[an error occurred while processing this directive]

Legge 25 febbraio 2000, n. 35

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2000



Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ritorno all'indice


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2000

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi.

2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se gia' acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilita' e' confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalita'.

3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona e' stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche' si sottragga all'esame.

4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e gia' valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.

5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilita' di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.