunita' europee e di Stati esteri)

1. Dopo l'articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 322-bis. - (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri). - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunita' europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunita' europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunita' europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita' europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e' attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 322-ter. - (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessa dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilita' date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto a il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato".

2. Dopo l'articolo 640-ter del codice penale e' inserito il seguente:

"Art. 640-quater. - (Applicabilita' dell'articolo 322-ter). - Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter".

Art. 4.
(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

1. Dopo l'articolo 316-bis del codice penale e' inserito il seguente:

"Art. 316-ter. - (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non puo' comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Art.5.
(Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale)

1. All'articolo 9, terzo comma, del codice penale, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero".

2. All'articolo 10, secondo comma, del codice penale, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero".

Art.6.
(Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale)

1. All'articolo 32-quarer del codice penale, dopo la parola: "316-bis" e' inserita la seguente: "316-ter", e dopo la parola: "322" e' inserita la seguente: ", 322-bis".

2. All'articolo 323-bis del codice penale, dopo la parola: "316-bis" e' inserita la seguente: "316-ter", e dopo la parola: "322" e' inserita la seguente: ", 322-bis".

Art.7.
(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' aggiunto
il seguente:

"Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila".

Art.8.
(Modifiche all'articolo 295-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

1. Al primo e al quarto comma dell'articolo 295-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: "lire sette milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire sette milioni settecentoquarantacinquemila".

Art.9.
(Modifica all'articolo 297 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

1. All'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. e successive modificazioni, le parole: "lire ventuno milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire ventitre' milioni duecentotrentacinquemila".

Art.10.
(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia)

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992. n. 142, le parole: "venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "sette milioni settecentoquarantacinquemila".

Art.11.
(Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita' giuridica)

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle societa', associazioni od enti privi di personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione, dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, del codice penale;

b) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumita' pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale;

c) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

d) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n, 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione ovvero da chi esercita, anche di fatto i poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

f) prevedere sanzioni amministrative-effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a Lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresi' che, nei casi di particolare tenuita' del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;

h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;

1) prevedere, nei casi di particolare gravita', l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito:

3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attivita' ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attivita' e' necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;

4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli gia' concessi;

6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;

7) pubblicazione della sentenza;

m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere a), b), c) e d) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo prevista dal presente articolo;

n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo alla meta' ed escludere l'applicabilita' di una o piu' delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;

o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera 2) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi piu' gravi, l'applicazione di una o piu' delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle gia' irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale e' stata commessa la violazione; prevedere altresi' che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o);

q) prevedere, che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilita' si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e 1) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile;

s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;

t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma nei confronti dei quali sia accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla societa' o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalita' di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 dei codice civile; prevedere altresi' che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera 1), numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attivita' necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacita' di stare in giudizio, agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione dei Ministero della giustizia;

u) prevedere che l'azione sociale di responsabilita' nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle societa', di cui sia stata accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri casi. disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilita':

v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalita' diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilita' del soggetto ed il danno subito prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;

z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v),si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno e' proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilita' dell'ente.

2. Ai fini del comma 1, per "persone giuridiche" si intendono gli enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri.

3. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio

Art.12.
(Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee)

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le modalita' con cui gli organi giurisdizionali nazionali possono richiedere che la Corte di giustizia delle Comunita' europee si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee e del suo primo Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni organo giurisdizionale possa richiedere che la Corte di giustizia si pronunci in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad esso e relativa all'interpretazione della citata Convenzione e del suo primo Protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per pronunciare sentenza;

b) adottare le ulteriori norme di attuazione e quelle di coordinamento eventualmente necessarie.

Art.13.
(Autorita' responsabile)

1. Il Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari penali e' designato quale autorita' responsabile per le finalita' di cui all'articolo 11 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

Art.14.
(Esercizio delle deleghe)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parete entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere.

Art. 15.
(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si applicano ai reati ivi previsti, nonche' a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.16.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

___________________


                             CONVENZIONE



                 ELABORATA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3



                  DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA



           RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI



                       DELLE COMUNITA' EUROPEE







LE  ALTE  PARTI  CONTRAENTI  della presente convenzione, Stati membri



dell'Unione europea,







FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europeo del 26



luglio 1995;







DESIDEROSE  Di far si' che le loro legislazioni penali contribuiscano



efficacemente  alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita'



europee;







PRENDENDO  NOTA  che  la  frode  ai danni delle entrate e delle spese



della  Comunita' in molti casi non si limita ad un unico paese, ma e'



spesso l'opera di organizzazioni criminali;







CONVINTE  che  la  tutela  degli interessi finanziari delle Comunita'



europee  esige  che ogni condotta fraudolenta che leda tali interessi



debba  dar  luogo  ad  azioni  penali  e  richiede che sia a tal fine



adottata una definizione comune;







CONVINTE  della  necessita'  di  rendere  tali  condotte passibili di



sanzioni  penali  effettive,  proporzionate e dissuasive, fatta salva



l'applicazione  di  altre  sanzioni  in  taluni  casi opportuni, e di



prevedere, almeno nei casi gravi, delle pene privative della liberta'



che possano comportare l'estradizione;







RICONOSCENDO  che le imprese svolgono un ruolo importante nei settori



finanziati dai bilanci comunitari, e che le persone che esercitano un



potere   decisionale  nelle  imprese  non  dovrebbero  sfuggire  alla



responsabilita' penale in determinata circostanze;







DECISE   a  combattere  insieme  la  frode  che  lede  gli  interessi



finanziari della Comunita' europee assumendosi obblighi in materia di



competenza   giurisdizionale,   di   estradizione   e   di  reciproca



cooperazione,







HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:







                             ARTICOLO 1



                        Disposizioni generali







1.  Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli



interessi finanziari delle Comunita' europee:







a)  in  materia  di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale



relativa:







-  all'utilizzo  o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti



falsi,  inesatti  o  incompleti  cui  consegua  il  percepimento o la



ritenzione  illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle



Comunita' europee o dai bilanci gestiti dalle Comunita' europee o per



conto di esse;



-  alla  mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un



obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;



-  alla  distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui



essi sono stati inizialmente concessi;







b)  in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale



relativa:







-  all'utilizzo  o  alla  presentazione  di dichiarazioni o documenti



falsi,  inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima



di  risorse  del  bilancio  generale  delle  Comunita'  europee o dei



bilanci gestiti dalle Comunita' europee o per conto di esse;



-  alla  mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un



obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;



- alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua



lo stesso effetto;







2.  Fatto  salvo  l'articolo  2,  paragrafo  2, ciascuno Stato membro



prende  le  misure  necessarie  e  adeguate  per recepire nel diritto



penale  interno  le disposizioni del paragrafo 1, in modo tele che le



condotte da esse considerate costituiscano un'illecito penale.







3.  Fatto  salvo  l'articolo  2,  paragrafo  2, ciascuno Stato membro



prende  altresi'  le  misure  necessarie  affinche' la redazione o il



rilascio intenzionale di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti



o  incompleti  cui  conseguano  gli  effetti  di  cui  al paragrafo 1



costituiscano  illeciti  penali  qualora non siano gia' punibili come



illecito  principale  ovvero e titolo di complicita', d'istigazione o



di tentativo di frode quale definita al paragrafo l.







4. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione di cui ai



paragrafi  1  e  3  puo'  essere  dedotto  da  circostanze  materiali



oggettive.







                             ARTICOLO 2



                              Sanzioni







1.  Ogni  Stato  membro  prende  le  misure  necessarie  affinche' le



condotte  di cui all'articolo 1 nonche' la complicita', l'istigazione



o  il  tentativo  relativi  alle  condotte  descritto all'articolo 1,



paragrafo   1   siano   passibili   di   sanzioni  penali  effettive,



proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode



grave,   pene   privative   della  liberta'  che  possono  comportare



l'estradizione,  rimanendo  inteso  che  dev'essere considerato frode



grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in



ciascuna  Stato membro. Tale importo minimo non puo' essere superiore



a 50.000 ecu.







2.  Tuttavia,  uno Stato membro puo' prevedere per i casi di frode di



lieve  entita'  riguardante  un importo totale inferiore e 4.000 ecu,



che non presentino aspetti di particolare gravita' secondo la propria



legislazione,  sanzioni  di  natura  diverso  da  quelle  previste al



paragrafo 1.







3. Il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimita', puo'



variare l'importo di cui al paragrafo 2.







                             ARTICOLO 3



         Responsabilita' penale dei dirigenti delle imprese







Ciascuno  Stato membro prende le misure necessarie per consentire che



i  dirigenti  delle  imprese ovvero qualsiasi persona che eserciti il



potere  di  decisione  o  di  controllo in seno ad un'impresa possano



essere dichiarati penalmente responsabili, secondo principi stabiliti



dal diritto interno, per gli atti fraudolenti commessi ai danni degli



interessi  finanziari delle Comunita', quali definiti all'articolo 1,



commessi   da   persona   soggetta  alla  loro  autorita'  per  conto



dell'impresa.







                             ARTICOLO 4



                             Competenza







1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per istituire la



propria  competenza  giurisdizionale  sugli  illeciti  penali da esso



costituiti  a  norma  dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1,



qualora:







-  la  frode,  la partecipazione ad una frode o il tentativo di frode



che leda gli interessi finanziari delle Comunita' europee e' commesso



in tutto o in parte sul suo territorio, ivi compreso il caso di frode



i cui proventi sono stati ottenuti in tale territorio;







-   una   persona   che   si   trova   sul  suo  territorio  concorre



intenzionalmente  ovvero  istiga una siffatta frode sul territorio di



qualsiasi altro Stato;







-  l'autore  dell'illecito  e'  un  cittadino  dello  Stato membro in



questione,  e,  al  tempo  stesso, la legislazione dello Stato membro



puo' prevedere che la condotta sia altresi' punibile nel paese in cui



ha avuto luogo.







2.  All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2,



ciascuno  Stato membra puo' dichiarare che esso non applica la regola



enunciata al paragrafo 1, terzo trattino del presente articolo.







                             ARTICOLO 5



            Estradizione ed esercizio dell'azione penale







1.  Ciascuno  Stato membro che, in virtu' della propria legislazione,



non  estrada  i  propri  cittadini  prende  le  misure  necessarie  a



stabilite  la  propria  competenza  giurisdizionale  per gli illeciti



penali da esso costituiti ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2,



paragrafo 1, qualora siano state commesse da suoi cittadini fuori del



proprio territorio.







1.  Ciascuno  Stato membro deve, qualora uno dei propri cittadini sia



presunto  colpevole  di  aver  commesso  in  un altro Stato membro un



illecito   penale   consistente   in  una  condotta  quale  descritta



all'articolo  1  e  all'articolo  2,  paragrafo  1 e non estradi tale



persona  verso  tale  altro  Stato  membro unicamente a cagione della



nazionalita',  sottoporre  la  questione  al  giudizio delle. proprie



autorita' competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale, se ne



ricorrono  i  presupposti.  Per  consentire  l'esercizio delle azioni



penali  i  fascicoli,  gli  atti istruttori e gli oggetti riguardanti



l'illecito  sono inoltrati secondo le modalita' previste all'articolo



6   della  convenzione  europea  di  estradizione.  Lo  Stato  membro



richiedente  e'  informato  delle  azioni  penali  avviate e dei loro



risultati.







3.  Uno  Stato  membro  non puo' rifiutare l'estradizione per un atto



fraudolento che leda gli interessi finanziari delle Comunita' europee



unicamente  perche'  si  tratta  di un reato in materia di tasse o di



dazi doganali.







4.  Ai  fini  del  presente articolo, l'espressione "cittadino di uno



Stato   membro"   e'   interpretata   in   conformita'  di  qualsiasi



dichiarazione   fatta  da  quest'ultimo  ai  sensi  dell'articolo  6,



paragrafo  1,  lettera b) della convenzione europea di estradizione e



del paragrafo 1, lettera c) del medesimo articolo.







                             ARTICOLO 6



                            Cooperazione







1.  Se  una  frode,  quale  definita  all'articolo  1, costituisce un



illecito  penale e riguarda almeno due Stati membri, questi cooperano



in   modo  effettivo  all'inchiesta,  ai  procedimenti  giudiziari  e



all'esecuzione   della   pena   comminata,   per  esempio  per  mezzo



dell'assistenza giudiziaria, dell'estradizione, del trasferimento dei



procedimenti  o dell'esecuzione delle sentenze pronunciate all'estero



in un altro Stato membro.







2.  Qualora piu' Stati membri hanno la competenza giurisdizionale per



un  illecito  e ciascuno di essi puo' validamente esercitare l'azione



penale  sulla  base  degli stessi fatti, gli Stati membri interessati



collaborano  per  decidere  quale di essi debba perseguire l'autore o



gli   autori  dell'illecito  con  l'obiettivo  di  centralizzare,  se



possibile, le azioni in un unico Stato membro.







                             ARTICOLO 7



                           Ne bis in idem







1.  Gli  Stati  membri applicano, nel loro diritto penale interno, il



principio  "ne  bis  in idem", in virtu' del quale la persone che sia



state  giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non



pub  essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti,



purche'  la  pena  eventualmente applicata sia stata eseguita, sia in



fase  di  esecuzione  o non possa essere piu' eseguita ai sensi della



legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna.







2.  All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2,



ciascuno  Stato  membro  puo'  dichiarare di non essere vincolato dal



paragrafo 1 del presente articolo in uno o piu' dei casi seguenti:







a)  quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul



suo  territorio,  in  tutto  o  in parte. In quest'ultimo caso questa



eccezione  non  si  applica  se  i  fatti  sono avvenuti in parte sul



territorio  dello  Stato  membro  nel  quale  la  sentenza  e'  state



pronunciata;







b)  quando  i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un



illecito  contro  la  sicurezza  o  contro altri interessi egualmente



essenziali di quello Stato membro;







c)  quando  i  fatti  oggetto  della  sentenza  straniera  sono stati



commessi   da  un  pubblico  ufficiale  di  quello  Stato  membro  in



violazione dei doveri del suo ufficio.







3.  Le eccezioni che hanno costituito oggetto di una dichiarazione ai



sensi  del paragrafo 2 non si applicano quando lo Stato membro di cui



si   tratta   ha,   per  gli  stessi  fatti,  richiesto,  l'esercizio



dell'azione  penale  all'altro Stato membro o concesso l'estradizione



della persona in questione.







4.  Rimangono  salvi  gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi



tra gli Stati membri in materia e le pertinenti dichiarazioni.







                             ARTICOLO 8



                         Corte di giustizia







1.    Qualsiasi    controversia    tra   Stati   membri   in   merito



all'interpretazione  o  all'applicazione  della  presente convenzione



deve,  in  una  prima  fase,  essere  esaminata  in sede di Consiglio



secondo  la  procedura  di  cui al titolo VI del trattato sull'Unione



europea, al fine di giungere ad una soluzione.







Se entro sei mesi non si e' potuto trovare una soluzione, la Corte di



Giustizia  delle  Comunita'  europee  puo'  essere adita da una delle



parti della controversia.







2.  Qualsiasi  controversia,  relativa  agli  articoli  1  o 10 della



presente  convenzione  tra  uno  o piu' Stati membri e la Commissione



delle  Comunita'  europee  che  non  sia  stato  possibile  risolvere



mediante negoziato, puo' essere sottoposta alla Corte di giustizia.







                             ARTICOLO 9



                        Disposizioni interne







Nessuna  disposizione della presente convenzione osta a che gli Stati



membri  adottino  disposizioni  di diritto interno ulteriori rispetto



agli obblighi da questa derivanti.







                             ARTICOLO 10



                            Comunicazione







Gli  Stati membri comunicano alla Commissione delle Comunita' europee



il  testo  delle  disposizioni  con  cui traspongono nel loro diritto



interno  gli obblighi che loro incombono in virtu' delle disposizioni



della presente convenzione.







2.  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente convenzione, le alte



parti   contraenti  definiscono  in  seno  al  Consiglio  dell'Unione



europea,  le  informazioni  che gli Stati membri devono comunicarsi o



scambiarsi  tra  loro  ovvero  tra  loro e la Commissione, nonche' le



modalita' della loro trasmissione.







                             ARTICOLO 11



                          Entrata in vigore







1.  La  presente  convenzione  e'  sottoposta  agli  Stati membri per



l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.







2.  Gli  Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio



dell'Unione  europea  il  compimento  delle procedure richieste dalle



rispettive   norme   costituzionali  per  l'adozione  della  presente



convenzione.







3.  La  presente  convenzione  entra in vigore novanta giorni dopo la



notifica  di  cui  al  paragrafo  2  da  parte dello Stato membro che



procede per ultimo a detta formalita'.







                             ARTICOLO 12



                              Adesione







1.  La  presente convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato che



diventi membro dell'Unione europea.







2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro



aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.







3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.







4.  La  presente  convenzione  entra  in vigore nei confronti di ogni



Stato  che  vi  aderisca  novanta  giorni  dopo  il  deposito del suo



strumento  d'adesione  ovvero  alla data dell'entrata in vigore della



presente  convenzione,  se  questa non e' ancora entrata in vigore al



momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.







                             ARTICOLO 13



                             Depositario







1.  Il  Segretario  Generale  del  Consiglio  dell'Unione  europea e'



depositario della presente convenzione.







2.  Il  depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'



europee lo stato delle adozioni, e delle adesioni, le dichiarazioni e



le  riserve  nonche'  qualsiasi  altra  notificazione  relativa  alla



presente convenzione.







FATTO a Bruxelles, addi' ventisei luglio millenovecentonovantacinque,



in  unico  esemplare  in  lingua danese, finlandese, francese, greca,



inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese



e  tedesca,  i  testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente



fede,  esemplare  depositato  negli archivi del Segretariato generale



dell'Unione europea.







                             PROTOCOLLO



            DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI



            INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITA' EUROPEE



                 STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3



                  DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA







LE  ALTE  PARTI  CONTRAENTI  del  presente  protocollo,  Stati membri



dell'Unione europea,







FACENDO  RIFERIMENTO  all'atto del Consiglio, dell'Unione europea del



ventisette settembre millenovecentonovantasei;







DESIDEROSE  di far si' che le loro legislazioni penali contribuiscano



efficacemente  alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita'



europee;







RICONOSCENDO  l'importanza  della  convenzione  relativa  alla tutela



degli interessi finanziari delle Comunita' europee del 26 luglio 1995



nella  lotta  contro  la  frode  ai danni dille entrate e delle spese



della Comunita';







CONSAPEVOLI  del  fatto  che gli interessi finanziari delle Comunita'



europee possono essere lesi o minacciati da altri illeciti penali, in



particolare  quelli  costituenti  atti di corruzione in cui risultano



coinvolti funzionari sia nazionali che comunitari, responsabili della



riscossione,  della  gestione  o  della  spesa  dei  fondi comunitari



soggetti al loro controllo;







CONSIDERANDO  che persone di nazionalita' diversa, in servizio presso



istituzioni  o  altri enti pubblici, possono essere coinvolte in tali



atti di corruzione e che e' importante, per un'azione efficace contro



questi  atti  aventi  ramificazioni  internazionali,  che  il diritto



penale  degli Stati membri ne valuti in maniera convergente la natura



perseguibile;







RILEVANDO  che  il  diritto penale di vari Stati membri in materia di



reati  connessi  all'esercizio di funzioni pubbliche in generale e di



corruzione  in  particolare  disciplina soltanto gli atti commessi da



funzionari  nazionali,  o  in  cui  essi  risultano  coinvolti, e non



contempla  affatto,  ovvero soltanto in casi eccezionali, la condotta



di funzionari comunitari o funzionari di altri Stati membri;







CONVINTE  dell'esigenza  di  adattare  le  normative  nazionali nella



misura in cui essa non sanzionano gli atti di corruzione che ledono o



possono,  ledere  gli interessi finanziari delle Comunita' europee e,



nei  quali sono implicati funzionari comunitari o funzionati di altri



Stati membri;







CONVINTE  altresi' che siffatto adattamento delle normative nazionali



non deve limitarsi, per quanto riguarda i funzionari comunitari, agli



arti  di  corruzione  attiva  e passiva, ma debba estendersi ad altri



reati che nuocciono o possono nuocere alle entrate o alle spese delle



Comunita'  europee,  compresi  i  reati commessi da persone investite



delle piu' alte responsabilita', o nei confronti di queste;







CONSIDERANDO  che occorre inoltre stabilire norme adeguate in materia



di  competenze  e  cooperazione  reciproca, fatte salve le condizioni



giuridiche  per  la  loro applicazione in casi concreti, compresa, se



necessario, la soppressione di immunita';







CONSIDERANDO   infine   che   e'  opportuno  rendere  applicabili  le



disposizioni  pertinenti della convenzione relativa alla tutela degli



interessi  finanziari delle Comunita' europee, del 26 luglio 1995, ai



reati contemplati dal presente protocollo;







HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:







                             ARTICOLO 1



                             Definizioni







Ai fini del presente protocollo si intende per:







1)  a)  "funzionario":  qualsiasi  funzionario  sia "comunitario" che



"nazionale"  ivi compreso qualsiasi funzionario nazionale di un altro



Stato membro;







b) "funzionario comunitario":







-  qualsiasi  persona  che  rivesta  la qualifica di funzionario o di



agente  assunto  per  contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari



delle  Comunita'  europee  o del regime applicabile agli altri agenti



delle Comunita' europee;



-  qualsiasi persona comandata degli Stati membri o da qualsiasi ente



pubblico  o  organismo  privato  presso  le Comunita' europee, che vi



eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o



dagli altri agenti delle Comunita' europee.







Sono  assimilati  ai  funzionari  comunitari  i membri e il personale



degli  organismi  costituiti  secondo  i trattati che istituiscono le



Comunita'  europee cui non si applica lo statuto dei funzionari delle



Comunita'  europee  o  il  regime applicabile agli altri agenti delle



Comunita' europee;







c) "funzionario nazionale: il "funzionario" o il "pubblico ufficiale"



secondo  quanto  definito nel diritto nazionale dello Stato membro in



cui   la  persona  in  questione  riveste  detta  qualifica  ai  fini



dell'applicazione del diritto penale di tale Stato membro.







Tuttavia,  nel  caso  di  procedimenti  giudiziari che coinvolgono un



funzionario  di  uno  Stato  membro avviati da un altro Stato membro,



quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di "funzionario



nazionale"   soltanto   nella  misura  in  cui  tale  definizione  e'



compatibile con il suo diritto interno;







2)  "convenzione": la convenzione, stipulata sulla base dell'articolo



K.3  del  trattato  sull'Unione  europea,  relativa alla tutela degli



interessi finanziari delle Comunita' europee il 26 luglio, 1995 (GUCE



n. C 316 del 27.11.1995, pag. 49).







                             ARTICOLO 2



                         Corruzione passiva







1. Ai fini del presente protocollo vi e' corruzione passiva quando il



funzionario   deliberatamente,   direttamente  o  tramite  un  terzo,



sollecita  o  riceve  vantaggi  di qualsiasi natura, per se' o per un



terzo,  o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto



proprio  delle  sue  funzioni  o  nell'esercizio  di  queste, in modo



contrario  ai  suoi doveri di ufficio, che leda o che potrebbe ledere



gli interessi finanziari delle Comunita' europee.







2.  Ciascuno  Stato  membro adotta le misure necessarie ad assicurare



che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.







                             ARTICOLO 3



                          Corruzione attiva







1. Ai fini del presente protocollo vi e' corruzione attiva quando una



persona  deliberatamente  promette  o  da', direttamente o tramite un



terzo,  un  vantaggio  di qualsiasi natura, ad un funzionario, per il



funzionario  stesso  a per un terzo, affinche' questi compia o ometta



un  atto  proprio  delle  sue funzioni o nell'esercizio di queste, in



modo  contrario  ai  suoi  doveri  d'ufficio, che leda o che potrebbe



ledere gli interessi finanziari delle Comunita' europee.







2.  Ciascuno  Stato  membro adotta le misure necessarie ad assicurare



che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.







                             ARTICOLO 4



                            Assimilazione







1.  Ciascuno  Stato  membro  adotta le misure necessarie affinche' ai



sensi  del  diritto penale nazionale le qualificazioni degli illeciti



che  corrispondono  a  una delle condotte di cui all'articolo 1 della



convenzione  e,  commessi da suoi funzionari nazionali nell'esercizio



delle  loro funzioni, siano applicate allo stesso modo ai casi in cui



gli illeciti vengono commessi da funzionari comunitari nell'esercizio



delle loro funzioni.







2.  Ciascuno  Stato  membro  prende le misure necessarie affinche' ai



sensi  del  diritto penale nazionale le qualificazioni di illeciti di



cui  al  paragrafo  1  del  presente  articolo e agli articoli 2 e 3,



commessi  da  Ministri del governo, dai membri eletti del parlamento,



dai  membri  degli organi giudiziari supremi o dai membri della Corte



dei  conti  nell'esercizio delle rispettive funzioni, o nei confronti



di  questi,  siano  applicabili  allo  stesso modo ai casi in cui gli



illeciti  sono  commessi  da membri della Commissione delle Comunita'



europee,  del  Parlamento  europeo,  della Corte di giustizia e della



Corte    dei    conti   delle   Comunita'   europee   rispettivamente



nell'esercizio delle loro funzioni, o nei confronti di questi.







3.  Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti o



omissioni  di cui i ministri del suo governo devono rispondere per la



particolare posizione politica che occupano nello Stato, il paragrafo



2  del  presente  articolo  puo'  non  applicarsi  a  dette  norme, a



condizione   che   lo  Stato  membro  assicuri  che  i  membri  della



Commissione  delle  Comunita'  europee  sono  essi pure soggetti alla



norme penali di attuazione degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1.







4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano salve le disposizioni applicabili in



ciascuno Stato membro per quanto attiene alla procedura penale e alla



determinazione delle giurisdizioni competenti.







5.  Il  presente  protocollo  si  applica  nel  pieno  rispetto delle



pertinenti  disposizioni  dei  trattati che istituiscono le Comunita'



europee,  del  protocollo  sui  privilegi  e  sulle  immunita'  delle



Comunita'  europee,  dello  statuto della Corte di giustizia, nonche'



dei  testi  adottati  in applicazione delle stesse per quanto attiene



alla soppressione delle immunita'.







                             ARTICOLO 5



                              Sanzioni







1.  Ciascuno  Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare



che  i  comportamenti  di  cui  agli  articoli  2  e  3,  nonche'  la



complicita'  e  l'istigazione  relativa  e  tali  comportamenti siano



passibili  di  sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive,



comprendenti,  almeno  nei  casi gravi, pene privative della liberta'



che possono comportare l'estradizione.







2.  li  paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da parte delle



autorita'  competenti,  dei  poteri  disciplinari  nei  confronti dei



funzionari    nazionali    o   dei   funzionari   comunitari.   Nella



determinazione  della sanzione penale da infliggere, le giurisdizioni



nazionali   possono  prendere  in  considerazione,  conformemente  ai



principi  del loro diritto nazionale, qualsiasi sanzione disciplinare



gia' inflitta alle stessa persona per lo stesso comportamento.







                             ARTICOLO 6



                             Competenza







1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la



sua  competenza  sugli  illeciti  da  esso  costituiti  a norma degli



articoli 2, 3 e 4 nei casi in cui:







a) l'illecito e' commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio,







b) l'autore dell'illecito e' un suo cittadino o un suo funzionario;







c)  l'illecito  e' commesso nei confronti di una delle persone di cui



all'articolo  1,  o  di  uno  dei  membri  delle  istituzioni  di cui



all'articolo 4, paragrafo 2, che e' suo cittadino;







d)l'autore dell'illecito e' un funzionario comunitario al servizio di



un'istituzione  delle  Comunita' europee o di un organismo costituito



secondo  i  trattati  che istituiscono le Comunita' europee, e che ha



sede nello Stato membro interessato.







2. Qualsiasi Stato membro puo' dichiarare, all'atto della notifica di



cui  all'articolo  9, paragrafo 2, che non applica o che applica solo



in  particolari  casi  o condizioni una o piu' norme di competenza di



cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).







                             ARTICOLO 7



                     Rapporto con la convenzione







1. Le disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e



4  e  dell'articolo 6 della convenzione si applicano come se vi fosse



un  riferimento  alle  condotte  di  cui  agli  articoli 2, 3 e 4 del



presente protocollo.







2.   Si   applicano  altresi'  al  presente  protocollo  le  seguenti



disposizioni della convenzione:







-  l'articolo  7,  fermo  restando  che,  salvo indicazione contraria



all'atto  della  notifica  di  cui  all'articolo  9,  paragrafo 2 del



presente  protocollo,  qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo



7,   paragrafo  2  della  convenzione  vale  anche  per  il  presente



protocollo,



- l'articolo 9,



- l'articolo 10.







                             ARTICOLO 8



                         Corte di giustizia







1.    Qualsiasi    controversia    tra   Stati   membri   in   merito



all'interpretazione  o all'applicazione del presente protocollo deve,



in  una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio, secondo la



procedura  di  cui  al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al



fine di giungere ad una soluzione.







Se entro sei mesi non si e' potuto trovare una soluzione, la Corte di



giustizia  delle  Comunita'  europee  puo'  essere adita da una delle



parti della controversia.







2.  Qualsiasi controversia, relativa all'articolo 1, ad eccezione del



punto  1,  lettera  c),  e  agli  articoli  2, 3, 4 e all'articolo 7,



paragrafo  2,  terzo trattino del presente protocollo, tra uno o piu'



Stati  membri  e  la  Commissione delle Comunita' europee che non sia



stato  possibile  risolvere mediante negoziato puo' essere sottoposta



alla Corte di giustizia delle Comunita' europee.







                             ARTICOLO 9



                          Entrata in vigore







1.  Il  presente  protocollo  e'  sottoposto all'adozione degli Stati



membri secondo le rispettive norme costituzionali.







2.  Gli  Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio



dell'Unione  europea  il  compimento  delle procedure richieste dalle



rispettive   norme   costituzionali   per   l'adozione  del  presente



protocollo.







3.  Il  presente  protocollo  entra  in vigore novanta giorni dopo la



notifica  di  cui  al  paragrafo  2  da  parte  dello  Stato,  membro



dell'Unione  europea  al momento dell'adozione da parte del Consiglio



dell'atto  che  stabilisce  il  presente  protocollo, che procede per



ultimo a detta formalita'. Tuttavia, se la convenzione non e' entrata



in  vigore  a quella data, il protocollo entra in vigore nello stesso



giorno in cui entra in vigore la convenzione stessa.







                             ARTICOLO 10



                   Adesione di nuovi Stati membri







Il  presente  protocollo  e'  aperto  all'adesione  di ogni Stato che



diventi membro dell'Unione europee.







2.  Fa fede il testo del presente protocollo nella lingua dello Stato



aderente predisposto dal Consiglio dell'Unione europea.







3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositari.







4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti di ogni Stato



che  vi  aderisce  novanta  giorni dopo il deposito del suo strumento



d'adesione,  ovvero  alla  data  dell'entrata  in vigore del presente



protocollo,  se  questo  non  e'  ancora entrato in vigore al momento



dello scadere di detto periodo di novanta giorni.







                             ARTICOLO 11



                               Riserve







1.  Non  e'  ammessa  alcuna riserva, ad eccezione di quelle previste



dall'articolo 6, paragrafo 2.







2.  Lo Stato membro che abbia formulato una riserva puo' ritirarla in



qualsiasi  momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario.



Il  ritiro  prende  effetto  alla data di ricezione della notifica da



parte del depositario.







                             ARTICOLO 12



                             Depositario







1.  Il  Segretario  Generale  del  Consiglio  dell'Unione  europea e'



depositario del presente protocollo.







2.  Il  depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'



europee  lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e



le riserve nonche' qualsiasi altra notificazione relativa al presente



protocollo.







Fatto a Dublino, addi' ventisette settembre millenovecentonovantasei,



in  un  esemplare  unico  nelle  lingue danese, finlandese, francese,



greca,  inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola,



svedese  e  tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, che e'



depositato  negli  archivi  del  Segretariato  generale del Consiglio



dell'Unione europea.







                             PROTOCOLLO,



                  CONCLUSO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3



                  DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,



        CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE,



     DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE,



               DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA TUTELA



         DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITA' EUROPEE







Le Alte Parti contraenti,







hanno  convenuto  le disposizioni che seguono, che sono allegate alla



convenzione:







                             ARTICOLO 1







La  Corte  di  giustizia  delle Comunita' europee e' competente, alle



condizioni  stabilite  dal presente protocollo, a pronunciarsi in via



pregiudiziale  sull'interpretazione  della  convenzione relativa alla



tutela  degli  interessi  finanziari  delle  Comunita'  europee e del



protocollo di detta convenzione, concluso il 27 settembre 1996 (GU n.



C   313  del  23.10.1996,  pag.  1)  in  appresso  denominato  "primo



protocollo".







                             ARTICOLO 2







1.  Ciascuno  Stato membro puo', tramite una dichiarazione presentata



all'atto  della  firma  del  presente protocollo o in qualsiasi altro



momento successivo a detta firma, accettare la competenza della Corte



di   giustizia   delle  Comunita'  europee  a  pronunciarsi,  in  via



pregiudiziale,  sull'interpretazione  della convenzione relativa alla



tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee e del primo



protocollo  alle  condizioni definite al paragrafo 2, lettere a) o al



paragrafo 2, lettera b).







2.  Qualsiasi  Stato  membro, che presenti la dichiarazione di cui al



paragrafo 1, puo' precisare che:







a)  ogni organo giurisdizionale di detto Stato Membro, avverso le cui



decisioni  non  possa proporsi un discorso giurisdizionale di diritto



interno,  ha  la  facolta'  di chiedere alla Corte di giustizia delle



Comunita'  europee  di  pronunciarsi,  in  via  pregiudiziale, su una



questione  sollevata  in  un  giudizio  pendente  dinanzi  ad  essa e



relativa  all'interpretazione  della convenzione relativa alla tutela



degli  interessi  finanziari  delle  Comunita'  europee  e  del primo



protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una



decisione su questo punto per emanare la sua sentenza, ovvero







b)  ogni  organo giurisdizionale di detto Stato membro ha la facolta'



di  chiedere  alla  Corte  di  giustizia  delle  Comunita' europee di



pronunciarsi,  in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un



giudizio  pendente  dinanzi  ad  essa  e relativa all'interpretazione



della  convenzione  relativa  alla  tutela degli interessi finanziari



delle  Comunita'  europee e dei primo protocollo, qualora tale organo



giurisdizionale  reputi  necessaria una decisione su questo punto per



emanare la sua sentenza.







                             ARTICOLO 3







1.  Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia



delle  Comunita'  europee  e  il regolamento di procedura della Corte



stessa.







2.  In  base  allo  statuto  della Corte di giustizia delle Comunita'



europee,  qualsiasi Stato membro ha la facolta' di presentare memorie



o  osservazioni  scritte  alla  Corte  di  giustizia  delle Comunita'



europee  nelle  cause  di  cui  e' investita a norma dell'articolo 1,



indipendentemente   dal  fatto  che  si  sia  avvalso  o  meno  della



dichiarazione di cui all'articolo 2.







                             ARTICOLO 4







1.  Il  presente  protocollo  e'  sottoposto  agli  Stati  membri per



l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.







2.  Gli  Stati  membri  notificano al depositario il compimento delle



procedure   richieste   dalle  rispettive  norme  costituzionali  per



l'adozione   del   presente   protocollo,  nonche'  le  dichiarazioni



presentate a norma dell'articolo 2.







3.  Il  presente  protocollo  entra  in vigore novanta giorni dopo la



notifica   di  cui  al  paragrafo  2  da  parte  dello  Stato  membro



dell'Unione  europea  alla  data dell'adozione da parte del Consiglio



dell'atto  che  stabilisce  il  presente  protocollo, che proceda per



ultimo a tale formalita'. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverra'



non  prima di quella della convenzione relativa alla protezione degli



interessi finanziari delle Comunita' europee.







                             ARTICOLO 5







1.  Il  presente  protocollo  e'  aperto alla firma di ogni Stato che



divenga membro dell'Unione europea.







2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.







3. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua dello Stato



membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.







4.  Il  presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato



membro  aderente  novanta  giorni  dopo  la  data di deposito del suo



strumento  di  adesione,  oppure  alla  data di entrata in vigore del



presente  protocollo, se quest'ultimo non e' ancora entrato in vigore



allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.







                             ARTICOLO 6







Qualsiasi Stato che divenga membro dell'Unione europea e che aderisca



alla  convenzione  relativa  alla  tutela  degli interessi finanziari



delle  Comunita' europee a norma dell'articolo 12 di tele convenzione



e' tenuto ad accettare le disposizioni del presente protocollo.







                             ARTICOLO 7







1.   Ogni   Stato   membro,  Alta  Parte  contraente,  puo'  proporre



emendamenti   del   presente   protocollo.   Qualsiasi   proposta  di



emendamento   e'   trasmessa  al  depositario,  che  la  comunica  al



Consiglio.







2.  Gli  emendamenti  sono  decisi  dal  Consiglio  che ne raccomanda



l'adozione   agli   Stati   membri   secondo   le   rispettive  norme



costituzionali.







3.  Gli  emendamenti  cosi'  adottati entrano in vigore a norma delle



disposizioni dell'articolo 4.







                             ARTICOLO 8







1.  Il  Segretario  Generale  del  Consiglio  dell'Unione  europea e'



depositario del presento protocollo.







2.  Il  depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'



europee  le  notifiche,  gli strumenti o le comunicazioni relativi al



presente protocollo.







Fatto a Bruxelles, il ventinove novembre millenovecentonovantasei, in



unico  esemplare  in  lingua  danese,  finlandese,  francese,  greca,



inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese



e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.







                            DICHIARAZIONE







relativa  all'adozione  simultanea  della  convenzione  relativa alla



tutela  degli  interessi  finanziari  delle  Comunita'  europee e del



protocollo  concernente  l'interpretazione  in  via  pregiudiziale da



parte  della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita' europee di detta



                             convenzione







I  Rappresentanti  dei governi degli Stati membri dell'Unione europea



riuniti in sede di Consiglio,







al  momento  della  firma  dell'atto  che  stabilisce  il  protocollo



concernente  l'interpretazione,  in via pregiudiziale, da parte della



Corte di giustizia delle Comunita' europee della convenzione relativa



alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee,







nell'intento   di  garantire  un'interpretazione  il  piu'  possibile



efficace  ed  uniforme  di detta convenzione fin dalla sua entrate in



vigore,







si  dichiarano pronti a prendere le opportune misure per garantire la



conclusione  simultanea  e  tempestiva  delle  procedure nazionali di



adozione  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli interessi



finanziari  delle  Comunita'  europee e del protocollo concernente la



sua interpretazione.







              CONVENZIONE SULLA BASE DELL'ARTICOLO K.3,



                       PARAGRAFO 2, LETTERA C)



                  DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA



              RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE



    NELLA QUALE SONO COINVOLTI FUNZIONARI DELLE COMUNITA' EUROPEE



              O DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA







LE  ALTE  PARTI  CONTRAENTI  della presente convenzione, Stati membri



dell'Unione Europea,







FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione Europea del 26



maggio 1997,







CONSIDERANDO  che  gli  Stati membri ritengono il miglioramento della



cooperazione   giudiziaria  nella  lotta  contro  la  corruzione  una



questione   di   Interesse  comune  che  rientra  nella  cooperazione



istituita dal titolo VI del trattato;







CONSIDERANDO  che  il Consiglio, con l'atto del 27 settembre 1996, ha



stabilito  un  protocollo che riguarda In particolare la lotta contro



gli  atti  di  corruzione  nei  quali  sono  coinvolti funzionari sia



nazionali  che comunitari e che ledono o possono ledere gli interessi



finanziari delle Comunita' europee;







CONSIDERANDO  che,  ai  fini  del  miglioramento  della  cooperazione



giudiziaria  in  materia  penale fra gli Stati membri, occorre andare



oltre il suddetto Protocollo e stabilire una convenzione che riguardi



tutti  gli  atti  di  corruzione  nei quali sono coinvolti funzionari



delle Comunita' europee o funzionari degli Stati membri in genere;







INTENZIONATE ad assicurare un'applicazione coerente ed efficace della



presente convenzione in tutto il territorio dell'Unione europea;







HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:







                             ARTICOLO 1



                             Definizioni







Ai fini della presente convenzione si intende per:







a)   "funzionario":   qualsiasi  funzionario  sia  "comunitario"  che



"nazionale"  ivi compreso qualsiasi funzionario nazionale di un altro



Stato membro;







b)"funzionario comunitario":







-  qualsiasi  persona  che  rivesta  la qualifica di funzionario o di



agente  assunto  per  contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari



delle  Comunita'  europee  o dei regime applicabile agli altri agenti



delle Comunita' europee;



-  qualsiasi persona comandata dagli Stati membri a da qualsiasi ente



pubblico  o  organismo  privato  presso  le Comunita' europee, che vi



eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o



dagli altri agenti delle Comunita' europee;







Sono  assimilati  ai  funzionari  comunitari  i membri e il personale



degli  organismi  costituiti  secondo  i trattati che istituiscono le



Comunita'  europee  cui  non  si  applica  lo statuto delle Comunita'



europee o il regime applicabile agli altri agenti;







c) "funzionario nazionale" il "funzionario" o il "pubblico ufficiale"



secondo  quanto  definito nel diritto nazionale dello Stato membro in



cui  la  persone  in  questione ai fini dell'applicazione del diritto



penale di tale Stato membro.







Tuttavia,  nel  caso  di  procedimenti  giudiziari che coinvolgono un



funzionario  di  uno  Stato  membro  avviati da un altro Stato membro



quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di "funzionario



nazionale"   soltanto   nella  misura  in  cui  tale  definizione  e'



compatibile con il suo diritto interno.







                             ARTICOLO 2



                         Corruzione passiva







1. Ai fini della presente convenzione vi e' corruzione passiva quando



il   funzionario   deliberatamente,   direttamente   o   tramite   un



intermediario,  sollecita  o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per



se'  o  per  un  terzo,  o  ne accetta la promessa per compiere o per



omettere  un  atto  proprio  delle  sue  funzioni o nell'esercizio di



queste, in violazione dei suoi doveri di ufficio.







2.  Ciascuno  Stato  membro prende le misure necessarie ad assicurare



che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.







                             ARTICOLO 3



                          Corruzione attiva







1.  Ai fini della presente convenzione vi e' corruzione attiva quando



una persona deliberatamente promette o da', direttamente o tramite un



intermediario, un vantaggio di qualsivoglia natura ad un funzionario,



per  il  funzionario stesso o per un terzo, affinche' questi compia o



ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste,



in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio.







2.  Ciascuno  Stato  membro prende le misure necessarie ad assicurare



che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.







                             ARTICOLO 4



                            Assimilazione







1.  Ciascuno  Stato  membro  adotta le misure necessarie affinche' ai



sensi  dei  diritto  penale nazionali le descrizioni agli illeciti di



cui agli articoli 2 e 3, commessi da ministri del governo, dai membri



eletti  dei  Parlamento, dai membri degli organi giudiziari supremi o



dei  membri  della  Corte  dei  conti nell'esercizio delle rispettive



funzioni,  o  nei loro confronti, siano applicate allo stesso modo ai



casi  in  cui  gli illeciti sono commessi da membri della Commissione



delle  Comunita'  europee,  del  Parlamento  europeo,  della Corte di



giustizia   e   della   Corte   dei  conti  delle  Comunita'  europee



rispettivamente  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  o  nei  loro



confronti.







2.  Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti o



omissioni  di cui i ministri del suo governo devono rispondere per la



particolare posizione politica che occupano nello Stato, il paragrafo



1  puo' non applicarsi a tali norme, a condizione che lo Stato membro



assicuri  che i membri della Commissione delle Comunita' europee sono



essi pure soggetti alle norme penali di attuazione degli articoli 2 e



3.







3.  1  paragrafi  1  e  2  fanno salve le disposizioni applicabili in



ciascuno Stato membro per quanto attiene alla procedura penale e alla



determinazione degli organi giudiziari competenti.







4.  La  presente  convenzione  si  applica  nel  pieno rispetto delle



pertinenti  disposizioni  dei  trattati che istituiscono le Comunita'



europee   del  protocollo  sui  privilegi  e  sulle  immunita'  delle



Comunita'  europee.  dello  statuto della Corte di giustizia, nonche'



dei  testi  adottati  in applicazione delle stesse per quanto attiene



alla soppressione delle immunita'.







                             ARTICOLO 5



                              Sanzioni







1.  Ciascuno  Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare



che  le condotte di cui agli articoli 2 e 3, nonche' la complicita' e



l'istigazione  relativa  a  tali condotte siano passibili di sanzioni



penali effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti, almeno nei



casi  gravi,  pene  privative  della  liberta' che possono comportare



l'estradizione.







2.  Il  paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da parte delle



autorita'  competenti,  dei  poteri  disciplinari  nei  confronti dei



funzionari    nazionali    o   dei   funzionari   comunitari.   Nella



determinazione  della  sanzione  penale  da  infliggere,  gli  organi



giudiziari  nazionali  possono  prendere in considerazione, secondo i



principi  del  loro  diritto interno, qualsiasi sanzione disciplinare



gia' inflitta alla stessa persona per lo stesso comportamento.







                             ARTICOLO 6



         Responsabilita' penale dei dirigenti delle imprese







1.  Ciascuno  Stato membro prende le misure necessarie per consentire



che   ai   dirigenti  delle  imprese  ovvero  qualsiasi  persona  che



esercitino  poteri  decisionali  o di controllo in seno ad un'impresa



possano  rispondere  penalmente,  secondo  i  principi  stabiliti dal



diritto  nazionale, per gli atti di corruzione di cui all'articolo 3,



commessi  da  persona  soggetta  alla  loro  autorita'  e  per  conto



dell'impresa.







                             ARTICOLO 7



                             Competenza







1.  Ciascuno Stato membro adottale misure necessarie per stabilire la



propria  competenza  sugli  illeciti che ha stabilito in ottemperanza



agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 e 4 nei casi in cui:







a) l'illecito e' commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio,







b) l'autore dell'illecito e' un suo cittadino o un suo funzionario,







e)  l'illecito  e' commesso nei confronti di una delle persone di cui



all'articolo 1, o di uno dei membri delle istituzioni delle Comunita'



europee  di  cui  all'articolo 4, paragrafo 1, che e' al contempo suo



cittadino,







d)  l'autore  dell'illecito e' un funzionario comunitario al servizio



di   un'istituzione   delle  Comunita'  europee  o  di  un  organismo



costituito  secondo i trattati che istituiscono le Comunita' europee,



e che ha sede nello Stato membro interessato.







2.  Ciascuno Stato membro puo' dichiarare, all'atto della notifica di



cui  all'articolo 13, paragrafo 2, che non applica o che applica solo



in  particolari  casi  o condizioni una o piu' norme di competenza di



cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).







                             ARTICOLO 8



                    Estradizione ed azione penale







1.  Ciascuno  Stato  membra  che, secondo la propria legislazione non



estrada i propri cittadini, prende le misure necessarie per stabilire



la  propria  competenza  giurisdizionale  per  gli  illeciti  che  ha



stabilito in virtu' degli obblighi derivanti degli articoli 2, 3 e 4,



qualora  siano  stati  commessi  da  suoi cittadini fuori dei proprio



territorio.







2.  Ciascuno Stato membro sottopone, qualora uno dei propri cittadini



sia  presunto  colpevole di aver commesso in un altro Stato membro un



illecito  stabilito in virtu' degli obblighi derivanti dagli articoli



2,  3  o  4  e non estradi tale persona verso tele altro Stato membro



unicamente  a  cagione  della nazionalita', la questione alle proprie



autorita'  competenti  ai  fini dell'azione penale, se ne ricorrono i



presupposti.  Per  consentire  lo  svolgimento  dell'azione  penale i



fascicoli,  i  documenti  informativi  e  gli atti e oggetti prodotti



riguardanti  l'illecito  sono inoltrati secondo le modalita' previste



all'articolo  6  della  convenzione  europea  di  estradizione del 13



dicembre  1957.  Lo Stato membro richiedente e' informato dell'azione



penale avviate e del suo esito.







3.  Ai  fini  del  presente articolo, l'espressione cittadino" di uno



Stato   membro   e'   interpretata   in   conformita'   di  qualsiasi



dichiarazione  fatta  da  quest'ultimo  ai  sensi,  dell'articolo  6,



paragrafo  1,  lettera b) della convenzione europea di estradizione e



del paragrafo 1, lettera c) del medesimo articolo.







                             ARTICOLO 9.



                            Cooperazione







1.  Se una procedura relativa a un illecito stabilito in virtu' degli



obblighi scaturenti dagli articoli 2, 3 e 4 riguarda almeno due Stati



membri,  questi cooperano fattivamente all'inchiesta, ai procedimenti



giudiziari  e  all'esecuzione  della  pena comminata, per esempio per



mezzo    dell'assistenza    giudiziaria,    dell'estradizione,    del



trasferimento  dei  procedimenti  o  dell'esecuzione  delle  sentenze



pronunciate in un altro Stato membro.







2.  Qualora  piu'  Stati membri abbiano la competenza giurisdizionale



per  un illecito e ciascuno di essi abbia la possibilita' di definire



un  procedimento  relativo  ad  un  illecito  sulla base degli stessi



fatti, gli Stati membri interessati collaborano per decidere quale di



essi  debba  perseguire  l'autore  o  gli  autori  con l'obiettivo di



concentrare, se possibile, le azioni in un unico Stato membro.







                             ARTICOLO 10



                           Ne' bis in idem







1.  Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale nazionale, il



principio  ne  bis  in  idem,  in virtu' del quale la persona che sia



stata  giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non



puo' essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti,



purche'  la  pena  eventualmente comminata sia stata eseguita, sia in



fase  di  esecuzione  o non possa essere piu' eseguita ai sensi della



legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna.







2.  All'atto della notificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2,



ciascuno  Stato  membro  puo'  dichiarare di non essere vincolato del



paragrafo 1 del presente articolo in uno o piu' dei casi seguenti:







a)  quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul



proprio  territorio, in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa



eccezione  non  si  applica  se  i  fatti  sono avvenuti in parte sul



territorio  dello  Stato  membro  nel  quale  la  sentenza  e'  stata



pronunciata;







b)  quando  i fatti oggetto della sentenze straniera costituiscono un



illecito  contro  la  sicurezza  o  contro altri interessi egualmente



essenziali di quello Stato membro;







c)  quando  i  fatti  oggetto  della  sentenza  straniera  sono stati



commessi  da  un funzionario di quello Stato membro in violazione dei



doveri del suo ufficio.







3.  Se  in  uno  Stato membro e' avviato un nuovo procedimento penale



contro una persone che e' stata giudicata con sentenza definitiva per



i medesimi fatti in un altro Stato membro, ogni periodo di privazione



della  liberta'  scontato sul territorio di quest'ultimo Stato membro



per   quei   fatti  dovra'  essere  detratto  della  pena  che  sara'



eventualmente  inflitta.  Si  terra'  altresi'  conto,  nella  misura



consentita  dalla  legge  nazionale,  delle  pene  diverse  da quelle



privative della liberta' che sono state inflitte.







4.  Le  eccezioni che possono costituire oggetto di una dichiarazione



ai  sensi  dei paragrafo 2 non si applicano quando lo Stato membro di



cui  si  tratta  ha,  per gli stessi farti, richiesto l'azione penale



all'altro  Stato  membro  o  concesso l'estradizione delle persona in



questione.







5.  Rimangono  salvi  gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi



tra gli Stati membri in materia e le pertinenti dichiarazioni.







                             ARTICOLO 11



                        Disposizioni interne







Nessuna  disposizione della presente convenzione osta a che gli Stati



membri  adottino  disposizioni  di diritto interno ulteriori rispetto



agli obblighi da questa derivanti.







                             ARTICOLO 12



                         Corte di giustizia







1.   Qualsiasi   controversia   tra   gli   Stati  membri  in  merito



all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione che



essi   non   abbiano  potuto  risolvere  bilateralmente  deve  essere



esaminata,  in  una  prima  fase,  in  sede  di  Consiglio secondo la



procedura  di  cui  al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al



fine  di  giungere  ad una soluzione. Se non si e' potuto trovare una



soluzione entro sei mesi, la controversia puo' essere sottoposta alla



Corte  di  giustizia delle Comunita' europee da una delle parti della



controversia.







2.   Qualsiasi  controversia  tra  uno  o  piu'  Stati  membri  e  la



Commissione  delle  Comunita'  europee  riguardante  l'articolo  1 ad



eccezione  della lettera c), o gli articoli 2, 3 e 4, nella misura in



cui  riguarda  una  questione  di diritto comunitario o gli interessi



finanziari  della  Comunita',  o  coinvolge membri o funzionari delle



istituzioni   comunitari  o  degli  organismi  costituiti  secondo  i



trattati  che istituiscono le Comunita' europee, che non si e' potuto



risolvere  mediante  negoziati,  puo' essere sottoposta alla Corte di



giustizia da una delle parti della controversia.







3. Qualsiasi autorita' giudiziaria di uno Stato membro ha facolta' di



chiedere  alla  Corte  di  pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una



questione  riguardante  l'interpretazione  degli articoli 1-4 e 12-16



sollevata  in  un  giudizio  dinanzi  ad  essa che coinvolge membri o



funzionari  delle  Comunita'  europee  o  degli  organismi costituiti



secondo  i  trattati  che  istituiscono  le  Comunita'  europee,  che



agiscano  nell'esercizio  delle loro finzioni, quando ritenga che una



decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza.







4.  La  competenza  della Corte di giustizia di cui al paragrafo 3 e'



soggetta all'accettazione da parte dello Stato membro interessato, in



una dichiarazione a tal fine. Fatta al momento della notificazione di



cui all'articolo 13, paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo.







5.  Uno  Stato  membro  che fa la dichiarazione di cui al paragrafo 4



puo'  limitare  la  facolta'  di  chiedere alla Corte di giustizia di



pronunciarsi  in via pregiudiziale ai propri organi giudiziari contro



le  cui  decisioni  non  si  puo'  proporre  impugnazione a norma del



diritto nazionale.







6.  Si  applicano lo statuto della Corte di giustizia delle Comunita'



europee e il suo regolamento interno. Secondo tale statuto, qualsiasi



Stato membro, o la Commissione, sia che abbia fatto sia che non abbia



fatto  la  dichiarazione  di  cui  al  paragrafo  4, ha il diritto di



presentare  memorie  o  osservazioni iscritte alla Corte di giustizia



nelle cause che le vengono sottoposte a norma dal paragrafo 3.







                             ARTICOLO 13



                          Entrata in vigore







1.  La  presente  convenzione  e' sottoposta all'adozione degli Stati



membri secondo le rispettive norme costituzionali.







2.  Gli  Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio



dell'Unione  europea  il  compimento  delle procedure richieste dalle



rispettive   norme   costituzionali  per  l'adozione  della  presente



convenzione.







3.  La  presente  convenzione  entra in vigore novanta giorni dopo la



notifica   di  cui  al  paragrafo  2  da  parte  dello  Stato  membro



dell'Unione europea che procede per ultimo a detta formalita'.







4. Fino al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione,



ogni Stato membro puo', all'atto della notifica di cui al paragrafo 2



o  in qualsiasi momento successivo, dichiarate che la convenzione, ad



eccezione  dell'articolo  12,  si  applica  nei  propri confronti nei



rapporti   con  gli  Stati  membri  che  avranno  fatto  la  medesima



dichiarazione.   La  presente  convenzione  diventa  applicabile  nei



confronti,  dello  Stato  membro  che  ha fatto tale dichiarazione il



primo  giorno  del  mese  successivo  allo  scadere  di un periodo di



novanta giorni dalla data del deposito di tale dichiarazione.







5.  Uno  stato membro che non abbia formulato alcuna dichiarazione di



cui  al  paragrafo  4  puo'  applicare la convenzione con altri Stati



membri contraenti sulla base di accordi bilaterali.







                             ARTICOLO 14



                   Adesione di nuovi Stati membri







1.  La  presente convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato che



diventi membro dell'Unione europea.







2.  Fa  fede  il  testo  della  convenzione  nella lingua dello Stato



aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.







3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.







4.  La  presente  convenzione  entra  in vigore nei confronti di ogni



Stato che vi aderisca novanta giorni dopo la data di deposito del suo



strumento  d'adesione  ovvero  alla data dell'entrata in vigore della



presente  convenzione,  se  questa non e' ancora entrata in vigori al



momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.







5.  Qualora  la presente convenzione non sia ancora entrate in vigore



al  momento  del deposito dello strumento d'adesione, si applica agli



Stati aderenti l'articolo 13, paragrafo 4.







                             ARTICOLO 15



                               Riserve







1.  Non  e'  ammessa  alcuna  riserva ad eccezione di quelle previste



dagli articoli 7, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2.







2.  Lo Stato membro che abbia formulato una riserva puo' ritirarla in



qualsiasi  momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario.



Il  ritiro  prende  effetto  alla data di ricezione della notifica da



parte dei depositario.







                             ARTICOLO 16



                             Depositario







1.  Il  Segretario  generale  del  Consiglio  dell'Unione  europea e'



depositario della presente convenzione.







2.  Il  depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'



europea  lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e



le  riserve  nonche'  qualsiasi  altra  notificazione  relativa  alla



presente convenzione.







IN  FEDE  DI  CHE,  I  plenipotenziari hanno apposto le foro firme in



calce alla presente convenzione.







fatto  a Bruxelles, addi' ventisei maggio millenovecentonovantasette,



in  un  esemplare  unico  nelle  lingue danese, finlandese, francese,



greca,  inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola,



svedese  e  tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, che e'



depositato  negli  archivi  del  Segretariato  generale del Consiglio



dell'Unione europea.







                               ANNESSO



                      DAFFE/IME/BR(97)18/FINAL



              STATISTICHE DELLE ESPORTAZIONI DELL'OCSE











===================================================================



                          Esportazioni OCSE







                    1990-1996        1990-1996        1990-1996



               dollari USA(milioni)      %                %



                                  del totale OCSE   dei primi dieci



===================================================================



Stati Uniti         287118             15,9%             19,7%



Germania            254746             14,1%             17,5%



Giappone            212665             11,8%             14,6%



Francia             138471              7,7%              9,5%



Regno Unito         121258              6,7%              8,3%



Italia              112449              6,2%              7,7%



Canada               91215              5,1%              6,3%



Corea (1)            81364              4,5%              5,6%



Paesi Bassi          81264              4,5%              5,6%



Belgio-Lussemburgo   78598              4,4%              5,4%



Totale 10 primi    1459148             81,0%            100  %



Spagna               42469              2,4%



Svizzera             40395              2,2%



Svezia               36710              2,0%



Messico (1)          34233              1,9%



Australia            27194              1,5%



Danimarca            24145              1,3%



Austria              22432              1,2%



Norvegia             21666              1,2%



Irlanda              19217              1,1%



Finlandia            17296              1,0%



Polonia (1) **       12652              0,7%



Portogallo           10801              0,6%



Turchia *            8027               0,4%



-----------------------------------------------------------------