Legge 22 Marzo 2000, n. 69
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000
Art. 1.
1. Il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato della somma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni annue a decorrere dal 2001, destinati al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali.
2. L'intero incremento di cui al comma 1 è destinato per il 55 per cento alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi programmati, compresi i corsi di alta qualificazione dei docenti, anche avvalendosi dell'esperienza degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con deficit sensoriale. Le risorse residue, pari al 45 per cento, sono destinate al finanziamento di interventi realizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo. La ripartizione di risorse di cui al presente comma rimane ferma anche dopo l'insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti suddetti.
3. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti di cui al comma 2, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilità per gli interventi in favore degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali di cui al comma 1, per finanziare progetti di integrazione scolastica degli alunni e di formazione del personale docente, anche nell'ambito di sperimentazioni dell'autonomia didattica ed organizzativa. I progetti sono predisposti e realizzati dalle istituzioni scolastiche anche in collegamento con gli istituti di cui al comma 2 del presente articolo attualmente funzionanti, i quali possono a tal fine promuovere i necessari accordi, ovvero dal Ministero della pubblica istruzione mediante convenzioni con istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare nel settore dell'integrazione scolastica.
4. Le risorse destinate agli interventi in favore degli alunni di cui al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente destinate all'integrazione scolastica.
Art. 2.
1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione quanto a lire 17.869 milioni per l'anno 2000 e lire 13.773 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica quanto a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.