(approvato nella seduta del 31 luglio 1969)
Art. 1 La pubblicità dell'attività della Commissione, salvo quanto disposto al successivo articolo 2, è assicurata nel modo previsto dall'articolo 41 del Regolamento della Camera dei deputati.
Art. 2 Gli atti istruttori compiuti dalla Commissione in base ai poteri di cui all'articolo 82, secondo comma, della Costituzione sono coperti da segreto.Art. 3 Alle sedute della Commissione e dei Comitati di indagine non è di regola ammessa la presenza di persone estranee alla Commissione stessa.
La Commissione può, a maggioranza, derogare caso per caso a tale divieto, osservato sempre il disposto dell'articolo 2, limitatamente alle riuniuoni che hanno carattere conoscitivo. La Commissione o il Consiglio di Presidenza su delega della stessa potranno decidere volta per volta la pubblicità delle sedute conoscitive dei Comitati di indagine.Art. 4 Ogni qualvolta il Consiglio di presidenza lo riterrà opportuno, sarà predisposto e previo esame ed approvazione della Commissione, sarà trasmesso alla stampa ed alla RAI-TV un ampio rapporto sullo stato dei lavori della Commissione stessa e dei suoi Comitati di indagine. |